L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n.  990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970,  n.  973,  e  le  successive   disposizioni   modificative   ed
integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle   assicurazioni   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme  di  pericolosita'  sociale,  e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti  assicurativi  e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393,  recante  norme  in  materia  di assicurazioni di assistenza
turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Vista l'istanza in data 28 novembre 1995 con la quale  la  societa'
Egida  -  Compagnia  di  assicurazioni  e  riassicurazioni  S.p.a. ha
chiesto   di   essere   autorizzata   all'esercizio    dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  in tutti i rami indicati al punto A)
della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  175,
con  esclusione  del  rischio  energia  nucleare  compreso  nel  ramo
incendio ed elementi naturali;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Rilevata  la conformita' delle norme statutarie della societa' alla
vigente disciplina del settore assicurativo;
  Vista la delibera con la  quale  il  consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto,  nella  seduta  del  24  settembre  1996,  ritenuta la
sussistenza dei requisiti  di  accesso  all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa previsti dalla vigente normativa, si e'
espresso   favorevolmente  in  merito  all'istanza  sopra  richiamata
presentata dalla  societa'  Egida  -  Compagnia  di  assicurazioni  e
riassicurazioni S.p.a.;
                              Dispone:
  La  societa'  Egida  - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni
S.p.a., con sede  in  Torino,  via  Corte  d'Appello  n.  11,  previa
approvazione  dello statuto, e' autorizzata ad esercitare l'attivita'
assicurativa e riassicurativa in tutti i rami indicati  al  punto  A)
della  tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
ed eccezione del rischio energia nucleare compreso nel ramo "incendio
ed elementi naturali".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 settembre 1996
                                             Il presidente: MANGHETTI