IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto l'art. 72 del nuovo Codice della strada che ai commi 8 e 9 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformita' dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 27 giugno 1995; Vista la direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 ottobre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 281 del 23 novembre 1995; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto: si intende per "veicolo" ogni veicolo quale definito all'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE; si intende per "componente" un dispositivo quale definito dall'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE.