IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, concernente "Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini"; Visto, in particolare, l'art. 17 di detta legge, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dell'albo nazionale degli assaggiatori; Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1992 concernente "istituzione dell'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata"; Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente "riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali"; Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio proposto dal collegio nazionale degli agrotecnici inteso ad ottenere l'annullamento dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 23 giugno 1992, nella parte in cui tra i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini non menziona espressamente la categoria professionale degli agrotecnici, includendovi i diplomati della scuola dell'obbligo; Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1450/95 del 15 marzo 1995, pubblicata in data 26 settembre 1995 con la quale, in parziale accoglimento della citata istanza, viene annullato l'art. 2 del decreto ministeriale 26 giugno 1992, nella parte in cui include tra gli aventi titolo all'iscrizione all'albo quanti siano in possesso solo del diploma della scuola media dell'obbligo; Considerata l'opportunita' di modificare l'impostazione organizzativa dell'albo, prevedendo una articolazione del medesimo presso ciascuna regione, in sintonia con l'assetto istituzionale previsto dalla sopraindicata legge n. 491/1993; Ritenuto di ottemperare contestualmente all'ordine di esecuzione della decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio; Vista l'approvazione del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, adottata nella riunione del 17 aprile 1996; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Il decreto del 23 giugno 1992 di cui alle premesse e' modificato nel modo seguente: A) all'art. 1, dopo le parole "E' istituito" sono soppresse le parole "presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola" e viene aggiunto il seguente secondo comma: "L'albo e' articolato su base regionale ed e' tenuto presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali e presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le modalita' prescritte nel presente decreto"; B) all'art. 2, comma 1 lettera a), dopo le parole "essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:" sono soppresse le parole "diploma della scuola dell'obbligo"; C) all'art. 5, comma 1, dopo le parole " .. provvede alla trasmissione della domanda stessa" sono soppresse le parole "al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola" e sono sostituite dalle seguenti: "alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio". Il comma 2 e' soppresso ed e' sostituito dal seguente: "L'iscrizione nell'albo e' disposta dalla regione o dalla provincia autonoma nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Ove necessario, possono essere richiesti, tramite la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione allegata alla domanda di iscrizione. In tal caso il termine e' sospeso e lo stesso ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni richiesti". Il comma 3 e' soppresso ed e' sostituito dal seguente: "Il provvedimento di iscrizione e' trasmesso alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura la quale ne da' comunicazione all'interessato ed al Ministero"; D) all'art. 6 dopo le parole "La cancellazione dell'iscrizione nell'albo e' disposta" sono soppresse le parole "con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste" e sono sostituite dalle seguenti: "dalla regione o dalla provincia autonoma". 2. Fermo tutto il resto.