Con decreto ministeriale 3 agosto 1996 la riscossione del carico tributario di L. 477.395.246, dovuto dalla Igrolotimani S.r.l., con sede in Cagliari, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La sezione staccata di Cagliari nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. In via cautelare, il concessionario manterra' in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la parte del credito erariale non tutelato da atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.