IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Premesso che:
   nella sua seduta del 5 febbraio 1996 con deliberazione  n.  7/1996
ha approvato l'elaborazione di un piano stralcio relativo alla difesa
idrogeologica  e  della  rete  idrografica  nei sottobacini dell'Adda
sopralacuale, del Brembo e dell'Oglio sopralacuale,  con  riferimento
ai  contenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), m), s), dell'art. 17, comma 3, della legge n. 183/1989;
   il precitato piano, in fase di redazione, prevede l'individuazione
di interventi di tutela e miglioramento dell'assetto idraulico  degli
alvei  al  fine  di  assicurare  un livello di protezione rispetto ai
fenomeni alluvionali; a tale scopo l'alveo fluviale  e  la  parte  di
territorio  limitrofa, costituenti nel complesso la regione fluviale,
sono oggetto di una zonizzazione in fasce (fascia di  deflusso  della
piena,   fascia   di  esondazione,  area  di  inondazione  per  piena
catastrofica), secondo i criteri  approvati  nella  deliberazione  n.
19/1995 del 9 novembre 1995;
   gli  elaborati  tecnici  riguardanti  le  fasce fluviali dell'Adda
sopralacuale (da Tirano fino allo sbocco nel lago di Como) sono  gia'
disponibili.
  Considerato che:
   i  vincoli  di  inedificabilita', di cui all'art. 4 della legge n.
102/1990 cosi' come adottati dal comitato istituzionale nella  seduta
del 1 luglio 1993 con deliberazione n. 10/1993, risultano ad oggi non
operativi;
   d'intesa  con  la  regione  Lombardia  si  ritiene  necessario  di
assumere misure di salvaguardia per le zone soggette ad  esondazioni,
in   relazione  alle  previsioni  di  sviluppo  contenute  nei  piani
regolatori vigenti;
   il quadro riguardante il  rischio  idraulico-geologico  risultante
dall'elaborazione  del  piano  di  bacino  ha  posto  con  urgenza la
necessita' di attivare misure finalizzate a:
    salvaguardare  e  ripristinare  la  capacita'  di  invaso  e   le
dimensioni delle aree di espansione naturale delle piene fluviali per
la sicurezza delle popolazioni residenti nelle zone a rischio;
    limitare  i  danni  in  relazione  a  futuri eventi meteorologici
straordinari;
   con delibera n. 10 del 10 maggio 1995, sono state adottate, con le
medesime finalita' di cui al punto precedente, misure  temporanee  di
salvaguardia  per  le  aste  dei  fiumi  Po, Tanaro, Belbo, Bormida e
Ticino dalla confluenza con il fiume  Po  fino  alla  confluenza  del
canale Gravellone (Pavia);
   nello  specifico  le  presenti  misure  vanno a integrare l'ambito
territoriale di applicazione di  norme  di  salvaguardia  sul  bacino
idrografico  del  fiume  Po.  Esse  riguardano  l'asta del fiume Adda
sopralacuale ricadente nel territorio della  regione  Lombardia,  con
finalita' prevalente di mantenere la naturale funzione di laminazione
delle  piene  e di evidenziare lo stato di rischio per esondazione ed
erosione che caratterizza le aree in questione;
  Visti:
   l'art. 12, comma 3, del decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,
cosi'  come  modificato  ed  integrato  dalla  legge di conversione 4
dicembre 1993, n. 493, secondo cui "in attesa  dell'approvazione  del
piano  di  bacino,  le  Autorita'  di  bacino,  tramite  il  comitato
istituzionale,  adottano  misure  di  salvaguardia  ..  (omissis). Le
misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti  e  restano  in
vigore  fino  all'approvazione  del piano di bacino e comunque per un
periodo non superiore ai tre anni .. (omissis) ..";
   il parere favorevole espresso dal comitato  tecnico  nella  seduta
del 16 luglio 1996;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Sono sottoposte a vincolo di non edificazione, per motivi idraulici
e  idrogeologici,  ai  sensi e agli effetti del comma 6-bis dell'art.
17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, aggiunto con legge 4  dicembre
1993,  n.  493,  di  conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, fatto salvo quanto previsto nel successivo  art.  2,  fino  alla
data  di  approvazione  del  piano  stralcio di bacino del fiume Adda
sopralacuale e comunque per un periodo non superiore ai  tre  anni  a
decorrere  dell'entrata in vigore del presente provvedimento, le aree
ricadenti nelle fasce fluviali A e B dei territori  comunali  di  cui
all'allegato 1, delimitate nella cartografia in scala 1:10.000 di cui
all'allegato 2.
  Su tale cartografia apposito segno grafico individua:
    a)  fascia  di  deflusso della piena (fascia A): costituita dalla
porzione di alveo sede prevalente della  corrente  per  la  piena  di
riferimento (piena con tempo di ritorno di 200 anni);
    b) fascia di esondazione (fascia B): costituita dalla porzione di
alveo  interessata  da  inondazione  al  verificarsi  della  piena di
riferimento; vengono inoltre indicate, con  apposito  segno  grafico,
denominato  "limite  di  progetto  tra la fascia B e la fascia C", le
opere idrauliche programmate per la difesa del territorio,
nonche':
    c)  area  di  inondazione  per  piena  catastrofica  (fascia  C):
costituita  dalla  porzione di territorio che puo' essere interessata
da inondazione al verificarsi di eventi  di  piena  piu'  gravosi  di
quella di riferimento.
  I  sindaci  dei  comuni  interessati hanno l'obbligo, dalla data di
entrata in vigore della presente deliberazione, di non  emanare  atti
abilitativi  edilizi  in  contrasto  con  il  presente vincolo di non
edificazione e di assumere i conseguenti  provvedimenti  inibitori  e
sanzionatori.