IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
   DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE  E  DELLE  INDICAZIONI  GEOGRAFICHE
   TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il proprio decreto 22 novembre 1995 con il quale  sono  state
riconosciute  le  indicazioni  geografiche tipiche "Castelli Romani",
"Circeo",  "Civitella  d'Agliano",  "Colli  Cimini",   "Colli   della
Sabina",  "Colli  Etruschi Viterbesi", "Frusinate" o "del Frusinate",
"Nettuno", "Lazio" per i vini prodotti nel territorio  della  regione
Lazio ed approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visto  il  proprio  decreto  2  agosto 1996 contenente disposizioni
integrative dei disciplinari di produzione dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  prodotti  nelle  regioni  e province autonome del
territorio nazionale;
  Visto il proprio decreto 12 settembre 1996 contenente  disposizioni
concernenti  la  destinazione a vini ad indicazione geografica tipica
delle eventuali eccedenze, nei  limiti  del  20%  delle  uve  atte  a
produrre  vini  a denominazione di origine, per la vendemmia 1996, in
corso di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana;
  Viste  le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere
l'inserimento nel disciplinare di produzione dei vini ad  indicazione
geografica   tipica  "Castelli  Romani"  della  possibilita'  di  far
riferimento  al  nome  di  ognuno  dei   vitigni   raccomandati   e/o
autorizzati  rispettivamente  per  le  province  di Latina e di Roma,
nella designazione e nella presentazione dei predetti vini;
  Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad  ottenere
l'inserimento  nel disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica "Civitella d'Agliano" della  possibilita'  di  fare
riferimento  ai  nomi  dei vitigni Grechetto rosso N. e Chardonnay B,
raccomandati per la provincia di Viterbo, nella designazione e  nella
presentazione dei predetti vini;
  Viste  le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere
l'inserimento nel disciplanare di produzione dei vini ad  indicazione
geografica  tipica  "Lazio" della possibilita' di fare riferimento al
nome  di  ognuno  dei  vitigni  raccomandati  e/o  autorizzati  nelle
rispettive  province  di  Frosinone,  Latina,  Rieti, Roma e Viterbo,
nella designazione e nella presentazione dei predetti vini;
  Visti  il  parere  della  regione Lazio sulle predette istanze e la
richiesta presentata dalla  medesima  regione  tendente  ad  ottenere
l'inserimento  nel disciplinare di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica "Castelli Romani" e "Lazio" della  possibilita'  di
fare  riferimento  al  nome  di  ognuno  dei vitigni raccomandati e/o
autorizzati rispettivamente nelle province  di  Latina  e  Roma,  per
quanto  concerne la indicazione geografica tipica "Castelli Romani" e
nelle province di Frosinone,  Latina,  Rieti,  Roma  e  Viterbo,  per
quanto concerne la indicazione geografica tipica "Lazio";
  Visto  il  parere del Comitato espresso nella riunione svoltasi nei
giorni 18 e 19 marzo 1996, con il quale, in  relazione  alle  istanze
sopra  richiamate,  si  riteneva opportuno limitare il riferimento al
nome dei vitigni, nella designazione e nella presentazione  dei  vini
ad  indicazione  geografica  tipica  prodotti  nel  territorio  della
regione Lazio, sulla base di una effettiva tradizionalita'  di  detto
riferimento  e  si  demandava alla commissione regionale delegata per
detta regione,  integrata  da  un  qualificato  rappresentante  della
regione Lazio, l'esame preliminare delle istanze sopra citate;
  Visto  il  verbale  della  riunione di detta commissione integrata,
svoltasi il 29 maggio 1996, nella quale veniva proposto di  integrare
i disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche di
seguito  indicate,  con  la  previsione  della  possibilita'  di fare
riferimento anche ai nomi dei vitigni, a fianco di ciascuna  di  esse
riportati,   nella   designazione  e  nella  presentazione  dei  vini
