IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione alla predetta legge; Vista le legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1996, n. 107; Considerato che l'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 107/1996, prevede che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, con proprio decreto determina i compartimenti marittimi nei quali e' necessario procedere al ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema turbosoffiante per ricostruire l'equilibrio fra risorse e capacita' di cattura, il numero delle autorizzazioni da ritirare, i criteri da adottare per l'individuazione delle priorita' da rispettare ai fini dei ritiri e l'entita' del contributo da concedere; Ritenuta la necessita' di emanare le modalita' tecniche di attuazione del predetto articolo, che, in relazione allo stato di sofferenza della risorsa molluschi bivalvi, individuino il limite massimo delle unita' da ritirare per ciascun compartimento; Richiamata la eccezionalita' e la non ripetibilita' dell'intervento economico recato dalla citata legge n. 107/1996, per cui future, eventuali situazioni di crisi della risorsa molluschi bivalvi andranno fronteggiate facendo ricorso alle misure tecniche previste dal decreto ministeriale 29 maggio 1992 ovvero degli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968, n. 1639; Sentito il sottocomitato molluschi nella seduta del 18 luglio 1996; Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare nella riunione del 22 luglio 1996; Decreta: Art. 1. 1. In applicazione dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1996, n. 107, ed in dipendenza della sofferenza degli stocks di molluschi bivalvi il numero delle unita' autorizzate nei compartimenti di seguito elencati puo' essere ridotto nel limite massimo a fianco di ciascuno di essi riportato: a) S. Benedetto del Tronto .................. 17 unita' b) Pescara .................................. 4 unita' c) Termoli .................................. 1 unita' d) Manfredonia .............................. 3 unita' e) Molfetta ................................. 5 unita' f) Napoli ................................... 2 unita' g) Castellammare di Stabia .................. 4 unita' 2. I titolari di licenze per la pesca dei molluschi bivalvi, le cui unita' siano iscritte nei compartimenti di cui al comma 1, possono richiedere al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la cancellazione dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi fino alla concorrenza del limite massimo di cui al medesimo comma 1. 3. Con successivo provvedimento, in attuazione dell'art. 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 16/1996, convertito in legge n. 107/1996, al termine delle procedure di cancellazione previste dal presente decreto sara' determinato il numero delle unita' abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi in ciascun compartimento e saranno adottate le relative misure gestionali. Il numero cosi' determinato non potra' essere aumentato fino al 31 dicembre 2000.