IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre
1988;
  Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle  autorita'
accademiche  di  questa  Universita',  riguardanti  l'istituzione del
corso di laurea in scienze ambientali;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1996;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di approvare la modifica
proposta, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art.  17  del  testo unico approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso.
                               Art. 1.
  L'art. 141, relativo ai titoli conferiti dalla facolta' di agraria,
e' modificato come segue:
  Art. 141. - La facolta' di agraria conferisce:
   la laurea in scienze e tecnologie agrarie;
   la laurea in scienze ambientali (indirizzo terrestre);
   il diploma universitario in gestione tecnica e  amministrativa  in
agricoltura;
   il diploma universitario in produzioni vegetali;
   il diploma universitario in tecnologie alimentari.