Alla   Direzione   generale  delle
                                  politiche        agricole        ed
                                  agroindustriali nazionali
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressione frodi
                                  All'A.I.M.A.
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Dipartimento dogane
                                  All'Agecontrol S.p.a.
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla Confagricoltura
                                  All'Istituto    sperimentale    per
                                  l'elaiotecnica
                                  Alla C.I.A.
                                  Alla Copagri
                                  Alla Unaprol
                                  Alla CNO
                                  All'Aipo
                                  All'Unasco
                                  All'Unapol
  Vengono posti,  da  piu'  parti,  taluni  quesiti  in  merito  alla
procedura  da  seguire per il riconoscimento dei comitati di assaggio
di cui al regolamento CEE n. 2568/91, come modificato dal regolamento
CEE n. 3288/92, che prevede in particolare:
   all'art. 4, p. 1, l'obbligo per gli  Stati  membri  di  costituire
comitati   di  assaggio  incaricati  del  controllo  ufficiale  delle
caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva;
   all'art. 4, p. 3, la  compilazione  dell'elenco  dei  comitati  di
assaggio istituiti da associazioni professionali o interprofessionali
in  conformita'  al  regolamento  stesso  e  l'obbligo di verificarne
requisiti e condizioni.
  Le  relative  disposizioni  applicative,  emanate  con  decreto  24
febbraio 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo
1994), nel confermare il riconoscimento di sette comitati di assaggio
incaricati    dell'accertamento   ufficiale   delle   caratteristiche
organolettiche degli oli di oliva vergini, regolano alcune  procedure
per  il  riconoscimento e la compilazione dell'elenco dei comitati di
assaggio previsti dalla sopra citata regolamentazione comunitaria.
  Questo Ministero, allo scopo di pervenire ad una chiara e  conforme
attuazione della normativa comunitaria che regola la materia, ritiene
opportuno  fornire talune precisazioni in ordine alle relative misure
applicative.
1)  Procedura  per  il  riconoscimento  dei  comitati   di   assaggio
incaricati    dell'accertamento   ufficiale   delle   caratteristiche
organolettiche degli oli di oliva vergini.
  L'amministrazione o l'ente pubblico interessato dovra'  trasmettere
al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  -
Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali,  per
il  tramite dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara,
la  domanda  di  riconoscimento  controfirmata  dal  capo comitato di
assaggio e corredata della documentazione relativa alla  composizione
del  comitato  stesso,  alle  capacita'  sensoriali  di  ogni singolo
componente e alle attrezzature e strutture presso cui opera lo stesso
comitato, conformemente a quanto  previsto  dal  regolamento  CEE  n.
2568/91.
  Il  comitato  di  assaggio  ufficiale,  operante  presso l'Istituto
sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, dopo  aver  accertato  la
sussistenza   dei   requisiti   relativi   agli   assaggiatori,  alle
attrezzature, ai materiali ed agli impegni del comitato  richiedente,
secondo  quanto  previsto  all'art.  4,  p. 1, del regolamento CEE n.
2568/91,  presentera'  alla  Direzione   generale   delle   politiche
comunitarie  e  internazionali  un  motivato  rapporto, corredato del
relativo parere.
  Questo Ministero, sulla base del suddetto rapporto e valutata  ogni
altra   utile   condizione   in   fase  di  istruttoria,  provvedera'
all'emanazione di apposito decreto ministeriale di riconoscimento  ed
all'inserimento  del  comitato  nell'elenco  dei comitati di assaggio
pubblici riconosciuti.
2) Riconoscimento dei comitati di assaggio professionali.
  Si deve premettere che gli assaggiatori, per  poter  far  parte  di
tali  comitati  devono  essere in possesso del titolo di assaggiatore
conseguito in appositi corsi di  formazione  e  far  parte  dell'albo
nazionale,  come  specificato  all'art. 2 del sopra citato decreto 24
febbraio 1994.
  Si ritiene opportuno precisare inoltre che i comitati  di  assaggio
professionali  o  interprofessionali sono costituiti per le finalita'
di cui all'art. 3-bis del regolamento CEE n. 2568/91 e cioe'  per  la
valutazione  delle  caratteristiche organolettiche degli oli di oliva
vergini oggetto soltanto di scambi  commerciali  come  stabilito  dal
suddetto decreto 24 febbraio 1994.
  Per   il   riconoscimento  di  questi  comitati,  l'associazione  o
l'organizzazione professionale o interprofessionale interessata, deve
presentare apposita domanda  al  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari   e   forestali   -  Direzione  generale  delle  politiche
comunitarie  e   internazionali,   per   il   tramite   dell'Istituto
sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.
  La  domanda,  controfirmata  dal capo comitato, dovra' contenere le
indicazioni e seguire, ai fini del relativo riconoscimento, lo stesso
iter procedurale specificato al punto 1.
  La Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali,
ricevuta la nota di trasmissione  e  relativo  parere  da  parte  del
suddetto  Istituto  di Pescara, procedera' all'emanazione del decreto
ministeriale  di  riconoscimento  e  all'inserimento   dello   stesso
nell'apposito   elenco  dei  comitati  di  assaggio  professionali  e
interprofessionali riconosciuti.
  Si ribadisce, infine, quanto gia' disposto con decreto ministeriale
24 febbraio 1994, che la verifica ed il mantenimento dei requisiti  e
delle  condizioni  per  il  riconoscimento  di  tutti  i  comitati di
assaggio  saranno  effettuati  dal  comitato  di  assaggio  ufficiale
operante   presso   l'Istituto  sperimentale  per  l'elaiotecnica  di
Pescara, che  potra'  eventualmente  essere  coadiuvato  da  enti  di
provata professionalita' nel campo delle analisi sensoriali.
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  Si   ravvisa   l'utilita'   di   sottolineare   l'esigenza  che  le
amministrazioni,  gli  enti  e  gli  organismi,  comunque   coinvolti
nell'attuazione  delle  norme sopra richiamate, assicurino la massima
collaborazione  al  fine  di  realizzare  la  puntuale   e   corretta
applicazione  delle  suddette  disposizioni  nonche', di conferire la
piu' ampia diffusione della presente  lettera  circolare  soprattutto
nei confronti dei vari operatori interessati.
                                                   Il Ministro: PINTO