IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazioni di origine dei
vini;
  Visti i propri decreti con  i  quali  sono  state  riconosciute  le
indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini prodotti nelle regioni e
province autonome del territorio nazionale e sono stati  approvati  i
relativi disciplinari di produzione;
  Visti  in  particolare  gli  articoli  7 dei citati disciplinari di
produzione che prevedono la possibilita' di utilizzare come  ricaduta
le  indicazioni  geografiche  tipiche  per  i  vini  ottenuti  da uve
prodotte da terreni vitati iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine;
  Visti i propri decreti con i quali  sono  stati  modificati  alcuni
disciplinari  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
prodotti in alcune regioni e province autonome;
  Visti i propri decreti con i quali sono state previste disposizioni
integrative  e  modificative,  sul  piano  della  generalita',  della
disciplina  concernente  la  produzione  e la commercializzazione dei
vini ad indicazione geografica tipica;
  Viste le istanze presentate da alcuni  enti  ed  organizzazioni  di
categoria,  legittimati  ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 2 del
citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  348  del  1994,
tendenti   ad   ottenere,   limitatamente  alla  vendemmia  1996,  la
possibilita' di destinare alla produzione di un vino  ad  indicazione
geografica   tipica,   ottenibile   nello  stesso  ambito  aziendale,
l'eventuale eccedenza di uve prodotte nei vigneti iscritti agli  albi
dei  vigneti,  nei  limiti  del  20%  delle  rese  massime per ettaro
previste dai rispettivi disciplinari di produzione;
  Visti i pareri espressi dal Comitato nazionale per la tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini in accoglimento delle istanze presentate
e riguardanti la destinazione ad indicazione geografica tipica  delle
uve  eccedenti,  nei limiti del 20%, la produzione massima consentita
nei singoli disciplinari di produzione dei vini  a  denominazione  di
origine;
  Ritenuto  di  doversi provvedere in conformita' dei suddetti pareri
del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere
di  generalita',  da  intendersi   integrative   delle   disposizioni
contenute  nell'art.  7  dei  disciplinari  di produzione dei vini ad
indicazione geografica tipica;
  Considerato  che  le disposizioni di cui trattasi in conformita' ai
pareri gia' citati del Comitato predetto devono  intendersi  limitati
alla  vendemmia  1996 e devono riguardare tutti i vini ad indicazione
geografica tipica prodotti nel territorio nazionale;
  Considerato che l'art. 4 del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  aprile  1994, n. 348, concernente la procedura per il
riconoscimento delle denominazioni di origine  e  l'approvazione  dei
relativi  disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti
e le approvazioni  dei  disciplinari  si  provveda  con  decreto  del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  uve prodotte, in ambito aziendale, in eccedenza ma non oltre la
percentuale  del  20%  rispetto  al  limite  massimo  di   produzione
uve/ettaro  previsto da ciascun disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine,  possono,  in  tutto  o  in  parte,  essere
destinate alla produzione di un vino ad indicazione geografica tipica
a condizione che gli interessati:
   abbiano  iscritta  la superficie aziendale, o parte di essa, nella
quale dette uve sono state prodotte all'"Albo dei vigneti" del vino a
denominazione di origine al quale viene destinata la  produzione  nei
limiti previsti dal rispettivo disciplinare di produzione;
   abbiano iscritto o iscrivano la detta superficie all'"elenco delle
vigne",   o   altro  elenco  sostitutivo,  del  vino  ad  indicazione
geografica tipica al quale intendono destinare le eccedenze stesse  o
parte di esse;
   presentino  alle  camere di commercio competenti le denuncie delle
uve e le dichiarazioni delle uve rispettivamente per  i  quantitativi
destinati  a  vini a denominazione di origine e a vini ad indicazione
geografica tipica.
  Qualora le  uve  prodotte,  in  ambito  aziendale,  destinate  alla
produzione  di un vino a denominazione di origine eccedano, in misura
superiore al 20%, il limite massimo di produzione uve/ettaro previsto
da ciascun disciplinare di produzione dei  vini  a  denominazione  di
origine,  la  disposizione di cui al precedente comma non puo' essere
applicata.  Resta  ferma   la   facolta'   degli   interessati,   che
conseguentemente non possono rivendicare la denominazione di origine,
di  destinare  il  quantitativo  globale  di  uva, ottenuto in ambito
aziendale, alla produzione  di  un  vino  ad  indicazione  geografica
tipica,  sempre  che il detto quantitativo rientri nel limite massimo
di produzione uve/ettaro, previsto dal disciplinare di produzione del
detto vino ad indicazione geografica tipica, cosi' come aumentato  ai
sensi e per gli effetti del decreto dirigenziale 2 agosto 1996.