IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto  rettorale  n.  120/AG del 12 maggio 1994 con il
quale e' stato emanato lo statuto del Politecnico di Milano;
  Vista la rettorale del 29 aprile 1996, prot. n. 5269, con la  quale
sono  state  inviate  al  Ministero  dell'universita'  e dela ricerca
scientifica e tecnologica le modifiche allo statuto  del  Politecnico
di Milano;
  Vista  la  ministeriale  del  29  luglio 1996, prot. n. 871, con la
quale il Ministero dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  ha  formulato  i  rilievi di legittimita' e di merito ex
art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168/1989;
  Vista la  deliberazione  del  senato  accademico  integrato  del  9
settembre 1996;
                              Decreta:
  La  nuova stesura dello statuto del Politecnico di Milano in ordine
alle seguenti modifiche, che compaiono in corsivo agli articoli  I.1,
comma  4; I.2, commi 3 e 9; I.3, commi 4 e 7 (nuovo); I.4, commi 3, 4
(nuovo), 5 (nuovo), 6 (nuovo) e 7 (nuovo); I.5, comma 12; II.2, comma
1, lettera h) (nuovo), l'attuale lettera h) diventa lettera i); II.3,
comma 1, lettera h), lettera q); II.4, comma 1, lettera l), comma  3;
II.6,  comma  3; III.1, comma 1; III.3, comma 1, lettera f), comma 2;
III.5, commi 2, 4 (nuovo), 5 (nuovo); III.6, comma 4; III.7, commi  1
e 3; III.8, commi 4, 7, 8; III.10, comma 7, lettera d); IV.2, commi 1
e 4; IV.4, commi 1, 2, 4, 6; V.3, comma 2; V.5, comma 4 (nuovo).
                              Art. I.1
                          Principi generali
Comma 4.
  Professori,   ricercatori,   personale   tecnico-amministrativo   e
studenti,   quali   componenti   del   Politecnico,    contribuiscono
nell'ambito   delle   rispettive   funzioni   e   responsabilita'  al
raggiungimento dei fini istituzionali.
                              Art. I.2
                        Principi di autonomia
Comma 3.
  Per il  raggiungimento  delle  proprie  finalita',  il  Politecnico
intrattiene  rapporti  con  enti pubblici e privati, anche attraverso
contratti,  convenzioni  e  consulenze.  Puo'  costituire  centri   e
servizi,  anche  interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nel
campo della ricerca, della didattica e della cultura.  Puo'  altresi'
promuovere   e  partecipare  a  consorzi  con  altre  universita'  ed
organizzazioni pubbliche e private. Puo',  infine,  costituire  e,  o
partecipare  a,  societa' di capitali o ad altre forme associative di
diritto privato per la progettazione e l'esecuzione di  programmi  di
ricerca  finalizzati  allo  sviluppo e al trasferimento scientifico e
tecnologico,  nonche'  per  lo  svolgimento  di  attivita'  anche  di
sviluppo  edilizio  strumentali  alla  didattica  ed  alla ricerca o,
comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali con
particolare riferimento ai servizi gestionali o logistici.
  La partecipazione dell'Universita'  deve  comunque  conformarsi  al
principio  che  nessun  onere dovra' gravare sull'Ateneo nel caso del
ripiano di eventuali perdite. Il  Politecnico,  pertanto,  in  nessun
caso  potra'  essere  unico azionista con gli effetti di cui all'art.
2362 c.c.
  Il Politecnico per incentivare le proprie attivita' di ricerca e di
didattica,  puo'  promuovere  la  costituzione  di,  o partecipare a,
fondazioni alle quali possono affluire  anche  attraverso  lasciti  o
donazioni, risorse finanziarie di terzi. Gli statuti delle fondazioni
dovranno  assicurare  idonee forme di partecipazione alla gestione ai
terzi finanziatori.  Il  Politecnico  potra'  inoltre  promuovere  la
costituzione  di  una  fondazione  d'Ateneo nel cui patrimonio potra'
conferire le partecipazioni nelle societa'  di  capitali  di  cui  al
precedente capoverso.
Comma 9.
 Il  Politecnico puo' ricorrere a consulenze e affidare compiti anche
istituzionali all'esterno, motivando la decisione, con le limitazioni
e i vincoli previsti dalla normativa vigente.
                              Art. I.3
                       Struttura organizzativa
Comma 4.
