IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la "classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie"; Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge che stabilisce che "la prima classificazione di cui al comma 2 dell'art. 2 verra' pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"; Avuto presente che il medesimo art. 3, comma 1, prevede la pubblicazione della prima rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati nel corso del trimestre precedente dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: apertura di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali e finalizzati, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, altri finanziamenti a breve e a medio/lzungo termine.