IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
   Visto il testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
   Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 tra  il  Ministero
delle  poste  e  delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana
per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. per la  concessione  dei
servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
   Visti  gli  atti  finali  della Conferenza amministrativa mondiale
telefonica e telegrafica (Melbourne 1988);
   Visto il decreto ministeriale 13 febbraio  1990,  n.  33,  con  il
quale   e'  stato  regolamentato  il  servizio  radiomobile  pubblico
terrestre di comunicazione;
   Visto il decreto ministeriale 14 febbraio  1990  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990 con il quale sono state
determinate le tariffe per il servizio radiomobile terrestre pubblico
di comunicazione;
   Vista  la  legge  29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni
per la riforma del settore delle telecomunicazioni;
   Visto il decreto ministeriale  23  aprile  1993  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale   n. 99 del 29 aprile 1993 riguardante le tariffe
del servizio  radiomobile  pubblico  di  comunicazione  per  l'utenza
affari e residenziale;
   Visto  il  decreto  ministeriale  8 novembre 1993, n. 512, recante
integrazione al regolamento approvato  con  decreto  ministeriale  13
febbraio 1990 n. 33;
   Visto  il  decreto  ministeriale  16  marzo  1994  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  74  del  30
marzo  1994,  concernente  l'adeguamento  delle  tariffe  telefoniche
nazionali;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre  1994,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25
del 31 gennaio 1995, di approvazione della convenzione stipulata  tra
il  Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni e la Omnitel
Pronto  Italia  S.p.a.  per  l'espletamento  del  servizio   pubblico
radiomobile  di  comunicazione  con  il  sistema  in tecnica numerica
denominato GSM;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  25
del  31 gennaio 1995, di approvazione della convenzione stipulata tra
il Ministero delle poste  e  delle  telecomunicazioni  e  la  Telecom
S.p.a.   per   la   realizzazione   e  la  gestione  della  rete  per
l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM;
   Vista   la   deliberazione   16   dicembre   1994   del   Comitato
interministeriale  per  la programmazione economica, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  28   dicembre   1994   concernente
"determinazioni inerenti al settore delle telecomunicazioni";
   Visto    il   decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni 17 marzo 1995, con il quale e' stato autorizzato il
trasferimento da Telecom Italia S.p.a. a Telecom Italia Mobile S.p.a.
di tutti i rapporti connessi alle  concessioni  ed  alle  convenzioni
relative ai servizi radiomobili di telecomunicazione;
   Considerato  che  in  base alla succitata delibera del CIPE del 16
dicembre 1994 per i  primi  diciotto  mesi  dall'avvio  del  servizio
commerciale  da  parte del secondo gestore radiomobile GSM, in attesa
della definitiva liberalizzazione del servizio  radiomobile  pubblico
di  comunicazione analogico a 900 MHz (TACS), il regime tariffario di
quest'ultimo deve essere reso sufficientemente flessibile in modo  da
avvicinarlo  all'andamento dei prezzi del marcato della telefonia mo-
bile;
   Tenuto conto che detta deliberazione del CIPE del 16 dicembre 1994
prevede l'adozione di uno  specifico  provvedimento  ministeriale  di
rideterminazione  delle condizioni economiche di offerta del servizio
di telefonia radiomobile TACS in coincidenza  con  l'avvio  operativo
del secondo gestore GSM;
   Considerato  infine  che,  per  tenere  conto delle esigenze degli
utenti del servizio radiomobile TACS, appare opportuno ampliare, come
gia' avvenuto nel mercato GSM, la tipologia  dei  piani  tariffari  e
pertanto  aggiungere  anche  per il servizio TACS un piano tariffario
intermedio con caratteristiche di costo tali da non  creare  vantaggi
concorrenziali a favore del TACS;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. L'abbonamento al servizio radiomobile pubblico di comunicazione
analogico  a  900  Mhz (TACS) e' ammesso, di norma, per un periodo di
durata non inferiore ad un anno.  Tuttavia,  compatibilmente  con  le
disponibilita'  degli  impianti, l'abbonamento puo' essere consentito
anche per periodi di durata inferiore.
   2. Al momento della sottoscrizione dell'abbonamento al richiedente
e' data facolta' di scegliere tra  i  piani  tariffari  di  cui  agli
allegati  A,  B  e C, che costituiscono parte integrante del presente
decreto.
   3. Il contributo, il canone mensile di abbonamento  e  le  tariffe
per  le  comunicazioni  dovuti  dall'utenza per i predetti piani sono
stabiliti negli allegati A, B e C.
   4. Per gli abbonamenti di durata  inferiore  all'anno  di  cui  al
comma   1,   fermi  restando  il  contributo  e  le  tariffe  per  le
comunicazioni, il canone di abbonamento stabilito negli allegati A, B
e C e' applicato nella misura di un terzo per ogni periodo  di  dieci
giorni o frazione.
   5.  I  piani  tariffari  di  cui  agli  allegati  B e C consentono
l'effettuazione di chiamate limitatamente all'ambito nazionale.