IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935,  n. 1071, modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni
sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione  di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13,  determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Visto il decreto  ministeriale  31  maggio  1995  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1995 relativo alla modifica
della  tabella  III,  concernente i corsi di studio della facolta' di
giurisprudenza dell'ordinamento didattico universitario;
  Visto il parere espresso dal Consiglio universitario  nazionale  in
merito  alla  correzione  di  alcuni  errori materiali nella suddetta
tabella;
  Riconosciuta l'opportunita' di procedere  alla  modifica  del  gia'
citato decreto ministeriale 31 maggio 1995;
                              Decreta:
  L'art.  5  della  tabella  III  relativa  ai  corsi di studio della
facolta'  di  giurisprudenza,  cosi'  come  modificata  dal   decreto
ministeriale  31  maggio  1995  citato nelle premesse, e' rettificato
come segue:
   alla lettera A) n. 16 la sigla N16X va sostituita con N18X ed alla
lettera B) "per le altre aree", punto 3 la sigla Q05X  va  sostituita
con le sigle: Q05B, Q05C, Q05D, Q05E, Q05F e Q05G.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 agosto 1996
                                             p. Il Ministro: GUERZONI
Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1996
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 181