IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, relativo all'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, relativo all'attuazione della direttiva n. 90/667 del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione in commercio di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE; Vista l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1994 concernente: "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi"; Vista l'ordinanza 30 marzo 1995, recante modificazione all'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994, concernente "Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi"; Vista la decisione della Commissione dell'11 giugno 1996, n. 96/362/CE che modifica la decisione 96/239/CE relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina; Visto il decreto 14 giugno 1996 "Condizioni sanitarie per la produzione di gelatine di origine animale destinate ad uso alimentare umano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 4 luglio 1996; Ritenuto necessario modificare l'ordinanza citata per conformarsi alle nuove disposizioni stabilite con la decisione comunitaria richiamata; Ordina: Art. 1. 1. All'art. 1, comma 1, della citata ordinanza ministeriale 30 marzo 1995, il punto c) e' sostituito dal seguente: " c) aminoacidi e peptidi ottenuti da pelli e carnicci con un metodo che preveda un'esposizione del materiale a pH compreso tra 1 e 2, seguita da un'esposizione a pH superiore ad 11 e quindi da un trattamento termico a 140 C per 30 minuti alla pressione di 3 bar". 2. Sino a modifica della citata decisione della Commissione 96/362/CE, gli amminoacidi di cui all'art. 1, comma 1 c), della citata ordinanza 30 marzo 1995 nonche' le gelatine alimentari di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1996 non devono essere ottenuti con materie prime (materiali ossei, pelli, spaccature, carnicci e tendini) provenienti da bovini allevati nel Regno Unito. 3. La presente ordinanza sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 agosto 1996 Il Ministro: BINDI Registrata alla Corte dei conti il 18 settembre 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 289