IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le finalita' di cui al comma 1 del medesimo articolo, il "Fondo per l'occupazione"; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180 che prevede, con priorita' per le finalita' di cui al comma 1 del medesimo art. 1, nonche' per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, un incremento di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996; Visto il decreto ministeriale in data 6 maggio 1996 con il quale, nell'ambito della disponibilita' finanziaria complessiva del Fondo per l'occupazione, e' attribuita una quota di lire 200 miliardi per consentire l'attivazione di progetti di lavori socialmente utili regionali e interregionali approvati ovvero avviati nel corso dell'anno 1996; Visto l'art. 1, comma 20, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, secondo il quale le risorse del Fondo per l'occupazione preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti gia' approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita' nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti i dati pervenuti dagli uffici regionali del lavoro; Considerato che, al fine di procedere alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie disponibili, occorre prioritariamente valutare la rilevanza sociale della avvenuta progettualita' di lavori socialmente utili sviluppata nel corso del 1995 dagli enti pubblici aventi titolo, in modo tale da consentire nel 1996 l'attivazione di lavori socialmente utili in una misura idonea a soddisfare la capacita' progettuale gia' dimostrata; Ritenuto che, comunque, il criterio suddetto deve essere ponderato con quello riferito alla quota percentuale dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita' in modo tale che la percentuale non incida in misura inferiore al 50%; Decreta: Per quanto in premessa indicato, la disponibilita' di lire 140 miliardi viene ripartita a livello regionale per l'importo segnato a fianco di ciascuna regione nella tabella allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. La relativa spesa gravera', sul capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1996. Il predetto importo di lire 140 miliardi verra' versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvedera' ai relativi pagamenti dei sussidi previsti ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180 in favore dei soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili. Roma, 6 maggio 1996 Il Ministro: TREU