IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1988 con il  quale  e'  stata
riconosciuta l'indicazione geografica "Colli Etruschi Viterbesi";
  Visti  il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche   tipiche   dei   vini   in   merito  alla  richiesta  di
riconoscimento, unitamente ad altre indicazioni  geografiche  tipiche
della  regione  Lazio,  della  indicazione  geografica  tipica "Colli
Etruschi Viterbesi" e la proposta, formulata dal  Comitato  medesimo,
del  relativo  disciplinare  di  produzione pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1995;
  Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1995,  con  il  quale  e'
stata  riconosciuta,  unitamente  ad  altre  indicazioni  geografiche
tipiche della regione Lazio, la indicazione geografica tipica  "Colli
Etruschi Viterbesi" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre
1995;
  Vista  la  domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere
il riconoscimento della denominazione di origine  controllata  "Colli
Etruschi Viterbesi";
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  pubblicati   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 26 febbraio 1996;
  Visto  il  ricorso  presentato  avverso  il parere e la proposta di
disciplinare  di  produzione  sopra  citati  per  quanto  riguarda  i
disposti  degli  articoli  3  e 5 del disciplinare medesimo inerenti,
rispettivamente,  l'inserimento,  come  da  originale,  degli  interi
territori  amministrativi  dei  comuni  di Orte e Bassano in Teverina
nell'ambito della zona di produzione  dei  vini  di  che  trattasi  e
l'inserimento  dell'intero  territorio  amministrativo  del comune di
Vignanello nell'ambito della zona di vinificazione dei vini medesimi;
  Visto il parere integrativo del Comitato sopra  citato,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  193  del 19 agosto 1996, con il quale
viene accolto il  ricorso  di  cui  sopra  e  conseguentemente  viene
fomulata una nuova proposta di disciplinare di produzione dei vini di
che trattasi;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento della
denominazione  di  origine  controllata  per  i  vini  di  cui  sopra
all'approvazione   del   relativo   disciplinare   di  produzione  in
conformita'  ai  pareri  espressi  dal  sopra  citato  Comitato  come
risultano dalla proposta di disciplinare integrativa;
  Considerato  che  l'art.  4  del citato regolamento 20 aprile 1994,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede  che
le  denominazioni  di  origine  controllata  vengano riconosciute con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine  controllata  dei  vini
"Colli   Etruschi  Viterbesi"  -  gia'  riconosciuta  ad  indicazione
geografica con decreto ministeriale 1 marzo  1988  ed  a  indicazione
geografica  tipica  con decreto dirigenziale 22 novembre 1995 - ed e'
approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.
  Detta  denominazone  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel relativo disciplinare di
produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
1996.