IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  al  codice postale e delle
telecomunicazioni approvato con regio  decreto  19  luglio  1941,  n.
1198;
   Visto  il  testo  unico  delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
   Visto  il  decreto  ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre  1974,  con  il  quale  e'
stato   determinato   il   contributo   d'impianto  per  collegamenti
telefonici fuori del perimetro abitato;
   Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 tra  il  Ministero
delle  poste  e  delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana
per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
   Visti il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del  15  novembre  1988,  concernente
l'approvazione   del   regolamento   di  servizio  per  l'abbonamento
telefonico e il  decreto  ministeriale  13  febbraio  1995,  n.  191,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  121  del  26  maggio 1995
concernente   modificazioni   al   regolamento   di   servizio    per
l'abbonamento telefonico;
   Visto  il  decreto  ministeriale  6  aprile  1990,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  90  del  18  aprile
1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle
telecomunicazioni;
   Visto  il  decreto  ministeriale  24  luglio  1990  concernente la
tariffazione dei servizi telefonici supplementari,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1990;
   Vista  la  legge  29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni
per la riforma del settore delle telecomunicazioni;
   Visto  il  decreto  ministeriale  13  marzo  1992  concernente  la
determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita'
di  traffico  della  rete  telefonica  pubblica commutata, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
   Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314,  concernente
il  regolamento  recante  disposizioni  di  attuazione della legge 28
marzo 1991, n. 109, in materia  di  allacciamenti  e  collaudi  degli
impianti telefonici interni;
   Visto   il   decreto  ministeriale  24  settembre  1992,  n.  427,
concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzate;
   Visto  il  decreto  ministeriale  16  marzo  1994  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  53  alla  Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30
marzo  1994,  concernente  l'adeguamento  delle  tariffe  telefoniche
nazionali  come  modificato  dal  decreto ministeriale 16 maggio 1996
relativo alla individuazione dei contributi, canoni e tariffe per  le
prestazioni   fornite   sulla  rete  di  telecomunicazioni  numerica,
integrata nei servizi (ISDN) pubblicato nel supplemento ordinario  n.
102 alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1996;
   Vista   la  delibera  del  Comitato  interministeriale  prezzi  30
dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31
dicembre  1992  con  la  quale  e'  stato  approvato  il piano per la
ristrutturazione  delle  tariffe  dei  servizi  di  telecomunicazioni
(Provvedimento n. 20/1992);
   Vista   la   delibera   CIPE  del  16  dicembre  1994  concernente
"determinazioni  inerenti   al   settore   delle   telecomunicazioni"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994;
   Considerata  l'esigenza di definire, sulla base dell'andamento dei
consumi di traffico rilevati a fine 1995, un  apposito  provvedimento
tariffario  in  linea  con il citato "piano di ristrutturazione delle
tariffe dei servizi di telecomunicazione";
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  L'abbonamento  al  servizio  telefonico  su  rete   telefonica
pubblica  commutata  e' ammesso di norma per un periodo di durata non
inferiore ad un anno.
   2. Tuttavia, compatibilmente con le disponibilita' degli impianti,
l'abbonamento di cui al comma 1 puo' essere consentito per periodi di
durata inferiore a novanta giorni  in  occasione  di  fiere,  mostre,
esposizioni,  congressi,  manifestazioni  sportive, per le necessita'
degli organi di informazione e per  le  altre  esigenze  di  pubblica
utilita'.