IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il proprio decreto 22 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Castelli Romani", "Circeo", "Civitella d'Agliano", "Colli Cimini", "Colli della Sabina", "Colli Etruschi Viterbesi", "Frusinate" o "del Frusinate", "Nettuno", "Lazio" per i vini prodotti nel territorio della regione Lazio ed approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il proprio decreto 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale; Visto il proprio decreto 12 settembre 1996 contenente disposizioni concernenti la destinazione a vini ad indicazione geografica tipica delle eventuali eccedenze, nei limiti del 20% delle uve atte a produrre vini a denominazione di origine, per la vendemmia 1996, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere l'inserimento nel disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Castelli Romani" della possibilita' di far riferimento al nome di ognuno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Latina e di Roma, nella designazione e nella presentazione dei predetti vini; Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere l'inserimento nel disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Civitella d'Agliano" della possibilita' di fare riferimento ai nomi dei vitigni Grechetto rosso N. e Chardonnay B, raccomandati per la provincia di Viterbo, nella designazione e nella presentazione dei predetti vini; Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere l'inserimento nel disciplanare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Lazio" della possibilita' di fare riferimento al nome di ognuno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, nella designazione e nella presentazione dei predetti vini; Visti il parere della regione Lazio sulle predette istanze e la richiesta presentata dalla medesima regione tendente ad ottenere l'inserimento nel disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Castelli Romani" e "Lazio" della possibilita' di fare riferimento al nome di ognuno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente nelle province di Latina e Roma, per quanto concerne la indicazione geografica tipica "Castelli Romani" e nelle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, per quanto concerne la indicazione geografica tipica "Lazio"; Visto il parere del Comitato espresso nella riunione svoltasi nei giorni 18 e 19 marzo 1996, con il quale, in relazione alle istanze sopra richiamate, si riteneva opportuno limitare il riferimento al nome dei vitigni, nella designazione e nella presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Lazio, sulla base di una effettiva tradizionalita' di detto riferimento e si demandava alla commissione regionale delegata per detta regione, integrata da un qualificato rappresentante della regione Lazio, l'esame preliminare delle istanze sopra citate; Visto il verbale della riunione di detta commissione integrata, svoltasi il 29 maggio 1996, nella quale veniva proposto di integrare i disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche di seguito indicate, con la previsione della possibilita' di fare riferimento anche ai nomi dei vitigni, a fianco di ciascuna di esse riportati, nella designazione e nella presentazione dei vini interessati: "Civitella d'Agliano": vitigni Grechetto rosso N., Chardonnay B; "Lazio": vitigni Bellone B., Bombino bianco B., Chardonnay B., Ciliegiolo N., Merlot N. Cesanese comune N; Visto il predetto verbale nel quale viene proposto di non procedere ad alcuna integrazione del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica "Castelli Romani" in considerazione della circostanza che erano in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sia il parere favorevole espresso dal Comitato predetto sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Castelli Romani" sia la proposta del relativo disciplinare di produzione da detto Comitato formulata; Visto il parere espresso dal Comitato citato nella riunione svoltasi nei giorni 10 e 11 giugno 1996 con il quale approva, facendole proprie, le predette proposte della gia' citata commissione delegata per la regione Lazio, integrata da un qualificato rappresentante della medesima regione Lazio, anche alla luce dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1996 della proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Castelli Romani"; Considerato che all'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Castelli Romani", quinta riga devono essere soppresse le parole "e spumante" che al medesimo articolo, sesta riga, alla parola "rossi" devono aggiungersi le parole "bianchi e rosati"; che all'art. 6 del medesimo disciplinare di produzione deve aggiungersi la frase "Castelli Romani" novello 11%; Considerato che all'art. 2, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Circeo" la parola "Viterbo" deve essere sostituita con la parola "Latina"; Considerato che all'art. 6, prima riga del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli Cimini" le parole "con la" devono essere sostituite con le parole "anche con la"; Considerato che all'art. 4, sesta riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli della Sabina" le parole "bianchi tonnellate" devono essere sostituite con le parole "bianchi a tonnellate"; che all'art. 6, prima riga, del medesimo disciplinare di produzione, dopo le parole "Colli della Sabina" devono aggiungersi le parole "anche con"; Considerato che all'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli Etruschi Viterbesi" devono essere soppresse la quinta e la sesta riga; Considerato che all'art. 2, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Frusinate" o "del Frusinate" la parola "Sirah" deve essere sostituita dalla parola "Syrah"; che all'art. 7, comma 3, del medesimo disciplinare di produzione la parola "presenza" deve essere sostituita dalla parola "presentazione"; Ritenuto di doversi provvedere in conformita' dei pareri espressi dal citato Comitato sulle istanze richiamate e di procedere sia alle conseguenti integrazioni dei disciplinari di produzione interessati sia alle rettifiche sopra indicate riguardanti omissioni ed errori meramente materiali; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 2, quinta riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Castelli Romani" sono soppresse le parole "e spumante"; al medesimo articolo, sesta riga, sono aggiunte le parole "rosati e bianchi". 2. All'art. 6, del predetto disciplinare di produzione, sono aggiunte le parole - "Castelli Romani" novello 11%.