IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 229  del  nuovo  codice  della  strada  approvato  con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114  del  18  maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite,  le  direttive  comunitarie  afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto  l'art.  71  del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e  dei  loro  rimorchi  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
  Visto  l'art.  72  del nuovo Codice della strada che ai commi 8 e 9
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione  a  decretare  in  materia  di norme di omologazione e di
contrassegno di conformita' dei dispositivi  di  equipaggiamento  dei
veicoli   a  motore  e  dei  loro  rimorchi  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
  Visto il decreto 8  maggio  1995  di  recepimento  della  direttiva
92/53/CEE  relativa  all'omologazione  dei  veicoli  a  motore e loro
rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  78  del  27  giugno
1995;
  Vista  la direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 31  ottobre  1995,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita' europee n. L 281 del 23 novembre 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del presente decreto:
   si  intende  per  "veicolo" ogni veicolo quale definito all'art. 2
del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva
92/53/CEE;
   si  intende  per  "componente"  un  dispositivo   quale   definito
dall'art.  2  del  decreto  ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento
della direttiva 92/53/CEE.