IL RETTORE Veduto lo statuto vigente dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduta la deliberazione adottata in data 14 febbraio 1996, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 28 marzo 1996, con la quale il consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Universita', con l'istituzione del corso di diploma universitario in biotecnologie agro-industriali; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341; Veduto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 23 novembre 1991; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1996, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 1565 del 6 settembre 1996; Decreta: Lo statuto della Libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III - dell'ordinamento generale degli studi - sezione I "Norme generali" l'art. 13, e allo stesso capo III - sezione VII "Norme speciali per la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali" gli articoli 104 e 109 sono modificati nel modo come segue: Capo III - DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI Sezione I - Norme generali Art. 13 - il nono comma dell'articolo viene integrato con la seguente aggiunta: "; conferisce altresi' il diploma universitario in biotecnologie agro-industriali.". Capo III Sezione VII - Norme speciali per la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali Art. 104 - viene integrato con la seguente aggiunta: "Conferisce altresi' il diploma universitario in biotecnologie agro-industriali.". Dopo l'art. 109 vengono inserite le seguenti norme relative alla istituzione del diploma universitario in biotecnologie agro-industriali, con l'ordinamento degli studi sotto indicato: Art. 109 - (Omissis). CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN BIOTECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI Art. 1 (Accesso al corso di diploma). - Costituiscono titoli di ammissione al corso di diploma quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal consiglio di facolta' in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. Il corso di diploma e' articolato in due indirizzi: a) biotecnologie industriali; b) biotecnologie vegetali. Art. 2 (Durata degli studi e articolazione dei curricula). - La durata degli studi e' fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi, specificati nel regolamento didattico della facolta'. L'attivita' didattico-formativa comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attivita' teorico-pratica e' comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc. Parte dell'attivita' didattica pratica potra' essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale degli istituti di ricerca scientifica, nonche' dei reparti ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche e private operanti nel settore delle biotecnologie agro-industriali, previa stipula di apposite convenzioni. L'impegno didattico complessivo (in ore 1800) e' suddiviso in una prima parte destinata alla formazione di base comune, per 860 ore, una seconda parte destinata alla formazione di indirizzo per 200 ore ed una quota di almeno 200 ore al tirocinio e/o elaborato finale. Le rimanenti ore saranno destinate ad approfondimenti teorici o pratici, ampliamento professionale, ecc. I contenuti didattico-formativi sono articolati in aree; il monte ore minimo previsto per ciascuna area e' indicato nell'art. 6. L'attivita' didattica e' di norma organizzata sulla base di annualita', in numero compreso tra quindici e diciotto, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da moduli coordinati eventualmente impartiti da piu' docenti. La facolta', nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, fara' ricorso a criteri di continuita', di globalita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra quindici e diciotto. Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne, nella predisposizione dei curricula potra' essere previsto dal consiglio di corso di laurea l'utilizzazione di speciali attivita' didattiche (quali corsi intensivi brevi, seminari, stages in laboratori di istituti di ricerca scientifica operanti nel settore delle biotecnologie agro-industriali) da quotarsi in ore sino ad una concorrenza massima di centoventi. Durante il primo biennio lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potra' essere discusso un eventuale elaborato finale. Art. 3. - La facolta', nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indica per ciascuna area gli insegnamenti. Art. 4 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce il piano di studi ufficiale comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscrivibili al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualita' e le denominazioni dei corsi integrati; c) sceglie le relative discipline, rispettando le indicazioni dei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 3; d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che vi afferiscono, precisando, per ogni corso, la frazione destinata alle attivita' teorico-pratiche; e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; f) indica le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame finale al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. Art. 5 (Riconoscimento degli studi). - Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 e' strettamente affine al corso di laurea in biotecnologie agro-industriali. Per il riconoscimento degli studi, ai fini del passaggio ad altri corsi di laurea o di diploma della stessa o di altre facolta', le strutture didattiche pertinenti utilizzeranno il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facolta' indichera', inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere: tale anno di corso, per coloro che siano in possesso del diploma universitario, sara' almeno il terzo. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea al corso di diploma il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 6 (Docenza). - La copertura dei moduli didattici attivati e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facolta' affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare una efficace attivita' didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra' un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unita'. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalita' previste nello statuto dell'Universita', nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. Art. 7 (Articolazione del corso di diploma). 1. Formazione di base comune (860 ore). Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e settori scientifico-disciplinari attinenti. Area 1 - Matematica (120 ore). Settori scientifico-disciplinari: A02A Analisi matematica A02B Probabilita' e statistica matematica A03X Fisica matematica A04A Analisi numerica K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni K05B Informatica Area 2 - Fisica (60 ore). Settori scientifico-disciplinari: B01A Fisica generale B01B Fisica Area 3 - Chimica. Area 4 - Struttura e funzione delle molecole di interesse biologico e cicli metabolici (200 ore). Settori scientifico-disciplinari: C01A Chimica analitica C02X Chimica fisica C03X Chimica generale ed inorganica C05X Chimica organica E04B Biologia molecolare E05A Biochimica G07A Chimica agraria G07B Pedologia Area 5 - Struttura e funzione degli organismi microbici e vegetali (120 ore). Settori scientifico-disciplinari: E01A Botanica E01B Botanica sistematica E01C Biologia vegetale applicata E01E Fisiologia vegetale E02C Biologia evolutiva e didattica della biologia E04B Biologia molecolare E05A Biochimica E11X Genetica E12X Microbiologia generale E13X Biologia applicata G04X Genetica agraria G08B Microbiologia agro-alimentare Area 6 - Tecnologie cellulari e biomolecolari (240 ore). Settori scientifico-disciplinari: E04B Biologia molecolare E05A Biochimica E11X Genetica E13X Biologia applicata G04X Genetica agraria Area 7 - Economia ed organizzazione dell'azienda agro-industriale (120 ore). Settori scientifico-disciplinari: G01X Economia ed estimo rurale I27X Ingegneria economico-gestionale P02A Economia aziendale P02B Economia e gestione delle imprese P02C Finanza aziendale P02D Organizzazione aziendale S01A Statistica S02X Statistica economica 2. Formazione di indirizzo. Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e settori scientifico-disciplinari attinenti. 2.1. Indirizzo in biotecnologie industriali. Area 8 - Principi di ingegneria biochimica. Area 9 - Applicazioni di ingegneria biochimica (120 ore). Settori scientifico-disciplinari: C02X Chimica fisica C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici E05A Biochimica G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale I15C Impianti chimici I15E Chimica industriale e tecnologica I26B Bioingegneria chimica Area 10 - Microbiologia industriale (80 ore). Settori scientifico-disciplinari: C10X Chimica e biotecnologia delle fermentazioni E12X Microbiologia generale F05X Microbiologia e microbiologia clinica G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale 2.2. Indirizzo biotecnologie vegetali (200 ore). Area 11 - Biologia delle piante coltivate (100 ore). Settori scientifico-disciplinari: E01E Fisiologia vegetale G07A Chimica agraria (G07B Pedologia) Area 12 - Biotecnologie vegetali (100 ore). Settori scientifico-disciplinari: E01A Botanica E01E Fisiologia vegetale E04B Biologia molecolare G04X Genetica agraria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 17 settembre 1996 Il rettore: BO