IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Massa Carrara colpiti dalle avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996; Vista l'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996; Considerato che ai fini del finanziamento dei suddetti interventi, con la medesima ordinanza, sono state assegnate le seguenti somme: lire 37 miliardi per gli interventi infrastrutturali e di prima sistemazione idrogeologica previsti in apposito piano ai sensi dell'art. 3; lire 5 miliardi per gli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite forme di prima assistenza previsti dall'art. 9; lire 5 miliardi per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 10; Visto il piano predisposto dal commissario di Governo ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996; Considerato che detto piano prevede anche interventi urgenti da realizzare da parte degli enti locali con proprie disponibilita' finanziarie e che a tal fine gli enti stessi possono ricorrere alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti con onere a proprio carico; Ritenuto che occorre prevedere procedure accelerate per la contrazione di tali mutui al fine di assicurare il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi di emergenza; Sentita la Cassa depositi e prestiti; Ritenuto inoltre necessario, per favorire la ottimale utilizzazione delle risorse assegnate ai fini del superamento dell'emergenza, poter impiegare immediatamente e nel rispetto di tale finalita', le eventuali somme residuali, originariamente destinate a tipologie di intervento diverse; Verificato in seguito alla approvazione da parte del commissario delegato del piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/96 e delle sue prime rimodulazioni ed integrazioni, che i fondi assegnati per il relativo finanziamento non sono sufficienti a realizzare tutti gli interventi infrastrutturali e di sistemazione idrogeologica necessari al superamento dell'emergenza; Vista la nota dell'ufficio del commissario n. 1372 del 25 settembre 1996 con la quale si chiede una proroga di trenta giorni al termine previsto dal comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 per la consegna dei lavori, al fine di consentire l'attuazione di alcuni interventi previsti nel piano per i quali si rende necessario per motivi tecnici un maggiore tempo di attuazione; Ritenuto pertanto di apportare una integrazione alla ordinanza n. 1449/96; Dispone: Art. 1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 sono aggiunti i seguenti commi: 7. Per il finanziamento dei singoli interventi compresi nel piano di cui al comma 1 per i quali e prevista l'utilizzazione di risorse finanziarie messe a disposizione dagli enti locali gli stessi sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di indebitamento degli enti locali. 8. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti con i poteri del consiglio, sulla base del piano di cui al comma 1 e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determine di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'istituto nella prima adunanza utile. 9. La Cassa depositi e prestiti, sulla base del provvedimento di concessione del mutuo, eroga, nella misura richiesta dall'ente mutuatario, una anticipazione fino ad un massimo del 50% del mutuo concesso. A tal fine il legale rappresentante dell'ente mutuatario presenta domanda alla Cassa depositi e prestiti per l'immediato ottenimento dell'anticipazione. 10. Entro sessanta giorni dalla data di concessione del mutuo, l'ente mutuatario trasmette alla Cassa depositi e prestiti idonea deliberazione di assunzione nonche' la delegazione di pagamento a garanzia del mutuo concesso. In mancanza di detti atti, la Cassa depositi e prestiti procede alla revoca, previo reintegro a mutuo delle somme eventualmente gia' erogate a titolo di anticipazione. 11. Dopo l'assunzione del mutuo, debitamente garantito, gli enti mutuatari possono richiedere le somministrazioni sulla base di documenti giustificativi di spesa, comprensivi della eventuale anticipazione gia' erogata. 12. Ai fini dell'erogazione della quota a saldo, l'ente mutuatario presenta alla Cassa depositi e prestiti la relazione sul conto finale e l'atto di collaudo finale o, ove previsto, il certificato di regolare esecuzione delle opere, regolarmente approvati dall'ente appaltante nonche' attestazione del commissario delegato della conformita' dell'opera realizzata al piano di cui al comma 1. 13. Con le stesse modalita' di cui ai precedenti commi 8, 9, 10, 11 e 12 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, in deroga alle norme vigenti, a devolvere alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 7 i mutui gia' concessi per opere non piu' realizzabili a seguito dell'evento alluvionale di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2429 del 25 giugno 1996. 14. Per le opere da realizzare con mutuo della Cassa depositi e prestiti il termine previsto dal successivo art. 7, comma 2, per la consegna dei lavori decorre dalla data di concessione o devoluzione del mutuo stesso. 15. Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2449/96 e' autorizzato altresi' ad utilizzare, per ulteriori interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, le eventuali somme che residuino nei fondi assegnati per la prima assistenza alle popolazioni colpite e per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive rispettivamente ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 10 della medesima ordinanza n. 2449/96. 16. Tale diversa utilizzazione delle somme specificate al precedente comma sara' effettuato di norma con gli atti di rimodulazione ed integrazione del piano, sottoposti alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 1 del presente articolo. 17. Le somme di cui al precedente comma 15 potranno inoltre essere utilizzate per eventuali interventi di emergenza urgenti e indifferibili ai fini di eliminare situazioni di pericolo incombente per la privata e pubblica incolumita', ancorche' non previsti nel piano di cui al presente articolo e dalle sue rimodulazioni ed integrazioni, previa comunicazione al Dipartimento della prote-zione civile e salvo comunque il successivo inserimento nel piano in conformita' con le disposizioni di cui alla presente ordinanza. 18. Il termine previsto per la consegna dei lavori all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996 e' prorogato di trenta giorni. Roma, 1 ottobre 1996 Il Ministro: NAPOLITANO