IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 425; Vista la deliberazione C.I.P.E. 8 agosto 1996 ed in particolare il comma 2 del punto 3; Vista la comunicazione del C.I.P.E. in data 25 settembre 1996, relativa ai nuovi prezzi comunicati dalle aziende; Visto il parere dell'ufficio legislativo del 30 settembre 1996, relativo all'attuazione del citato decreto-legge n. 323 del 1996, che prevede l'esclusione, per la determinazione del prezzo unico di riferimento, dei prodotti immessi in commercio successivamente al 1 giugno 1996; Visto il parere della Commissione unica del farmaco del 30 settembre 1996; Ritenuto di pubblicare, in adempimento del citato comma 2 del punto 3 della delibera C.I.P.E. 8 agosto 1996, per maggiore chiarezza, oltre che il prezzo unico per raggruppamento, anche i prezzi di ciascuna specialita', ammessa al rimborso con totale o parziale onere a carico del servizio sanitario nazionale, incluse nella classe a) e b), dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Decreta E' approvato l'allegato elenco dei farmaci raggruppati secondo i criteri stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante i prezzi delle specialita' medicinali erogabili a carico del S.S.N. aggiornati in conformita' alla deliberazione C.I.P.E. richiamata in premessa. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 ottobre 1996 Il Ministro: BINDI Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 294