IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato
con   regio   decreto   20   aprile   1939,  n.  1084,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo
comma dell'art. 16;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale  11  maggio  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  88 del 19 luglio 1995, recante modificazioni
all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole  di
specializzazione del settore medico (tabella XLV/2);
  Visto che lo Statuto dell'autonomia dell'Universita' degli studi di
Sassari,  emanato  con  decreto  rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  39  del  16  febbraio  1995,
supplemento ordinario, non contiene gli ordinamenti didattici, che il
loro  inserimento  e'  previsto nel regolamento didattico di ateneo e
che detto regolamento e' in fase di approvazione;
  Considerato che  nelle  more  della  emanazione  del  sopra  citato
regolamento  le  modifiche  di  statuto  riguardanti  gli ordinamenti
didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli  organi
accademici   dell'Universita'  degli  studi  di  Sassari  riguardanti
l'adeguamento delle "Norme comuni alle scuole di specializzazione"  e
l'istituzione  delle scuole di specializzazione in "cardiochirurgia",
in "ematologia" ed in "oncologia";
  Visti i pareri  favorevoli  espressi  dal  Consiglio  universitario
nazionale nelle adunanze dell'8 marzo 1996 e del 13 giugno 1996;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  settembre  1996 che autorizza
l'Universita' degli studi di Sassari all'istituzione delle scuole  di
specializzazione  sopra  indicate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1995 (Approvazione del piano di sviluppo
dell'Universita' per il triennio 1994-1996);
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' degli studi di Sassari;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Sassari,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopra indicati, e ulteriormente modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  Gli articoli relativi alle "Norme generali comuni a tutte le scuole
di specializzazione" sono soppressi e sostituiti dai  seguenti  nuovi
articoli:
            NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
  Art.   1   (Istituzione   finalita'   titolo   conseguito).  -  1.1
Nell'Universita' degli studi di Sassari sono istituite le  scuole  di
specializzazione   dell'area   medica   eventualmente  articolate  in
indirizzi.
  1.2 Le scuole hanno lo scopo  di  formare  medici  specialisti  nel
settore dell'area medica.
  1.3  Le  scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico
settore.
  1.4 L'Universita' degli studi di Sassari  puo'  istituire  altresi'
corsi di aggiornamento ai sensi e con le modalita' previste dall'art.
6  della  legge  n.  341/1990.  A  tali  corsi  si applicano le norme
attuative  della  direttiva  CEE  92/98,  recepite  con  il   decreto
legislativo n. 541/1992.
  Art.  2  (Organizzazione  delle  scuole). - 2.1 La durata del corso
degli  studi  per   ogni   singola   specializzazione   e'   definito
nell'ordinamento didattico specifico della scuola.
  2.2  Ciascun  anno  di  corso prevede di norma 200 ore di didattica
formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare
frequentando le strutture sanitarie delle  scuole  universitarie  e/o
ospedaliere   convenzionate,   sino   a  raggiungere  l'orario  annuo
complessivo previsto per il personale medico a tempo  pieno  operante
nel  Servizio  sanitario  nazionale.  Tali  ordinamenti delle singole
scuole disciplinano gli specifici standards formativi.
  2.3  Concorrono  al  funzionamento  delle  scuole  la  facolta'  di
medicina  e  chirurgia,  i  dipartimenti  e  gli  istituti nonche' le
strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.
  2.4 Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel
loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art.  7  del
decreto legislativo n. 257/1991.
  2.5  Rispondono  automaticamente  a  tali requisiti gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con quello proprio della scuola di specializzazione.
  Le predette strutture non  universitarie  sono  individuate  con  i
protocolli  di intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 502/1992.
  2.6 La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali da garantire, oltre ad una  adeguata  preparazione  teorica,  un
congruo  addestramento  professionale  pratico, compreso il tirocinio
nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990
e decreto legislativo n. 257/1991).
  2.7 Fatti salvi i criteri generali per  la  regolamentazione  degli
accessi,  previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane
e finanziarie ed alle strutture  ed  attrezzature  disponibili,  ogni
scuola  e'  in  grado  di  accettare  un  numero massimo di iscritti,
determinato per ciascun anno di corso ed in totale.
  Il  numero  effettivo   degli   iscritti   e'   determinato   dalla
programmazione  nazionale,  stabilita  di  concerto  tra il Ministero
della sanita'  ed  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti
tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non
puo' superare quello  totale  previsto  nello  statuto;  in  caso  di
previsione  statutaria  di indirizzi riservati a laureati non medici,
lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.
