IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, concernente "Disciplina per
il  riconoscimento  della  denominazione di origine controllata degli
oli di oliva vergini ed extravergini";
  Visto, in particolare,  l'art.  17  di  detta  legge,  che  prevede
l'istituzione,  con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura e delle
foreste, dell'albo nazionale degli assaggiatori;
  Visto  il  decreto  ministeriale   23   giugno   1992   concernente
"istituzione  dell'albo  nazionale  degli  assaggiatori  degli oli di
oliva  vergini   ed   extravergini   a   denominazione   di   origine
controllata";
  Visto  il  regolamento  (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11
luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli
oli di sansa di oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti;
  Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente  "riordinamento
delle  competenze regionali e statali in materia agricola e forestale
e istituzione del Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali";
  Visto  il  ricorso  al tribunale amministrativo regionale del Lazio
proposto dal collegio nazionale degli agrotecnici inteso ad  ottenere
l'annullamento  dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 23 giugno
1992, nella parte in cui tra i requisiti richiesti  per  l'iscrizione
nell'albo   degli   assaggiatori   degli  oli  di  oliva  vergini  ed
extravergini non menziona espressamente  la  categoria  professionale
degli    agrotecnici,   includendovi   i   diplomati   della   scuola
dell'obbligo;
  Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del  Lazio
n.  1450/95  del  15 marzo 1995, pubblicata in data 26 settembre 1995
con la quale, in parziale accoglimento della  citata  istanza,  viene
annullato  l'art.  2  del  decreto ministeriale 26 giugno 1992, nella
parte in cui include tra gli aventi  titolo  all'iscrizione  all'albo
quanti  siano  in  possesso  solo  del  diploma  della  scuola  media
dell'obbligo;
  Considerata    l'opportunita'    di    modificare    l'impostazione
organizzativa  dell'albo,  prevedendo  una articolazione del medesimo
presso ciascuna regione,  in  sintonia  con  l'assetto  istituzionale
previsto dalla sopraindicata legge n. 491/1993;
  Ritenuto  di  ottemperare  contestualmente all'ordine di esecuzione
della decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio;
  Vista  l'approvazione  del  Comitato  permanente  delle   politiche
agroalimentari  e  forestali,  adottata  nella riunione del 17 aprile
1996;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. Il decreto del 23 giugno 1992 di cui alle premesse e' modificato
nel modo seguente:
    A) all'art. 1, dopo le parole "E' istituito"  sono  soppresse  le
parole  "presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste -
Direzione generale della produzione agricola"  e  viene  aggiunto  il
seguente secondo comma: "L'albo e' articolato su base regionale ed e'
tenuto  presso  il  Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari e
forestali  -  Direzione   generale   delle   politiche   agricole   e
agroindustriali  nazionali e presso le regioni e le province autonome
di  Trento  e  Bolzano  con  le  modalita'  prescritte  nel  presente
decreto";
    B)  all'art.  2,  comma  1  lettera a), dopo le parole "essere in
possesso di uno dei seguenti titoli di  studio:"  sono  soppresse  le
parole "diploma della scuola dell'obbligo";
    C)  all'art.  5,  comma  1,  dopo  le  parole  " .. provvede alla
trasmissione della domanda  stessa"  sono  soppresse  le  parole  "al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione  agricola" e sono sostituite dalle seguenti: "alla regione
o alla provincia autonoma competente per territorio".
  Il  comma  2  e'  soppresso  ed   e'   sostituito   dal   seguente:
"L'iscrizione  nell'albo  e' disposta dalla regione o dalla provincia
autonoma  nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
domanda.  Ove necessario, possono essere richiesti, tramite la Camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,  chiarimenti  ed
integrazioni   sulla   documentazione   allegata   alla   domanda  di
iscrizione. In tal caso il termine e' sospeso e lo stesso  ricomincia
a  decorrere  dalla  data  di  ricevimento  dei  chiarimenti  o delle
integrazioni richiesti".
  Il comma 3 e'  soppresso  ed  e'  sostituito  dal  seguente:    "Il
provvedimento  di  iscrizione  e' trasmesso alla Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura la quale ne  da'  comunicazione
all'interessato ed al Ministero";
    D)  all'art.  6  dopo le parole "La cancellazione dell'iscrizione
nell'albo e' disposta" sono soppresse  le  parole  "con  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste" e sono sostituite dalle
seguenti: "dalla regione o dalla provincia autonoma".
  2. Fermo tutto il resto.