IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Premesso che:
   nel corso dell'ultimo decennio il continuo aumento del rischio  di
esondazione  nel  bacino  idrografico  del  fiume Olona ha assunto un
rilievo determinante per lo sviluppo delle aree coinvolte  e  per  la
sicurezza stessa delle persone;
   in  particolare  i recenti fatti alluvionali che si sono succeduti
negli anni dal  1991  al  1995  hanno  messo  in  luce  l'eccezionale
gravita' dei problemi del suddetto bacino, riguardanti in particolare
le   periodiche   esondazioni   in   centri   abitati   e   lungo  le
infrastrutture;
   le amministrazioni degli enti interessati hanno  concordato  sulla
necessita'  di  promuovere  un  accordo  di  programma  (avviato  con
delibera della giunta della regione Lombardia n. 507 del 27 settembre
1994) al fine di predisporre un programma  di  interventi  capace  di
superare il periodico ripetersi di eventi dannosi;
   gli   elementi  di  conoscenza  acquisiti  hanno  evidenziato  che
l'entita' dei  danni  riscontrati  sul  territorio  e'  da  porre  in
relazione   anche   all'elevata   vulnerabilita'  che  si  e'  venuta
progressivamente  a  creare  in  ragione  dell'intenso  processo   di
urbanizzazione;
  Considerato che:
   e' stato richiesto da parte degli enti locali interessati, in sede
di  accordo  di  programma,  di  provvedere  a  definire  vincoli  di
salvaguardia per le zone soggette ad esondazioni, in  relazione  alle
previsioni di sviluppo contenute nei piani regolatori vigenti;
   il  quadro dei dissesti conseguenti agli ultimi eventi alluvionali
(1993-1994) ha posto con urgenza la  necessita'  di  attivare  misure
finalizzate a:
    salvaguardare   e  ripristinare  la  capacita'  di  invaso  e  le
dimensioni delle aree di espansione naturale delle piene fluviali per
la sicurezza delle popolazioni residenti nelle zone a rischio;
    limitare i danni  in  relazione  a  futuri  eventi  meteorologici
straordinari;
   con delibera n. 10, del 10 maggio 1995 sono state adottate, con le
medesime  finalita'  di cui al punto precedente, misure temporanee di
salvaguardia per le aste dei  fiumi  Po,  Tanaro,  Belbo,  Bormida  e
Ticino  dalla  confluenza  con  il  fiume Po fino alla confluenza del
canale Gravellone (Pavia);
   nello specifico le presenti  misure  vanno  a  integrare  l'ambito
territoriale  di  applicazione  di  norme  di salvaguardia sul bacino
idrografico del fiume Po. Esse riguardano l'asta del fiume Olona, con
finalita' prevalente di mantenere la naturale funzione di laminazione
delle piene e di evidenziare lo stato di rischio per esondazione;
   che il piano stralcio di bacino del fiume Olona  e'  in  corso  di
redazione;
  Visti:
   l'art.  12,  comma  3,  del  decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
cosi' come modificato ed  integrato  dalla  legge  di  conversione  4
dicembre  1993,  n. 493, secondo cui "in attesa dell'approvazione del
piano  di  bacino,  le  autorita'  di  bacino,  tramite  il  comitato
istituzionale,  adottano  misure  di  salvaguardia  ..  (omissis). Le
misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti  e  restano  in
vigore  fino  all'approvazione  del piano di bacino e comunque per un
periodo non superiore ai tre anni .. (omissis)  ..";
   il parere favorevole espresso dal comitato  tecnico  nella  seduta
del 9 maggio 1996;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Sono sottoposte a vincolo di non edificazione, per motivi idraulici
e  idrogeologici,  ai  sensi e agli effetti del comma 6-bis dell'art.
17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, aggiunto con legge 4  dicembre
1993,  n.  493,  di  conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, fino alla data di approvazione del piano stralcio di bacino  del
fiume  Olona  e  comunque  per un periodo non superiore ai tre anni a
decorrere dell'entrata in vigore del presente provvedimento, le  aree
relative  all'elenco  dei  comuni e delimitate all'interno del retino
nero continuo  nella  cartografia  in  scala  1:10.000  di  cui  agli
allegati 1 e 2 come parti integranti della presente deliberazione.
  I  sindaci  dei  comuni  interessati hanno l'obbligo, dalla data di
entrata in vigore della presente deliberazione, di non  emanare  atti
abilitativi  edilizi  in  contrasto  con  il  presente vincolo di non
edificazione e di assumere i conseguenti  provvedimenti  inibitori  e
sanzionatori.