  Il Politecnico favorisce  attivita'  autogestite  dal  personale  o
dagli  studenti  nei  settori  della cultura, dello sport e del tempo
libero. Puo' stabilire inoltre  convenzioni  per  la  gestione  degli
impianti  sportivi  universitari  e  lo  svolgimento  delle  relative
attivita'  con  enti  legalmente  riconosciuti  che  perseguono  come
finalita'  la  pratica  e  la  diffusione dello sport universitario e
l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere
nazionale ed internazionale. Tali  convenzioni  non  devono  comunque
limitare  le  attivita'  autogestite  del  personale e degli studenti
nell'uti lizzo degli impianti assegnati in gestione.  Tali  attivita'
si   svolgono   sotto   il   controllo  del  Comitato  per  lo  sport
universitario, in conformita' alle  leggi  vigenti.  Il  Comitato  e'
composto:
   dal  rettore,  o  da  un  suo  delegato  che assume le funzioni di
presidente;
   da  due  membri  designati  dagli   enti   sportivi   universitari
legalmente  riconosciuti con cui il Politecnico ha stabilito apposita
convenzione;
   da due studenti eletti secondo le normative vigenti;
   dal direttore amministrativo  o  da  un  suo  delegato,  anche  in
qualita' di segretario.
  Alla  copertura  delle  spese relative si provvede mediante i fondi
stanziati con  la  legge  28  giugno  1977,  n.  394,  con  eventuali
contributi  degli  studenti  e  con  ogni  altro  fondo appositamente
stanziato dal Politecnico e da altri enti.
Comma 7.
  Il Politecnico esercita a norma di legge un'azione  di  valutazione
dell'efficienza  e  del rendimento dell'attivita' svolta dall'Ateneo,
mediante apposito nucleo di valutazione,  nominato  dal  rettore,  al
quale esso, operando autonomamente, risponde.
  Al  nucleo  e' attribuito un apposito contingente di personale e ha
diritto  di  accedere  a  tutti  i  documenti  amministrativi  e   di
richiedere  informazioni agli organi generali di direzione interna ed
esterna.
  Il nucleo e' composto da dirigenti generali e da esperti esterni ed
interni, ai quali puo' essere assegnata un'indennita' di carica.
                              Art. I.4
          Direzione amministrativa e funzioni di dirigenza
Comma 3.
  L'incarico  di  direttore amministrativo viene attribuito a termine
dal rettore, su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il
senato accademico, nell'osservanza della vigente normativa.
Comma 4.
  Nell'ambito  delle  strutture  del  Politecnico  sono   individuate
funzioni  di  dirigenza  amministrativa  e  tecnica  che  in linea di
principio  sono  attribuite  ai  dirigenti   amministrativi   ed   ai
coordinatori   generali  tecnico  scientifici  e  delle  biblioteche,
tenendo conto degli specifici requisiti professionali.
Comma 5.
  Le funzioni di dirigente e di titolare di funzioni equiparate  sono
attribuite  a  tempo  determinato, e con possibilita' di rinnovo, dal
consiglio di amministrazione a dipendenti di  ruolo  in  possesso  di
adeguata  qualifica  funzionale  secondo  le  norme  vigenti  per  il
personale tecnico amministrativo universitario.
 Comma 6.
  In casi particolari, e limitatamente ai servizi  o  alle  strutture
centrali,  per  le  quali  si  pongano vagliate ed oggettive esigenze
l'ufficio di dirigente o di  titolare  di  funzioni  equiparate  puo'
essere ricoperto, mediante contratto di lavoro a tempo determinato in
conformita'  alla  normativa vigente e fermo restando il rispetto dei
requisiti richiesti per la  posizione  medesima,  con  personale  che
abbia  svolto  mansioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o
in settori privati di analoga complessita', conseguendo  riconosciuti
ed  apprezzabili risultati. Il predetto personale non potra' comunque
impegnare l'amministrazione con atti di rilevanza esterna.
Comma 7.
  Per le funzioni di cui al presente articolo puo' essere  conferita,
compatibilmente  con  la normativa vigente, un'indennita' di funzione
stabilita dal consiglio di amministrazione.
                              Art. I.5
                       Autonomia regolamentare
Comma 12.
 Il regolamento degli studenti, in coerenza con i  regolamenti  degli
organi  e  delle  strutture,  fissa  le  modalita'  di elezione delle
rappresentanze studentesche negli organi e nelle strutture, anche con
sistema diverso da quello proporzionale a  liste  concorrenti,  e  la
durata  delle  cariche.  Il  regolamento  studenti  fissa altresi' le
modalita' per la collaborazione a tempo  parziale  per  le  attivita'
previste  al  comma 7 dell'art. I.2 e per la gestione delle attivita'
culturali, sportive e del tempo libero previste dal comma 4 dell'art.
I.3. Regolamenta inoltre eventuali aspetti relativi  alla  condizione
studentesca  che  non  siano disciplinati per legge o per statuto. Il
regolamento  studenti  e'  deliberato  dal   senato   accademico,   a
maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito il consiglio degli
studenti e il consiglio di amministrazione.