IL COMITATO ISTITUZIONALE Premesso che: le amministrazioni degli enti interessati hanno concordato sulla necessita' di promuovere un accordo di programma (avviato con delibera della giunta della regione Lombardia n. 9999 dell'8 marzo 1996) al fine di predisporre un programma di interventi capace di superare il periodico ripetersi di eventi dannosi; gli elementi di conoscenza acquisiti hanno evidenziato che l'entita' dei danni riscontrati sul territorio e' da porre in relazione anche all'elevata vulnerabilita' che si e' venuta progressivamente a creare in ragione dell'intenso processo di urbanizzazione; Considerato che: e' stato richiesto da parte degli enti locali interessati, in sede di accordo di programma, di provvedere a definire vincoli di salvaguardia per le zone soggette ad esondazioni, in relazione alle previsioni di sviluppo contenute nei piani regolatori vigenti; il quadro dei dissesti conseguenti agli ultimi eventi alluvionali (1993-1994) ha posto con urgenza la necessita' di attivare misure finalizzate a: salvaguardare e ripristinare la capacita' di invaso e le dimensioni delle aree di espansione naturale delle piene fluviali per la sicurezza delle popolazioni residenti nelle zone a rischio; limitare i danni in relazione a futuri eventi meteorologici straordinari; con delibera n. 10, del 10 maggio 1995 sono state adottate, con le medesime finalita' di cui al punto precedente, misure temporanee di salvaguardia per le aste dei fiumi Po, Tanaro, Belbo, Bormida e Ticino dalla confluenza con il fiume Po fino alla confluenza del canale Gravellone (Pavia); nello specifico le presenti misure vanno a integrare l'ambito territoriale di applicazione di norme di salvaguardia sul bacino idrografico del fiume Po. Esse riguardano le aste dei torrenti Arno, Rile e Tenore ricadenti nel territorio della regione Lombardia dalle zone di spagliamento a significativi punti di esondazione a monte, con finalita' prevalente di mantenere la naturale funzione di laminazione delle piene e di evidenziare lo stato di rischio per esondazione, erosione e ristagno che caratterizza le aree in questione; che il piano stralcio di bacino dei torrenti Arno, Rile e Tenore e' in corso di redazione; Visti: l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui "in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita' di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia .. (omissis). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore ai tre anni .. (omissis) .."; il parere favorevole espresso dal comitato tecnico nella seduta del 9 maggio 1996; Delibera: Art. 1. Sono sottoposte a vincolo di non edificazione, per motivi idraulici e idrogeologici, ai sensi e agli effetti del comma 6-bis dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, aggiunto con legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, fino alla data di approvazione del piano stralcio di bacino dei torrenti Arno, Rile e Tenore e comunque per un periodo non superiore ai tre anni a decorrere dell'entrata in vigore del presente provvedimento, le aree relative all'elenco dei comuni e delimitate all'interno del retino nero continuo nella cartografia in scala 1:10.000 di cui agli allegati 1 e 2 come parti integranti della presente deliberazione. I sindaci dei comuni interessati hanno l'obbligo, dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, di non emanare atti abilitativi edilizi in contrasto con il presente vincolo di non edificazione e di assumere i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori.