IL COMITATO ISTITUZIONALE Premesso che: nella sua seduta del 5 febbraio 1996 con deliberazione n. 7/1996 ha approvato l'elaborazione di un piano stralcio relativo alla difesa idrogeologica e della rete idrografica nei sottobacini dell'Adda sopralacuale, del Brembo e dell'Oglio sopralacuale, con riferimento ai contenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), s), dell'art. 17, comma 3, della legge n. 183/1989; il precitato piano, in fase di redazione, prevede l'individuazione di interventi di tutela e miglioramento dell'assetto idraulico degli alvei al fine di assicurare un livello di protezione rispetto ai fenomeni alluvionali; a tale scopo l'alveo fluviale e la parte di territorio limitrofa, costituenti nel complesso la regione fluviale, sono oggetto di una zonizzazione in fasce (fascia di deflusso della piena, fascia di esondazione, area di inondazione per piena catastrofica), secondo i criteri approvati nella deliberazione n. 19/1995 del 9 novembre 1995; gli elaborati tecnici riguardanti le fasce fluviali dell'Adda sopralacuale (da Tirano fino allo sbocco nel lago di Como) sono gia' disponibili. Considerato che: i vincoli di inedificabilita', di cui all'art. 4 della legge n. 102/1990 cosi' come adottati dal comitato istituzionale nella seduta del 1 luglio 1993 con deliberazione n. 10/1993, risultano ad oggi non operativi; d'intesa con la regione Lombardia si ritiene necessario di assumere misure di salvaguardia per le zone soggette ad esondazioni, in relazione alle previsioni di sviluppo contenute nei piani regolatori vigenti; il quadro riguardante il rischio idraulico-geologico risultante dall'elaborazione del piano di bacino ha posto con urgenza la necessita' di attivare misure finalizzate a: salvaguardare e ripristinare la capacita' di invaso e le dimensioni delle aree di espansione naturale delle piene fluviali per la sicurezza delle popolazioni residenti nelle zone a rischio; limitare i danni in relazione a futuri eventi meteorologici straordinari; con delibera n. 10 del 10 maggio 1995, sono state adottate, con le medesime finalita' di cui al punto precedente, misure temporanee di salvaguardia per le aste dei fiumi Po, Tanaro, Belbo, Bormida e Ticino dalla confluenza con il fiume Po fino alla confluenza del canale Gravellone (Pavia); nello specifico le presenti misure vanno a integrare l'ambito territoriale di applicazione di norme di salvaguardia sul bacino idrografico del fiume Po. Esse riguardano l'asta del fiume Adda sopralacuale ricadente nel territorio della regione Lombardia, con finalita' prevalente di mantenere la naturale funzione di laminazione delle piene e di evidenziare lo stato di rischio per esondazione ed erosione che caratterizza le aree in questione; Visti: l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui "in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorita' di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia .. (omissis). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore ai tre anni .. (omissis) .."; il parere favorevole espresso dal comitato tecnico nella seduta del 16 luglio 1996; Delibera: Art. 1. Sono sottoposte a vincolo di non edificazione, per motivi idraulici e idrogeologici, ai sensi e agli effetti del comma 6-bis dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, aggiunto con legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 2, fino alla data di approvazione del piano stralcio di bacino del fiume Adda sopralacuale e comunque per un periodo non superiore ai tre anni a decorrere dell'entrata in vigore del presente provvedimento, le aree ricadenti nelle fasce fluviali A e B dei territori comunali di cui all'allegato 1, delimitate nella cartografia in scala 1:10.000 di cui all'allegato 2. Su tale cartografia apposito segno grafico individua: a) fascia di deflusso della piena (fascia A): costituita dalla porzione di alveo sede prevalente della corrente per la piena di riferimento (piena con tempo di ritorno di 200 anni); b) fascia di esondazione (fascia B): costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento; vengono inoltre indicate, con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, nonche': c) area di inondazione per piena catastrofica (fascia C): costituita dalla porzione di territorio che puo' essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena piu' gravosi di quella di riferimento. I sindaci dei comuni interessati hanno l'obbligo, dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, di non emanare atti abilitativi edilizi in contrasto con il presente vincolo di non edificazione e di assumere i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori.