IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del  16
marzo  1987,  il quale prevede che quando le condizioni climatiche in
talune  zone  viticole  lo  rendano  necessario  gli   Stati   membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale)  delle  uve  fresche,  del
mosto  di  uve,  del  mosto  di uve parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;
  Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del  Consiglio  n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche  lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art.
7 del regolamento medesimo,  gli  Stati  membri  interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale
(effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del  mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto  l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13
luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo'  autorizzare,
quando  le  condizioni  climatiche nel suo territorio lo abbiano reso
necessario, l'arricchimento delle partite destinate  all'elaborazione
dei   vini   spumanti  definiti  al  punto  15  dell'allegato  1  del
regolamento CEE n. 822/87;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  gli  attestati  dell'assessorato  regionale  all'agricoltura
delle regioni Umbria e Campania, con  i  quali  gli  organi  medesimi
hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la
vendemmia  1996,  condizioni  climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto
l'emanazione  del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni   di
arricchimento anzidette;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Nella  campagna vitivinicola 1996-97 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati   in
premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni
Umbria e della Campania, limitatamente alla provincia di Benevento.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita' previste dai regolamenti comunitari  sopracitati  e  nel
limite massimo di due gradi.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
   Roma, 17 settembre 1996
                                                   Il Ministro: PINTO