Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 ottobre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogato il Decreto Legge 30 dicembre 1989 n. 416 (G.U., serie generale, n. 303 del 30 dicembre 1989), convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1990 n. 39 (G.U., serie generale, n. 49 del 28 febbraio 1990), recante 'Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato', limitatamente alle parti seguenti: art. 7, settimo comma, limitatamente alle parole 'mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro quindici giorni il territorio dello Stato' e 'o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine'; ottavo comma: 'Copia del verbale di intimazione e' consegnata allo straniero che e' tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorita''; nono comma: 'Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato e' immediatamente accompagnato alla frontiera'; undecimo comma, limitatamente al secondo 'puo'' e alle parole 'o senza'?". Dichiarano altresi', di eleggere domicilio presso il sig. Marco Rossi in Roma, via Valdarno n. 3 - recapito in Udine presso il sig. Diego Volpe Pasini - S.O.S. Italia - Piazza Matteotti n. 18 - Tel. 0432/506341-512142. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 ottobre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete che siano abrogate le seguenti disposizioni della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75, recante 'Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui', limitatamente alle parti seguenti: art. 1: 'E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorita' italiane', art. 2: 'Le Case, i quartieri e qualsiasi altro luogo dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.', art. 3 primo comma n. 1: 'chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprieta' o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprieta', esercizio, direzione o amministrazione di essa;', art. 3 primo comma n. 2: 'chiunque, avendo la proprieta' o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;', art. 3 primo comma n. 3: 'chiunque, essendo proprietario, gerente, o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o piu' persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;', art. 3 secondo comma: 'In tutti i casi previsti nel numero 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate sara' aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potra' anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.', art. 5 secondo e terzo comma: 'Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza. Le persone accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.', art. 7: 'Le autorita' di pubblica sicurezza, le autorita' sanitarie e qualsiasi altra autorita' amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, ne' obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici; E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.', art. 13 secondo comma: 'E' vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.'?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il sig. Marco Rossi in Roma, via Valdarno n. 3 - recapito in Udine presso il sig. Diego Volpe Pasini - S.O.S. Italia - Piazza Matteotti n. 18 - Tel. 0432/506341-512142.