IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  7  marzo  1996,  n.  108, recante disposizioni in
materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma  2,  in  base  al
quale  il  Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, effettua annualmente  la  "classificazione  delle
operazioni   per  categorie  omogenee,  tenuto  conto  della  natura,
dell'oggetto,  dell'importo,  della  durata,  dei  rischi   e   delle
garanzie";
  Visto  l'art. 3, comma 1, della citata legge che stabilisce che "la
prima classificazione di cui al comma 2 dell'art. 2 verra' pubblicata
entro il termine di centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge";
  Avuto  presente  che  il  medesimo  art.  3,  comma  1,  prevede la
pubblicazione della prima rilevazione trimestrale del tasso effettivo
globale medio degli  interessi  praticati  nel  corso  del  trimestre
precedente  dalle  banche  e  dagli  intermediari finanziari iscritti
negli  elenchi  previsti  dagli  articoli  106  e  107  del   decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  della  rilevazione  dei  tassi effettivi globali medi
praticati dagli intermediari sono  individuate,  tenuto  conto  della
natura  e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni:
apertura di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi  su
crediti  e  documenti  e  sconto  di portafoglio commerciale, crediti
personali e  finalizzati,  operazioni  di  factoring,  operazioni  di
leasing, mutui, altri finanziamenti a breve e a medio/lzungo termine.