La  commissione  europea in data 17 dicembre 1993 ha approvato, con
decisione n. 3766,  il  programma  operativo  plurifondo  Konver  per
l'anno 1993.
  Con  due  circolari  27  giugno  1994,  pubblicate  nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  172  del  25  luglio  1994,  il
Ministero   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  ha
stabilito le modalita' di presentazione delle domande e le  procedure
per  la  concessione  e  l'erogazione  dei  contributi previsti dalla
misura n. 2, per il sostegno alla riconversione,  all'ampliamento  ed
all'ammodernamento  di laboratori e centri di ricerca, e dalla misura
n.  3,  concernente  iniziative  che  agevolino   l'occupazione   dei
dipendenti   in  esubero  nel  settore  della  difesa,  del  predetto
programma Konver.
  A seguito  della  richiesta  avanzata  dallo  Stato  italiano,  con
lettera  del 28 settembre 1994, la commissione europea, con decisione
n. C (95) 1651 del 24 luglio 1995, ha approvato la modifica del piano
finanziario e prorogato  al  31  dicembre  1996  il  termine  per  la
chiusura  dei  pagamenti  dei  contributi  alle imprese beneficiarie,
rendendo  possibile  alle  aziende  precedentemente   escluse   dalle
agevolazioni per insufficienza di fondi di entrare in graduatoria con
copertura finanziaria.
  Con  circolare 4 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 291  del  14  dicembre  1995,  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato, viste le difficolta' delle aziende nel
completare gli investimenti nei termini precedentemente stabiliti, ha
prorogato il termine di realizzazione degli investimenti al 30 aprile
1996 ed il termine di presentazione delle domande di liquidazione dei
contributi al 31 maggio 1996.
  Considerato  che  la  suddetta  modifica  del   piano   finanziario
comporta, relativamente all'attuazione della misura n. 3, un maggiore
tasso  di  partecipazione  del  Fondo europeo di sviluppo regionale -
F.E.S.R. - e valutato il permanere delle  difficolta'  delle  aziende
nel completare gli investimenti, si ritiene opportuno stabilire che:
   a  parziale  modifica del punto 2 della citata circolare 27 giugno
1994 misura n. 3, i nuovi limiti delle quote comunitarie e  nazionali
che  concorrono alla determinazione del contributo pubblico sono pari
al 65% a carico della CEE ed al 35% a carico dello Stato italiano;
   a parziale  modifica  dei  punti  4.6,  6.1  e  6.3  delle  citate
circolari  27  giugno  1994  misure  n.  2 e n. 3, i nuovi termini di
realizzazione degli investimenti e di presentazione delle domande  di
liquidazione  dei  contributi  sono  fissati  rispettivamente  al  15
ottobre 1996 ed al 26 ottobre 1996.
  Per quanto concerne le procedure, la documentazione da presentare e
le definizioni applicative si rinvia alle  circolari  precedentemente
citate.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                             Il direttore generale
                                         della produzione industriale
                                                  AMMASSARI