IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modifiche, relativo all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281,  e  successive  modifiche,
che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 dicembre 1992, n. 508, relativo
all'attuazione  della  direttiva  n.  90/667  del  Consiglio  del  27
novembre  1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione,
la trasformazione e l'immissione in commercio di rifiuti  di  origine
animale  e  la  protezione  degli  agenti patogeni degli alimenti per
animali di origine animale o a  base  di  pesce  e  che  modifica  la
direttiva 90/425/CEE;
  Vista  l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1994 concernente: "Misure
di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme  bovina
e  la  somministrazione,  con  la  dieta,  di  proteine  derivate  da
mammiferi";
  Vista   l'ordinanza   30   marzo   1995,   recante    modificazione
all'ordinanza  ministeriale  28  luglio  1994, concernente "Misure di
protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme  bovina  e
la   somministrazione,   con   la  dieta,  di  proteine  derivate  da
mammiferi";
  Vista la  decisione  della  Commissione  dell'11  giugno  1996,  n.
96/362/CE  che  modifica  la decisione 96/239/CE relativa a misure di
emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme
bovina;
  Visto il decreto  14  giugno  1996  "Condizioni  sanitarie  per  la
produzione di gelatine di origine animale destinate ad uso alimentare
umano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 155 del 4 luglio 1996;
  Ritenuto  necessario  modificare l'ordinanza citata per conformarsi
alle  nuove  disposizioni  stabilite  con  la  decisione  comunitaria
richiamata;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  1,  comma  1,  della citata ordinanza ministeriale 30
marzo 1995, il punto c) e' sostituito dal seguente:
   " c) aminoacidi e peptidi ottenuti da  pelli  e  carnicci  con  un
metodo che preveda un'esposizione del materiale a pH compreso tra 1 e
2,  seguita  da  un'esposizione  a  pH superiore ad 11 e quindi da un
trattamento termico a 140 ›C per 30 minuti alla pressione di 3 bar".
  2.  Sino  a  modifica  della  citata  decisione  della  Commissione
96/362/CE,  gli  amminoacidi  di  cui  all'art.  1, comma 1 c), della
citata ordinanza 30 marzo 1995 nonche' le gelatine alimentari di  cui
al decreto ministeriale 14 giugno 1996 non devono essere ottenuti con
materie   prime  (materiali  ossei,  pelli,  spaccature,  carnicci  e
tendini) provenienti da bovini allevati nel Regno Unito.
  3. La presente ordinanza sara' trasmessa alla Corte dei  conti  per
la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 19 agosto 1996
                                                   Il Ministro: BINDI
Registrata alla Corte dei conti il 18 settembre 1996
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 289