IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 1, comma 7, della legge 19  luglio  1993,  n.  236  di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per le finalita' di cui al comma 1 del medesimo articolo, il
"Fondo per l'occupazione";
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 2 aprile  1996,  n.  180
che  prevede,  con  priorita'  per le finalita' di cui al comma 1 del
medesimo  art.  1,  nonche'  per  il  finanziamento  dei  piani   per
l'inserimento  professionale  dei giovani privi di occupazione di cui
all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, un  incremento  di
lire 685,6 miliardi per l'anno 1996;
  Visto  il  decreto ministeriale in data 6 maggio 1996 con il quale,
nell'ambito della disponibilita' finanziaria  complessiva  del  Fondo
per  l'occupazione,  e' attribuita una quota di lire 200 miliardi per
consentire l'attivazione di  progetti  di  lavori  socialmente  utili
regionali   e  interregionali  approvati  ovvero  avviati  nel  corso
dell'anno 1996;
  Visto l'art. 1, comma 20, del decreto-legge 2 aprile 1996, n.  180,
secondo  il  quale le risorse del Fondo per l'occupazione preordinate
al finanziamento dei lavori socialmente utili, sono ripartite,  nella
misura  del  70  per  cento,  a  livello  regionale in relazione alla
dimensione quantitativa dei progetti gia' approvati  nel  1995  e  al
numero  dei  disoccupati  di  lunga  durata  iscritti  nelle liste di
collocamento e di mobilita' nelle aree di cui all'art.  1,  comma  1,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti i dati pervenuti dagli uffici regionali del lavoro;
  Considerato che, al fine di procedere alla  ripartizione  regionale
delle   risorse  finanziarie  disponibili,  occorre  prioritariamente
valutare la rilevanza sociale della avvenuta progettualita' di lavori
socialmente utili sviluppata nel corso del 1995 dagli  enti  pubblici
aventi  titolo,  in modo tale da consentire nel 1996 l'attivazione di
lavori socialmente  utili  in  una  misura  idonea  a  soddisfare  la
capacita' progettuale gia' dimostrata;
  Ritenuto  che, comunque, il criterio suddetto deve essere ponderato
con quello riferito alla quota percentuale dei disoccupati  di  lunga
durata  iscritti  nelle  liste di collocamento e di mobilita' in modo
tale che la percentuale non incida in misura inferiore al 50%;
                              Decreta:
  Per quanto in premessa indicato,  la  disponibilita'  di  lire  140
miliardi  viene ripartita a livello regionale per l'importo segnato a
fianco di ciascuna regione nella tabella  allegata  che  forma  parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
  La  relativa  spesa  gravera',  sul  capitolo  1176  dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  per
l'esercizio finanziario 1996.
  Il   predetto   importo   di   lire  140  miliardi  verra'  versato
all'Istituto nazionale della previdenza sociale  che  provvedera'  ai
relativi  pagamenti  dei sussidi previsti ai sensi dell'art. 1, comma
3, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180  in  favore  dei  soggetti
utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili.
   Roma, 6 maggio 1996
                                                    Il Ministro: TREU