IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini
"Pinerolese" corredata dal parere espresso dalla regione Piemonte;
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
riconoscimento    della    denominazione   di   origine   controllata
"Pinerolese" e del relativo disciplinare di produzione formulata  dal
Comitato  stesso,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2
luglio 1996;
  Considerato che non sono pervenute nei termini e nei modi previsti,
istanze o controdeduzioni  da  parte  degli  interessati  avverso  il
parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati;
  Considerato  che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,  concernente  la   procedura   per   il   riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari
di produzione,  prevede  che  le  denominazioni  di  origine  vengano
riconosciute   ed  i  relativi  disciplinari  di  produzione  vengano
approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine  controllata  dei  vini
"Pinerolese"   ed  e'  approvato,  nel  testo  annesso,  il  relativo
disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.