IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  che  il  consiglio  comunale  di  Campagnano di Roma (Roma),
rinnovato nelle consultazioni  elettorali  del  23  aprile  1995,  e'
composto dal sindaco e da sedici membri;
  Considerato  che  nel  citato  comune,  a  causa  delle  dimissioni
presentate da nove consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non  puo'
essere  assicurato  il  normale  funzionamento  degli  organi  e  dei
servizi;
  Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per  far  luogo  allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
  Visto  l'art.  39,  comma 1, lettera b) n. 2), della legge 8 giugno
1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge
30 agosto 1996, n. 452;
  Sulla proposta del  Ministro  dell'interno,  la  cui  relazione  e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il consiglio comunale di Campagnano di Roma (Roma) e' sciolto.