IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 1988; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita', riguardanti l'istituzione del corso di laurea in scienze ambientali; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso. Art. 1. L'art. 141, relativo ai titoli conferiti dalla facolta' di agraria, e' modificato come segue: Art. 141. - La facolta' di agraria conferisce: la laurea in scienze e tecnologie agrarie; la laurea in scienze ambientali (indirizzo terrestre); il diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura; il diploma universitario in produzioni vegetali; il diploma universitario in tecnologie alimentari.