IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935,  n. 1071, modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni,
ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione  di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica ed organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n. 245, recante norme sul piano
triennale di sviluppo;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Considerata    l'opportunita'    di    procedere   alla   revisione
dell'ordinamento didattico  universitario  del  corso  di  laurea  in
scienze  delle  produzioni  animali,  di  cui  alla  tabella XXXI-ter
allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;
  Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;
  Sentito l'ordine dei dottori agronomi e forestali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'elenco delle lauree  e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I
allegata  al  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, la laurea in
scienze delle produzioni animali  muta  denominazione  in  laurea  in
scienze e tecnologie delle produzioni animali.