IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  14  luglio 1965, n. 963, recante disciplina della
pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639 recante regolamento di esecuzione alla predetta legge;
  Vista le legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto il  decreto  ministeriale  29  maggio  1992,  concernente  la
disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
  Visto  il  decreto-legge  16  gennaio  1996,  n. 16, convertito con
modificazioni nella legge 28 febbraio 1996, n. 107;
  Considerato che l'art. 1, comma 3-bis,  della  legge  n.  107/1996,
prevede   che  il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali, sentita la Commissione consultiva centrale  per  la  pesca
marittima,  con  proprio  decreto determina i compartimenti marittimi
nei quali e' necessario procedere al ritiro delle autorizzazioni alla
pesca  dei  molluschi  bivalvi  con  il  sistema  turbosoffiante  per
ricostruire  l'equilibrio  fra  risorse  e  capacita'  di cattura, il
numero delle autorizzazioni da ritirare, i criteri  da  adottare  per
l'individuazione  delle  priorita' da rispettare ai fini dei ritiri e
l'entita' del contributo da concedere;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  le  modalita'  tecniche   di
attuazione  del  predetto  articolo,  che, in relazione allo stato di
sofferenza della risorsa molluschi  bivalvi,  individuino  il  limite
massimo delle unita' da ritirare per ciascun compartimento;
  Richiamata la eccezionalita' e la non ripetibilita' dell'intervento
economico  recato  dalla  citata  legge  n. 107/1996, per cui future,
eventuali  situazioni  di  crisi  della  risorsa  molluschi   bivalvi
andranno  fronteggiate  facendo ricorso alle misure tecniche previste
dal decreto ministeriale 29 maggio 1992 ovvero degli articoli 97 e 98
del decreto del Presidente della Repubblica del 2  ottobre  1968,  n.
1639;
  Sentito il sottocomitato molluschi nella seduta del 18 luglio 1996;
  Sentiti  la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e
il Comitato nazionale  per  la  conservazione  e  la  gestione  delle
risorse biologiche del mare nella riunione del 22 luglio 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  applicazione  dell'art.  1,  comma  9, del decreto-legge 16
gennaio 1996, n. 16, convertito, con modificazioni,  nella  legge  28
febbraio 1996, n. 107, ed in dipendenza della sofferenza degli stocks
di   molluschi   bivalvi  il  numero  delle  unita'  autorizzate  nei
compartimenti di seguito elencati  puo'  essere  ridotto  nel  limite
massimo a fianco di ciascuno di essi riportato:
    a) S. Benedetto del Tronto ..................     17 unita'
    b) Pescara ..................................      4 unita'
    c) Termoli ..................................      1 unita'
    d) Manfredonia ..............................      3 unita'
    e) Molfetta .................................      5 unita'
    f) Napoli ...................................      2 unita'
    g) Castellammare di Stabia ..................      4 unita'
  2. I titolari di licenze per la pesca dei molluschi bivalvi, le cui
unita'  siano  iscritte  nei compartimenti di cui al comma 1, possono
richiedere  al  Ministero  delle  risorse  agricole,   alimentari   e
forestali   la   cancellazione  dell'autorizzazione  alla  pesca  dei
molluschi bivalvi fino alla concorrenza del limite massimo di cui  al
medesimo comma 1.
  3.  Con  successivo provvedimento, in attuazione dell'art. 1, comma
9-bis, del decreto-legge n. 16/1996, convertito in legge n. 107/1996,
al termine delle procedure di  cancellazione  previste  dal  presente
decreto sara' determinato il numero delle unita' abilitate alla pesca
dei  molluschi bivalvi in ciascun compartimento e saranno adottate le
relative misure gestionali. Il numero cosi'  determinato  non  potra'
essere aumentato fino al 31 dicembre 2000.