Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali All'Ispettorato centrale repressione frodi All'A.I.M.A. Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane All'Agecontrol S.p.a. Alla Coldiretti Alla Confagricoltura All'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica Alla C.I.A. Alla Copagri Alla Unaprol Alla CNO All'Aipo All'Unasco All'Unapol Vengono posti, da piu' parti, taluni quesiti in merito alla procedura da seguire per il riconoscimento dei comitati di assaggio di cui al regolamento CEE n. 2568/91, come modificato dal regolamento CEE n. 3288/92, che prevede in particolare: all'art. 4, p. 1, l'obbligo per gli Stati membri di costituire comitati di assaggio incaricati del controllo ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva; all'art. 4, p. 3, la compilazione dell'elenco dei comitati di assaggio istituiti da associazioni professionali o interprofessionali in conformita' al regolamento stesso e l'obbligo di verificarne requisiti e condizioni. Le relative disposizioni applicative, emanate con decreto 24 febbraio 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 1994), nel confermare il riconoscimento di sette comitati di assaggio incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, regolano alcune procedure per il riconoscimento e la compilazione dell'elenco dei comitati di assaggio previsti dalla sopra citata regolamentazione comunitaria. Questo Ministero, allo scopo di pervenire ad una chiara e conforme attuazione della normativa comunitaria che regola la materia, ritiene opportuno fornire talune precisazioni in ordine alle relative misure applicative. 1) Procedura per il riconoscimento dei comitati di assaggio incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini. L'amministrazione o l'ente pubblico interessato dovra' trasmettere al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali, per il tramite dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, la domanda di riconoscimento controfirmata dal capo comitato di assaggio e corredata della documentazione relativa alla composizione del comitato stesso, alle capacita' sensoriali di ogni singolo componente e alle attrezzature e strutture presso cui opera lo stesso comitato, conformemente a quanto previsto dal regolamento CEE n. 2568/91. Il comitato di assaggio ufficiale, operante presso l'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti relativi agli assaggiatori, alle attrezzature, ai materiali ed agli impegni del comitato richiedente, secondo quanto previsto all'art. 4, p. 1, del regolamento CEE n. 2568/91, presentera' alla Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali un motivato rapporto, corredato del relativo parere. Questo Ministero, sulla base del suddetto rapporto e valutata ogni altra utile condizione in fase di istruttoria, provvedera' all'emanazione di apposito decreto ministeriale di riconoscimento ed all'inserimento del comitato nell'elenco dei comitati di assaggio pubblici riconosciuti. 2) Riconoscimento dei comitati di assaggio professionali. Si deve premettere che gli assaggiatori, per poter far parte di tali comitati devono essere in possesso del titolo di assaggiatore conseguito in appositi corsi di formazione e far parte dell'albo nazionale, come specificato all'art. 2 del sopra citato decreto 24 febbraio 1994. Si ritiene opportuno precisare inoltre che i comitati di assaggio professionali o interprofessionali sono costituiti per le finalita' di cui all'art. 3-bis del regolamento CEE n. 2568/91 e cioe' per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini oggetto soltanto di scambi commerciali come stabilito dal suddetto decreto 24 febbraio 1994. Per il riconoscimento di questi comitati, l'associazione o l'organizzazione professionale o interprofessionale interessata, deve presentare apposita domanda al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali, per il tramite dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara. La domanda, controfirmata dal capo comitato, dovra' contenere le indicazioni e seguire, ai fini del relativo riconoscimento, lo stesso iter procedurale specificato al punto 1. La Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali, ricevuta la nota di trasmissione e relativo parere da parte del suddetto Istituto di Pescara, procedera' all'emanazione del decreto ministeriale di riconoscimento e all'inserimento dello stesso nell'apposito elenco dei comitati di assaggio professionali e interprofessionali riconosciuti. Si ribadisce, infine, quanto gia' disposto con decreto ministeriale 24 febbraio 1994, che la verifica ed il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento di tutti i comitati di assaggio saranno effettuati dal comitato di assaggio ufficiale operante presso l'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, che potra' eventualmente essere coadiuvato da enti di provata professionalita' nel campo delle analisi sensoriali. * * * Si ravvisa l'utilita' di sottolineare l'esigenza che le amministrazioni, gli enti e gli organismi, comunque coinvolti nell'attuazione delle norme sopra richiamate, assicurino la massima collaborazione al fine di realizzare la puntuale e corretta applicazione delle suddette disposizioni nonche', di conferire la piu' ampia diffusione della presente lettera circolare soprattutto nei confronti dei vari operatori interessati. Il Ministro: PINTO