IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 19 luglio 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico (tabella XLV/2); Visto che lo Statuto dell'autonomia dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo e che detto regolamento e' in fase di approvazione; Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Universita' degli studi di Sassari riguardanti l'adeguamento delle "Norme comuni alle scuole di specializzazione" e l'istituzione delle scuole di specializzazione in "cardiochirurgia", in "ematologia" ed in "oncologia"; Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze dell'8 marzo 1996 e del 13 giugno 1996; Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1996 che autorizza l'Universita' degli studi di Sassari all'istituzione delle scuole di specializzazione sopra indicate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 (Approvazione del piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1994-1996); Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Sassari; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Gli articoli relativi alle "Norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione" sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Art. 1 (Istituzione finalita' titolo conseguito). - 1.1 Nell'Universita' degli studi di Sassari sono istituite le scuole di specializzazione dell'area medica eventualmente articolate in indirizzi. 1.2 Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica. 1.3 Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. 1.4 L'Universita' degli studi di Sassari puo' istituire altresi' corsi di aggiornamento ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992. Art. 2 (Organizzazione delle scuole). - 2.1 La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione e' definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola. 2.2 Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi. 2.3 Concorrono al funzionamento delle scuole la facolta' di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonche' le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate. 2.4 Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 2.5 Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992. 2.6 La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). 2.7 Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili. 2.8 Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonche', per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. Art. 3 (Piano di studi di addestramento professionale). - 3.1 Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo 2.3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 1.2 e gli obbiettivi previsti nel successivo art. 3.2 e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattiche teoriche e seminariali, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. 3.2 Il piano di studi e' determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obbiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obbiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B. 3.3 Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2 e' deliberata dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 4 (Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio). - 4.1 All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. 4.2 Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. 4.3 Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. 4.4 Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 5 (Esame di diploma). - 5.1 L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. 5.2 La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'ateneo, secondo la vigente normativa. 5.3 Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standards nazionale specifico riportato nelle tabelle B. Art. 6 (Protocolli di intesa e convenzioni). - 6.1 L'universita', su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo. 6.2 L'universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 7 (Norme finali). - 7.1 Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico discliplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti. 7.2 La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.