La commissione europea in data 17 dicembre 1993 ha approvato, con decisione n. 3766, il programma operativo plurifondo Konver per l'anno 1993. Con due circolari 27 giugno 1994, pubblicate nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1994, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito le modalita' di presentazione delle domande e le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dalla misura n. 2, per il sostegno alla riconversione, all'ampliamento ed all'ammodernamento di laboratori e centri di ricerca, e dalla misura n. 3, concernente iniziative che agevolino l'occupazione dei dipendenti in esubero nel settore della difesa, del predetto programma Konver. A seguito della richiesta avanzata dallo Stato italiano, con lettera del 28 settembre 1994, la commissione europea, con decisione n. C (95) 1651 del 24 luglio 1995, ha approvato la modifica del piano finanziario e prorogato al 31 dicembre 1996 il termine per la chiusura dei pagamenti dei contributi alle imprese beneficiarie, rendendo possibile alle aziende precedentemente escluse dalle agevolazioni per insufficienza di fondi di entrare in graduatoria con copertura finanziaria. Con circolare 4 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viste le difficolta' delle aziende nel completare gli investimenti nei termini precedentemente stabiliti, ha prorogato il termine di realizzazione degli investimenti al 30 aprile 1996 ed il termine di presentazione delle domande di liquidazione dei contributi al 31 maggio 1996. Considerato che la suddetta modifica del piano finanziario comporta, relativamente all'attuazione della misura n. 3, un maggiore tasso di partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale - F.E.S.R. - e valutato il permanere delle difficolta' delle aziende nel completare gli investimenti, si ritiene opportuno stabilire che: a parziale modifica del punto 2 della citata circolare 27 giugno 1994 misura n. 3, i nuovi limiti delle quote comunitarie e nazionali che concorrono alla determinazione del contributo pubblico sono pari al 65% a carico della CEE ed al 35% a carico dello Stato italiano; a parziale modifica dei punti 4.6, 6.1 e 6.3 delle citate circolari 27 giugno 1994 misure n. 2 e n. 3, i nuovi termini di realizzazione degli investimenti e di presentazione delle domande di liquidazione dei contributi sono fissati rispettivamente al 15 ottobre 1996 ed al 26 ottobre 1996. Per quanto concerne le procedure, la documentazione da presentare e le definizioni applicative si rinvia alle circolari precedentemente citate. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il direttore generale della produzione industriale AMMASSARI