  2.8  Sono  ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati
del corso di  laurea  in  medicina  e  chirurgia,  nonche',  per  gli
specifici  indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate
nelle singole tipologie.
  Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in  possesso  di
titolo  di studio, conseguito presso universita' straniere e ritenuto
equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane.
  Art. 3 (Piano di studi di addestramento professionale).  -  3.1  Il
consiglio  della  scuola  e' tenuto a determinare l'articolazione del
corso di specializzazione ed il relativo piano di studi  nei  diversi
anni e nelle strutture di cui al precedente articolo 2.3.
  Il  consiglio  della  scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui
all'art. 1.2 e gli obbiettivi previsti  nel  successivo  art.  3.2  e
specificati  nelle  tabelle  A  e B relative agli standards formativi
specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto
dei diritti dei malati:
    a)  la  tipologia  delle  opportune  attivita'  didattiche,   ivi
comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
    b)   la   suddivisione  nei  periodi  temporali  delle  attivita'
didattiche teoriche e seminariali, di quella di tirocinio e le  forme
di tutorato.
  3.2  Il  piano di studi e' determinato dal consiglio di ogni scuola
nel rispetto degli obbiettivi generali e  di  quelli  da  raggiungere
nelle diverse aree, degli obbiettivi specifici e dei relativi settori
scientifico  disciplinari riportati per ogni singola specializzazione
nella specifica tabella A.
  L'organizzazione  del  processo  di  addestramento   ivi   compresa
l'attivita'  svolta  in  prima  persona, minima indispensabile per il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B.
  3.3 Il piano  dettagliato  delle  attivita'  formative  di  cui  ai
precedenti commi 3.1 e 3.2 e' deliberata dal consiglio della scuola e
reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
  Art.  4  (Programmazione  annuale  delle  attivita'  e verifica del
tirocinio). - 4.1 All'inizio di ciascun anno di  corso  il  consiglio
della  scuola  programma le attivita' comuni per gli specializzandi e
quelle specifiche relative al tirocinio.
  4.2 Per tutta  la  durata  della  scuola  gli  specializzandi  sono
guidati  nel  loro percorso formativo da tutori designati annualmente
dal consiglio della scuola.
  4.3 Il tirocinio e'  svolto  nelle  strutture  universitarie  e  in
quelle  ospedaliere  convenzionate.  Lo svolgimento dell'attivita' di
tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai  docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  4.4  Il  consiglio  della  scuola  puo'  autorizzare  un periodo di
frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie
coerenti con le finalita' della scuola per  periodi  complessivamente
non  superiori  ad  un  anno.  A conclusione del periodo di frequenza
all'estero il consiglio della scuola puo'  riconoscere  utile,  sulla
base  d'idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta  nelle  suddette
strutture estere.
 Art.  5  (Esame  di  diploma).  -  5.1  L'esame  finale consta nella
presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i
fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno  un
anno  prima  dell'esame  stesso  e  realizzata  sotto  la guida di un
docente della scuola.
  5.2 La commissione d'esame per  il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione  e'  nominata  dal  rettore  dell'ateneo, secondo la
vigente normativa.
  5.3 Lo specializzando, per essere ammesso  all'esame  finale,  deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato  gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,  atti
medici  specialistici  certificati  secondo  lo  standards  nazionale
specifico riportato nelle tabelle B.
  Art. 6 (Protocolli di intesa e convenzioni). -  6.1  L'universita',
su  proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della
facolta' di medicina e chirurgia quando trattasi di piu'  scuole  per
la  stessa  convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi
del secondo comma dell'art. 6 del decreto  legislativo  n.  502/1992,
per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.
  6.2  L'universita',  su  proposta  del consiglio della scuola, puo'
altresi' stabilire  convenzioni  con  enti  pubblici  o  privati  con
finalita'   di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della scuola.
  Art. 7 (Norme finali). - 7.1 Le tabelle A e B, che definiscono  gli
standards  nazionali  per  ogni  singola  tipologia  di scuola (sugli
obiettivi formativi e relativi settori scientifico  discliplinari  di
pertinenza   e   sull'attivita'   minima   dello  specializzando  per
l'ammissione all'esame finale),  sono  decretate  ed  aggiornate  dal
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
con le procedure di cui all'art.  9  della  legge  n.  341/1990.  Gli
standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.
  7.2  La  tabella  relativa  ai  requisiti  minimi  necessari per le
strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.