IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini; Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visti in particolare gli articoli 7 dei citati disciplinari di produzione che prevedono la possibilita' di utilizzare come ricaduta le indicazioni geografiche tipiche per i vini ottenuti da uve prodotte da terreni vitati iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine; Visti i propri decreti con i quali sono stati modificati alcuni disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti in alcune regioni e province autonome; Visti i propri decreti con i quali sono state previste disposizioni integrative e modificative, sul piano della generalita', della disciplina concernente la produzione e la commercializzazione dei vini ad indicazione geografica tipica; Viste le istanze presentate da alcuni enti ed organizzazioni di categoria, legittimati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1994, tendenti ad ottenere, limitatamente alla vendemmia 1996, la possibilita' di destinare alla produzione di un vino ad indicazione geografica tipica, ottenibile nello stesso ambito aziendale, l'eventuale eccedenza di uve prodotte nei vigneti iscritti agli albi dei vigneti, nei limiti del 20% delle rese massime per ettaro previste dai rispettivi disciplinari di produzione; Visti i pareri espressi dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in accoglimento delle istanze presentate e riguardanti la destinazione ad indicazione geografica tipica delle uve eccedenti, nei limiti del 20%, la produzione massima consentita nei singoli disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine; Ritenuto di doversi provvedere in conformita' dei suddetti pareri del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere di generalita', da intendersi integrative delle disposizioni contenute nell'art. 7 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica; Considerato che le disposizioni di cui trattasi in conformita' ai pareri gia' citati del Comitato predetto devono intendersi limitati alla vendemmia 1996 e devono riguardare tutti i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio nazionale; Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Le uve prodotte, in ambito aziendale, in eccedenza ma non oltre la percentuale del 20% rispetto al limite massimo di produzione uve/ettaro previsto da ciascun disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine, possono, in tutto o in parte, essere destinate alla produzione di un vino ad indicazione geografica tipica a condizione che gli interessati: abbiano iscritta la superficie aziendale, o parte di essa, nella quale dette uve sono state prodotte all'"Albo dei vigneti" del vino a denominazione di origine al quale viene destinata la produzione nei limiti previsti dal rispettivo disciplinare di produzione; abbiano iscritto o iscrivano la detta superficie all'"elenco delle vigne", o altro elenco sostitutivo, del vino ad indicazione geografica tipica al quale intendono destinare le eccedenze stesse o parte di esse; presentino alle camere di commercio competenti le denuncie delle uve e le dichiarazioni delle uve rispettivamente per i quantitativi destinati a vini a denominazione di origine e a vini ad indicazione geografica tipica. Qualora le uve prodotte, in ambito aziendale, destinate alla produzione di un vino a denominazione di origine eccedano, in misura superiore al 20%, il limite massimo di produzione uve/ettaro previsto da ciascun disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine, la disposizione di cui al precedente comma non puo' essere applicata. Resta ferma la facolta' degli interessati, che conseguentemente non possono rivendicare la denominazione di origine, di destinare il quantitativo globale di uva, ottenuto in ambito aziendale, alla produzione di un vino ad indicazione geografica tipica, sempre che il detto quantitativo rientri nel limite massimo di produzione uve/ettaro, previsto dal disciplinare di produzione del detto vino ad indicazione geografica tipica, cosi' come aumentato ai sensi e per gli effetti del decreto dirigenziale 2 agosto 1996.