IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto fondo di rotazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il quale e' stato emanato il regolamento  recante  procedure
di  attuazione  della  legge  n. 183/1987 e del decreto legislativo 3
aprile 1993, n.  96,  in  materia  di  coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista  la  legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991),
ed  in  particolare  l'art.  75  concernente  il  medesimo  fondo  di
rotazione;
  Vista  la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed
in particolare l'art. 56;
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341,  recante  misure  dirette  ad
accelerare   il   completamento   degli   interventi  pubblici  e  la
realizzazione dei  nuovi  interventi  nelle  aree  depresse,  nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052/88, come modificato dal  regolamento  n.  2081/93,  relativo  ai
compiti  dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia
e all'attuazione di un miglior  coordinamento  anche  con  gli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253/88, come modificato dal regolamento  n.  2082/9/3,  relativo  al
coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4254/88, come modificato dal  regolamento  n.  2083/93,  relativo  al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4255/88, come modificato dal  regolamento  n.  2084/93,  relativo  al
Fondo sociale europeo;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4256/88, come modificato dal  regolamento  n.  2085/93,  relativo  al
Fondo   europeo   agricolo   di   orientamento  e  garanzia,  sezione
orientamento;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
94/C 180/12 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 180  del
1  luglio  1994),  che  ha  definito gli orientamenti per i programmi
operativi nel quadro di una  iniziativa  comunitaria  in  materia  di
sviluppo rurale (Leader II);
  Vista  la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(96)
1306, in data 29 maggio 1996, relativa alla concessione di contributi
comunitari per un programma operativo da realizzare nell'ambito della
iniziativa comunitaria Leader II nella regione Veneto;
  Considerato che a  fronte  delle  risorse  rese  disponibili  dalla
Commissione  europea  a  valere complessivamente sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo  e  sul  Fondo  europeo
agricolo  di  orientamento  e  garanzia,  sezione  orientamento,  nel
contesto della suddetta decisione ammontanti a  16,343  Mecu  per  il
periodo  1994-1999,  atteso  che le annualita' 1994 e 1995 sono state
ricomprese in quelle successive, occorre provvedere ad assicurare  le
necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 51,944 miliardi di
lire,  di cui 40,966 miliardi di lire per gli anni 1996-1998 e 10,978
miliardi di lire per l'anno 1999;
  Viste le proprie delibere in data 21 dicembre 1995 e 13 marzo 1996,
con le quali e' stato disposto il cofinanziamento nazionale  pubblico
per  l'attuazione dell'iniziativa comunitaria Leader II nelle regioni
Basilicata, Campania,  Puglia,  Sardegna,  Calabria,  Emilia-Romagna,
Toscana   e  Umbria,  limitatamente  alle  annualita'  1995  e  1996,
ammontante complessivamente a 81,432 miliardi di lire;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  procedere,  anche  per  le  predette
regioni,  al  finanziamento  della  quota  nazionale  pubblica per le
annualita' 1997 e 1998;
  Considerata la necessita' di ricorrere  per  tali  interventi  alle
disponibilita'   del   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987,  ad  esclusione
della quota a carico degli enti pubblici della regione Veneto;
  Considerata  l'esigenza  di stabilire in distinte quote annuali, in
termini di cassa,  l'intervento  del  predetto  fondo  di  rotazione,
limitatamente   al   periodo   1996-1998   rinviando   a   successiva
deliberazione la specificazione della restante quota per l'anno 1999;
  Viste le note del Ministero delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali   -  Direzione  generale  delle  politiche  comunitarie  ed
internazionali n. 5335 e n. 5995 datate rispettivamente 4 e 26 luglio
1996;
  Viste le risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal  Comitato
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa  comunitaria  Leader
II  nella regione Veneto - per gli anni 1996-1998 - e' autorizzato un
cofinanziamento nazionale pubblico pari a 40,966 miliardi di lire, di
cui 9,460 miliardi di lire con disponibilita' di enti pubblici locali
e 31,506 miliardi di  lire  a  valere  sulle  risorse  del  fondo  di
rotazione di cui alla legge n.  183/1987.
  Per  la  realizzazione  della medesima iniziativa comunitaria nelle
regioni   Basilicata,   Campania,   Puglia,    Sardegna,    Calabria,
Emilia-Romagna,  Toscana  e  Umbria  - relativamente agli anni 1997 e
1998 - e' autorizzato un cofinanziamento nazionale  pubblico  pari  a
97,015  miliardi di lire a valere sulle disponibilita' della predetta
legge n. 183/1987, come riportato nella tabella allegata,  che  forma
parte integrante della presente delibera.
  2.  La quota a carico del fondo di rotazione verra' erogata secondo
le modalita' previste dalla  normativa  vigente,  con  riferimento  a
ciascuna delle annualita', sulla base di motivate richieste inoltrate
dalle regioni al fondo medesimo.
  Per  la  regione  Veneto, l'anticipo relativo alla prima annualita'
viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera.
  3. Il fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare  le  quote
nazionali  annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.
  In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai  sensi  dell'art.
25  del  regolamento  CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento
CEE n. 2082/93, il fondo di rotazione e' autorizzato ad  adeguare  le
quote   di   propria  competenza,  fermo  restando  il  limite  dello
stanziamento  complessivo  disposto  con  la  presente  delibera  per
ciascuna regione.
  4.  Le  regioni  adottano  tutte  le  iniziative ed i provvedimenti
necessari per utilizzare entro le scadenze previste  i  finanziamenti
comunitari e nazionali relativi al programma.
  5.  I  comitati di sorveglianza, entro il 31 marzo di ciascun anno,
definiscono lo stato di attuazione degli interventi  cofinanziati  al
31  dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio, risultante dal  sistema  informativo  della  Ragioneria
generale dello Stato.
  Nel   caso   siano   rilevati  ritardi  nella  realizzazione  degli
interventi,  saranno  attivate  in   tempo   utile   le   azioni   di
riprogrammazione  dirette  a garantire il pieno e tempestivo utilizzo
delle risorse assegnate.
  6. Le regioni  interessate  effettuano  i  necessari  controlli  di
competenza.  Il fondo di rotazione, avvalendosi delle strutture della
Ragioneria  generale  dello  Stato  e  il  Ministero  delle   risorse
agricole,  alimentari  e  forestali,  potranno procedere ad ulteriori
controlli.
   Roma, 8 agosto 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 24 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 278