All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. All'Ispettorato centrale repressione frodi Ai commissari di Governo; Al commissario di Stato per la regione siciliana Agli assessori all'agricoltura delle regioni Agli assessori all'agricoltura delle province di Trento e Bolzano Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalita' locale - Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio operativo Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale Al Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - N.A.S. Alla Corte dei conti Alla rappresentanza permanente d'Italia presso la U.E. Alla Commissione V.E. - Direzione generale agricoltura - Divisione vino Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Alla Direzione generale risorse forestali, idriche e montane Alle organizzazioni di categoria All'Istituto regionale della vite e del vino Alla divisione IX Con il decreto ministeriale 1 agosto 1995 - pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1995, successivamente modificato con decreto ministeriale 28 novembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 1995, - sono stati emanati i nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino, nonche' le istruzioni per la loro compilazione. I medesimi modelli devono essere utilizzati da parte dei produttori vitivinicoli obbligati ai fini delle dichiarazioni relative alla campagna vitivinicola 1996-97. In proposito, nel confermare nuovamente la modulistica di cui al sopra citato decreto ministeriale 1 agosto 1995, si ritiene necessario fornire, di seguito, taluni chiarimenti che integrano quelli gia' forniti con la circolare n. 7, prot. F/2489, del 27 ottobre 1995, alla quale si rimanda completamente. Si ribadisce, inoltre, che la dichiarazione vitivinicola e' finalizzata essenzialmente ai fini statistici. Pertanto, tenuto conto che la dichiarazione e' uno degli elementi utilizzabili per i controlli, ai fini dell'erogazione degli aiuti comunitari i dati in essa contenuti dovranno essere correlati con quelli di altra documentazione prevista. Allegato F1 - Attestato di consegna uve o mosti. Nel caso in cui avvenga la cessione di uve e/o altri prodotti a monte del vino in piccoli quantitativi a piu' soggetti privati utilizzatori che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione vitivinicola in quanto dalle stesse uve e ottenibile un quantitativo di vino inferiore ai 10 hl, si conferma che l'allegato F1 deve essere presentato dal soggetto che cede dette uve, allegato alla propria dichiarazione. Esclusivamente in tale caso di cessione di piccoli quantitativi, il soggetto cedente potra' compilare un unico attestato di consegna F1 contenente il dato riepilogativo della quantita' totale ceduta e della relativa resa, evidenziando nell'apposita casella del quadro A2 dell'allegato in causa (F1) che trattasi di "utilizzatore non vinificatore". E' evidente che il soggetto cedente alleghera' alla propria dichiarazione oltre al modello F1 cumulativo anche un elenco dei soggetti ai quali ha ceduto le uve, specificando, per ciascuno: nome, cognome, indirizzo e codice fiscale. Nel caso di cessione di uve e/o altri prodotti a monte del vino a dei soggetti che non vinificano ed ottengono mosti desolforati destinati ad utilizzazioni diverse dalla vinificazione quale ad esempio: succhi per l'alimentazione dell'infanzia, l'allegato F1 sara' presentato dal soggetto cedente che nel quadro A2 specifichera' i dati relativi all'identificazione del destinatario e barrera' la casella "utilizzatore non vinificatore". Mosti concentrati e mosti concentrati rettificati. Quadro G sezione III. Nella sezione III del quadro G devono essere indicati i mosti concentrati e concentrati rettificati ottenuti nella campagna in causa, da mosti base di propria produzione o acquistati, a seguito di concentrazione effettuata in proprio o in conto lavorazione in stabilimenti di terzi. Si ribadisce, in proposito che i prodotti base utilizzati per la concentrazione devono essere stati ottenuti nella campagna cui si riferisce la dichiarazione. Con l'occasione, si fa presente che con il regolamento CE n. 1294/96 della Commissione - recante modalita' di applicazione del regolamento CE n. 822/87 del Consiglio relativo alla dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo - e' stato abrogato il regolamento CE n. 3929/87 concernente la stessa materia. Cio' in quanto il regolamento CE n. 3929/87 e' stato piu' volte modificato in modo sostanziale e si e' reso, pertanto, necessario procedere, a fini di chiarezza, alla sua rifusione in un nuovo testo e precisamente nel sopracitato regolamento CE n. 1294/96 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 166 del 5 luglio 1996. In proposito, si fa presente che detto regolamento tiene conto, tra l'altro, di quanto previsto nel decreto 1 agosto 1995 con il quale sono stati emanati i nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino, utilizzati per la prima volta nella scorsa campagna 1995-1996 e confermati per la prossima campagna 1996-97. Si ritiene opportuno evidenziare che l'art. 3, par. 3, del regolamento CE n. 1294/96 ha previsto l'esonero dalla dichiarazione produzione vino per quei soggetti che cedono la totalita' delle uve di propria produzione ad un unico organismo associativo riservando una parte delle uve stesse per l'ottenimento di un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri che sara' utilizzato esclusivamente per il consumo familiare. In tal caso i produttori relativamente al quantitativo consegnato all'organismo associativo sono tenuti a compilare l'allegato F2 (attestato di consegna sostitutivo della dichiarazione di raccolta delle uve). Il Ministro: PINTO