IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge; Vista l'ordinanza n. 2275/FPC datata 1 giugno 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 2 giugno 1992, con la quale e' stata affidata in concessione alla societa' Castalia la realizzazione degli interventi diretti a fronteggiare le emergenze connesse allo smaltimento definitivo delle sostanze tossiche e nocive rinvenute nel territorio di Serravalle Scrivia, Settimo Vittone, Carbonara Scrivia e Tortona, Alessandria, Sezzadio, Coniolo e Letojanni, nonche' alla bonifica dei relativi siti; Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 novembre 1993, con la quale viene dichiarato, anche a sanatoria, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni indicati nell'art. 1 dell'ordinanza n. 2275/FPC gia' citata; Vista l'ordinanza n. 2341/FPC del 19 novembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 1993, con la quale a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri sono state dettate ulteriori disposizioni concernenti la realizzazione degli interventi di cui trattasi; Visto in particolare l'art. 7 della precitata ordinanza n. 2275/FPC che istituisce una commissione centrale di vigilanza per assicurare il controllo e la vigilanza sull'insieme degli interventi e per il coordinamento dell'intera operazione, la cui presidenza e' affidata ad un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato; Visto il decreto n. 580 di repertorio, datato 2 giugno 1992, con il quale, ai sensi dell'art. 9 della piu' volte citata ordinanza n. 2275/FPC, si e' provveduto alla nomina del presidente della commissione centrale di vigilanza, nonche' dei componenti e della relativa segreteria, in attuazione del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 dell'ordinanza medesima; Ritenuto che la disposizione relativa all'incarico di presidente della commissione di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2275/FPC va intesa nel senso che le funzioni di presidente possono essere svolte dal magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a presidente di sezione del Consiglio di Stato, anche se collocato a riposo; Considerato altresi' che la commissione e' in fase di ultimazione dei lavori, avendo svolto oltre cento riunioni per l'assolvimento dell'incarico conferito; Ritenuto pertanto di dover procedere alla integrazione dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2275/FPC del 1 giugno 1992; Avvalendosi dei poteri conferitigli; Dispone: Art. 1. Nell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2275/FPC del 1 giugno 1992, dopo le parole "presieduta da un magistrato amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "con qualifica non inferiore a presidente di sezione del Consiglio di Stato ancorche' collocato a riposo". La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 ottobre 1996 Il Ministro: NAPOLITANO