IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo fondo di rotazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/9/3, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 94/C 180/12 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 180 del 1 luglio 1994), che ha definito gli orientamenti per i programmi operativi nel quadro di una iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II); Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(96) 1306, in data 29 maggio 1996, relativa alla concessione di contributi comunitari per un programma operativo da realizzare nell'ambito della iniziativa comunitaria Leader II nella regione Veneto; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, nel contesto della suddetta decisione ammontanti a 16,343 Mecu per il periodo 1994-1999, atteso che le annualita' 1994 e 1995 sono state ricomprese in quelle successive, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 51,944 miliardi di lire, di cui 40,966 miliardi di lire per gli anni 1996-1998 e 10,978 miliardi di lire per l'anno 1999; Viste le proprie delibere in data 21 dicembre 1995 e 13 marzo 1996, con le quali e' stato disposto il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria Leader II nelle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Calabria, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, limitatamente alle annualita' 1995 e 1996, ammontante complessivamente a 81,432 miliardi di lire; Ravvisata l'opportunita' di procedere, anche per le predette regioni, al finanziamento della quota nazionale pubblica per le annualita' 1997 e 1998; Considerata la necessita' di ricorrere per tali interventi alle disponibilita' del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, ad esclusione della quota a carico degli enti pubblici della regione Veneto; Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto fondo di rotazione, limitatamente al periodo 1996-1998 rinviando a successiva deliberazione la specificazione della restante quota per l'anno 1999; Viste le note del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali n. 5335 e n. 5995 datate rispettivamente 4 e 26 luglio 1996; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria Leader II nella regione Veneto - per gli anni 1996-1998 - e' autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 40,966 miliardi di lire, di cui 9,460 miliardi di lire con disponibilita' di enti pubblici locali e 31,506 miliardi di lire a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Per la realizzazione della medesima iniziativa comunitaria nelle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna, Calabria, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria - relativamente agli anni 1997 e 1998 - e' autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 97,015 miliardi di lire a valere sulle disponibilita' della predetta legge n. 183/1987, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera. 2. La quota a carico del fondo di rotazione verra' erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualita', sulla base di motivate richieste inoltrate dalle regioni al fondo medesimo. Per la regione Veneto, l'anticipo relativo alla prima annualita' viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. 3. Il fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera per ciascuna regione. 4. Le regioni adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma. 5. I comitati di sorveglianza, entro il 31 marzo di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio, risultante dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate. 6. Le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il fondo di rotazione, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato e il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, potranno procedere ad ulteriori controlli. Roma, 8 agosto 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 24 settembre 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 278