IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2 della legge 18 giugno 1996, n.  380  di  conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate  ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la
dichiarazione dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di  declaratoria  della  regione  Emilia-Romagna
degli  eventi  calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   grandinate del 27 maggio 1996 nella provincia di Bologna;
   tromba d'aria del 27 maggio 1996 nella provincia di Parma;
   grandinate del 27 maggio 1996 nella provincia di Modena;
   grandinate del 27 maggio 1996 nella provincia di Piacenza;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi  segnalati,  per  effetto  dei  danni   alle   produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle  produzioni,  strutture  aziendali  nei  sottoelencati
territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
   Bologna: grandinate del  27  maggio  1996  -  provvidenze  di  cui
all'art.  3,  comma 2, lettere b), c), d), f), g), nel territorio dei
comuni  di  Anzola  dell'Emilia,  Bologna,   Casalecchio   di   Reno,
Crespellano,  San  Giovanni  in Persiceto, San Pietro in Casale, Zola
Predosa;
   Modena: grandinate  del  27  maggio  1996  -  provvidenze  di  cui
all'art.  3,  comma  2,  lettere  b),  c), d), g), nel territorio dei
comuni di Bastiglia, Castelfranco Emilia, Soliera;
   Parma: tromba d'aria del 27  maggio  1996  -  provvidenze  di  cui
all'art.  3,  comma  2,  lettera  e),  nel  territorio  dei comuni di
Pellegrino Parmense, Solignano, Varano De' Melegari;
   Piacenza:  grandinate  del  27  maggio  1996  - provvidenze di cui
all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di
Alseno, Besenzone,  Castell'Arquato,  Cortemaggiore,  San  Pietro  in
Cerro, Vernasca, Villanova sull'Arda.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 settembre 1996
                                                   Il Ministro: PINTO