IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1995 relativo alla modifica della tabella III, concernente i corsi di studio della facolta' di giurisprudenza dell'ordinamento didattico universitario; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in merito alla correzione di alcuni errori materiali nella suddetta tabella; Riconosciuta l'opportunita' di procedere alla modifica del gia' citato decreto ministeriale 31 maggio 1995; Decreta: L'art. 5 della tabella III relativa ai corsi di studio della facolta' di giurisprudenza, cosi' come modificata dal decreto ministeriale 31 maggio 1995 citato nelle premesse, e' rettificato come segue: alla lettera A) n. 16 la sigla N16X va sostituita con N18X ed alla lettera B) "per le altre aree", punto 3 la sigla Q05X va sostituita con le sigle: Q05B, Q05C, Q05D, Q05E, Q05F e Q05G. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 1996 p. Il Ministro: GUERZONI Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1996 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 181