interessati:
   "Civitella d'Agliano": vitigni Grechetto rosso N., Chardonnay B;
   "Lazio": vitigni Bellone B., Bombino  bianco  B.,  Chardonnay  B.,
Ciliegiolo N., Merlot N. Cesanese comune N;
  Visto il predetto verbale nel quale viene proposto di non procedere
ad   alcuna   integrazione   del  disciplinare  di  produzione  della
indicazione geografica tipica  "Castelli  Romani"  in  considerazione
della  circostanza che erano in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana sia il parere favorevole espresso
dal  Comitato  predetto  sulla  richiesta  di  riconoscimento   della
denominazione   di  origine  controllata  "Castelli  Romani"  sia  la
proposta del relativo disciplinare di produzione  da  detto  Comitato
formulata;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Comitato  citato  nella  riunione
svoltasi nei giorni 10  e  11  giugno  1996  con  il  quale  approva,
facendole proprie, le predette proposte della gia' citata commissione
delegata   per   la   regione  Lazio,  integrata  da  un  qualificato
rappresentante  della  medesima  regione  Lazio,  anche   alla   luce
dell'avvenuta  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 128 del 3
giugno 1996  della  proposta  di  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine controllata "Castelli Romani";
  Considerato  che all'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione  geografica  tipica  "Castelli  Romani",  quinta  riga
devono  essere  soppresse  le  parole  "e  spumante"  che al medesimo
articolo, sesta riga,  alla  parola  "rossi"  devono  aggiungersi  le
parole  "bianchi e rosati"; che all'art.  6 del medesimo disciplinare
di produzione deve aggiungersi la  frase  "Castelli  Romani"  novello
11%;
  Considerato che all'art. 2, comma 2, del disciplinare di produzione
dei   vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Circeo"  la  parola
"Viterbo" deve essere sostituita con la parola "Latina";
  Considerato   che  all'art.  6,  prima  riga  del  disciplinare  di
produzione dei vini ad indicazione geografica tipica  "Colli  Cimini"
le  parole "con la" devono essere sostituite con le parole "anche con
la";
  Considerato  che  all'art.  4,  sesta  riga,  del  disciplinare  di
produzione  dei  vini  ad  indicazione geografica tipica "Colli della
Sabina" le parole "bianchi tonnellate" devono essere  sostituite  con
le  parole  "bianchi  a  tonnellate"; che all'art. 6, prima riga, del
medesimo disciplinare di produzione,  dopo  le  parole  "Colli  della
Sabina" devono aggiungersi le parole "anche con";
  Considerato  che all'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione geografica tipica "Colli  Etruschi  Viterbesi"  devono
essere soppresse la quinta e la sesta riga;
  Considerato che all'art. 2, comma 3, del disciplinare di produzione
dei   vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Frusinate"  o  "del
Frusinate" la parola "Sirah"  deve  essere  sostituita  dalla  parola
"Syrah";  che  all'art.  7,  comma  3,  del  medesimo disciplinare di
produzione la parola "presenza" deve essere sostituita  dalla  parola
"presentazione";
  Ritenuto  di  doversi provvedere in conformita' dei pareri espressi
dal citato Comitato sulle istanze richiamate e di procedere sia  alle
conseguenti  integrazioni  dei disciplinari di produzione interessati
sia alle rettifiche sopra indicate riguardanti  omissioni  ed  errori
meramente materiali;
  Considerato  che  l'art.  4  del  citato regolamento concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione  dei  relativi  disciplinari di produzione si provveda
con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'art. 2, quinta riga, del disciplinare di produzione dei vini
ad indicazione geografica tipica "Castelli Romani" sono soppresse  le
parole  "e spumante"; al medesimo articolo, sesta riga, sono aggiunte
le parole "rosati e bianchi".
  2. All'art.  6,  del  predetto  disciplinare  di  produzione,  sono
aggiunte le parole - "Castelli Romani" novello 11%.