All'Azienda  di   Stato   per   gli
                                  interventi  nel  mercato agricolo -
                                  A.I.M.A.
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressione frodi
                                  Ai commissari di Governo;
                                  Al  commissario  di  Stato  per  la
                                  regione siciliana
                                  Agli   assessori    all'agricoltura
                                  delle regioni
                                  Agli    assessori   all'agricoltura
                                  delle province di Trento e Bolzano
                                  Al Ministero delle finanze
                                    - Dipartimento dogane
                                    - Dipartimento  delle  entrate  -
                                  Direzione     centrale    per    la
                                  fiscalita' locale
                                    - Comando generale della  Guardia
                                  di finanza - Ufficio operativo
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                    - Direzione  generale  produzione
                                  industriale
                                  Al Comando carabinieri tutela norme
                                  comunitarie ed agroalimentari
                                  Al  Comando  generale dell'Arma dei
                                  carabinieri - N.A.S.
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alla   rappresentanza    permanente
                                  d'Italia presso la U.E.
                                  Alla Commissione V.E.
                                    -  Direzione generale agricoltura
                                  - Divisione vino
                                   Alla  Direzione   generale   delle
                                  politiche        agricole        ed
                                  agroindustriali nazionali
                                  Alla  Direzione  generale   risorse
                                  forestali, idriche e montane
                                  Alle organizzazioni di categoria
                                  All'Istituto regionale della vite e
                                  del vino
                                  Alla divisione IX
 Con   il  decreto  ministeriale  1  agosto  1995  -  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 103 alla Gazzetta Ufficiale n.  193  del  19
agosto  1995,  successivamente modificato con decreto ministeriale 28
novembre 1995 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del  6
dicembre  1995, - sono stati emanati i nuovi modelli di dichiarazione
di raccolta delle uve e di produzione del vino, nonche' le istruzioni
per la loro compilazione.
  I medesimi modelli devono essere utilizzati da parte dei produttori
vitivinicoli obbligati ai  fini  delle  dichiarazioni  relative  alla
campagna vitivinicola 1996-97.
  In  proposito,  nel  confermare nuovamente la modulistica di cui al
sopra  citato  decreto  ministeriale  1  agosto  1995,   si   ritiene
necessario  fornire,  di  seguito,  taluni  chiarimenti che integrano
quelli gia' forniti con la circolare  n.  7,  prot.  F/2489,  del  27
ottobre 1995, alla quale si rimanda completamente.
  Si   ribadisce,  inoltre,  che  la  dichiarazione  vitivinicola  e'
finalizzata essenzialmente ai fini statistici. Pertanto, tenuto conto
che la  dichiarazione  e'  uno  degli  elementi  utilizzabili  per  i
controlli,  ai  fini dell'erogazione degli aiuti comunitari i dati in
essa  contenuti  dovranno  essere  correlati  con  quelli  di   altra
documentazione prevista.
 Allegato F1 - Attestato di consegna uve o mosti.
  Nel  caso  in  cui  avvenga la cessione di uve e/o altri prodotti a
monte del vino  in  piccoli  quantitativi  a  piu'  soggetti  privati
utilizzatori   che   non   sono   tenuti   alla  presentazione  della
dichiarazione vitivinicola in quanto dalle stesse uve e ottenibile un
quantitativo di vino inferiore ai 10 hl, si conferma  che  l'allegato
F1  deve  essere presentato dal soggetto che cede dette uve, allegato
alla propria dichiarazione. Esclusivamente in tale caso  di  cessione
di  piccoli  quantitativi,  il  soggetto  cedente potra' compilare un
unico attestato di consegna F1 contenente il dato riepilogativo della
quantita'  totale  ceduta  e  della   relativa   resa,   evidenziando
nell'apposita  casella  del quadro A2 dell'allegato in causa (F1) che
trattasi di "utilizzatore non vinificatore".
  E'  evidente  che  il  soggetto  cedente  alleghera'  alla  propria
dichiarazione  oltre  al  modello  F1  cumulativo anche un elenco dei
soggetti ai quali ha ceduto le uve, specificando, per ciascuno: nome,
cognome, indirizzo e codice fiscale.
  Nel caso di cessione di uve e/o altri prodotti a monte del  vino  a
dei  soggetti  che  non  vinificano  ed  ottengono  mosti desolforati
destinati ad  utilizzazioni  diverse  dalla  vinificazione  quale  ad
esempio:  succhi  per  l'alimentazione  dell'infanzia,  l'allegato F1
sara' presentato dal soggetto cedente che nel quadro A2 specifichera'
i dati relativi all'identificazione del destinatario  e  barrera'  la
casella "utilizzatore non vinificatore".
Mosti  concentrati  e mosti concentrati rettificati. Quadro G sezione
   III.
  Nella sezione III del quadro  G  devono  essere  indicati  i  mosti
concentrati  e  concentrati  rettificati  ottenuti  nella campagna in
causa, da mosti base di propria produzione o acquistati, a seguito di
concentrazione effettuata  in  proprio  o  in  conto  lavorazione  in
stabilimenti di terzi.
  Si  ribadisce,  in  proposito che i prodotti base utilizzati per la
concentrazione devono essere stati ottenuti  nella  campagna  cui  si
riferisce la dichiarazione.
  Con  l'occasione,  si  fa  presente  che  con  il regolamento CE n.
1294/96 della Commissione - recante  modalita'  di  applicazione  del
regolamento CE n. 822/87 del Consiglio relativo alla dichiarazione di
raccolta,  di  produzione  e  di  giacenza  di  prodotti  del settore
vitivinicolo -  e'  stato  abrogato  il  regolamento  CE  n.  3929/87
concernente  la  stessa  materia. Cio' in quanto il regolamento CE n.
3929/87 e' stato piu' volte modificato in modo sostanziale  e  si  e'
reso,  pertanto,  necessario procedere, a fini di chiarezza, alla sua
rifusione  in  un  nuovo  testo  e   precisamente   nel   sopracitato
regolamento  CE  n. 1294/96 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 166 del 5 luglio 1996.
  In proposito, si fa presente che detto regolamento tiene conto, tra
l'altro, di quanto previsto nel decreto 1 agosto 1995  con  il  quale
sono stati emanati i nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle
uve  e  produzione  vino,  utilizzati per la prima volta nella scorsa
campagna 1995-1996 e confermati per la prossima campagna 1996-97.
  Si  ritiene  opportuno  evidenziare  che  l'art.  3,  par.  3,  del
regolamento  CE  n. 1294/96 ha previsto l'esonero dalla dichiarazione
produzione vino per quei soggetti che cedono la totalita'  delle  uve
di  propria  produzione  ad un unico organismo associativo riservando
una parte delle uve stesse per l'ottenimento di  un  quantitativo  di
vino inferiore a 10 ettolitri che sara' utilizzato esclusivamente per
il consumo familiare.
  In  tal  caso i produttori relativamente al quantitativo consegnato
all'organismo associativo  sono  tenuti  a  compilare  l'allegato  F2
(attestato  di  consegna  sostitutivo della dichiarazione di raccolta
delle uve).
                                                   Il Ministro: PINTO