IL MINISTRO DELLA SANITA'
 
  Visto il decreto-legge 20 giugno  1996,  n.  323,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 425;
  Vista  la deliberazione C.I.P.E. 8 agosto 1996 ed in particolare il
comma 2 del punto 3;
  Vista la comunicazione del C.I.P.E.  in  data  25  settembre  1996,
relativa ai nuovi prezzi comunicati dalle aziende;
  Visto  il  parere  dell'ufficio  legislativo del 30 settembre 1996,
relativo all'attuazione del citato decreto-legge n. 323 del 1996, che
prevede l'esclusione, per  la  determinazione  del  prezzo  unico  di
riferimento,  dei  prodotti immessi in commercio successivamente al 1
giugno 1996;
  Visto  il  parere  della  Commissione  unica  del  farmaco  del  30
settembre 1996;
  Ritenuto di pubblicare, in adempimento del citato comma 2 del punto
3  della  delibera  C.I.P.E.  8  agosto 1996, per maggiore chiarezza,
oltre che il prezzo unico  per  raggruppamento,  anche  i  prezzi  di
ciascuna specialita', ammessa al rimborso con totale o parziale onere
a  carico del servizio sanitario nazionale, incluse nella classe a) e
b), dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
 
                               Decreta
 
  E' approvato l'allegato elenco dei farmaci  raggruppati  secondo  i
criteri  stabiliti  dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1996, n. 425, recante i prezzi delle specialita' medicinali erogabili
a  carico  del  S.S.N.  aggiornati  in conformita' alla deliberazione
C.I.P.E. richiamata in premessa.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  e
pubblicato nalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Roma, 2 ottobre 1996
                                                   Il Ministro: BINDI
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1996
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 294