Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 8  ottobre  1996  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa   da   undici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
    "Volete che sia abrogato il Decreto Legge 30 dicembre 1989 n. 416
(G.U.,  serie  generale, n. 303 del 30 dicembre 1989), convertito con
modificazioni dalla  Legge  28  febbraio  1990  n.  39  (G.U.,  serie
generale,  n.  49  del  28  febbraio 1990), recante 'Norme urgenti in
materia di asilo politico, di  ingresso  e  soggiorno  dei  cittadini
extracomunitari  e  di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi gia' presenti nel territorio dello  Stato',  limitatamente
alle parti seguenti: art. 7, settimo comma, limitatamente alle parole
'mediante  intimazione  allo  straniero ad abbandonare entro quindici
giorni il territorio dello Stato' e 'o a presentarsi in questura  per
l'accompagnamento  alla  frontiera  entro  lo stesso termine'; ottavo
comma: 'Copia del verbale di intimazione e' consegnata allo straniero
che e' tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di  frontiera  prima
di   lasciare   il   territorio  dello  Stato  e  ad  ogni  richiesta
dell'autorita'';  nono  comma:  'Lo   straniero   che   non   osserva
l'intimazione  o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato
oltre il  termine  prefissato  e'  immediatamente  accompagnato  alla
frontiera';  undecimo  comma,  limitatamente al secondo 'puo'' e alle
parole 'o senza'?".
   Dichiarano altresi', di eleggere domicilio presso  il  sig.  Marco
Rossi  in  Roma, via Valdarno n. 3 - recapito in Udine presso il sig.
Diego Volpe Pasini - S.O.S. Italia - Piazza Matteotti n.  18  -  Tel.
0432/506341-512142.
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 8  ottobre  1996  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa   da   undici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
    "Volete  che  siano abrogate le seguenti disposizioni della Legge
20 Febbraio 1958 n. 75, recante  'Abolizione  della  regolamentazione
della   prostituzione   e   lotta   contro   lo   sfruttamento  della
prostituzione altrui', limitatamente alle parti seguenti: art. 1: 'E'
vietato l'esercizio di case di  prostituzione  nel  territorio  dello
Stato  e  nei  territori  sottoposti all'amministrazione di autorita'
italiane', art. 2: 'Le Case, i quartieri e qualsiasi altro luogo dove
si esercita la prostituzione,  dichiarati  locali  di  meretricio  ai
sensi   dell'art.  100  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18  Giugno  1931,  n.  773,  e
delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi
dall'entrata  in vigore della presente legge.', art. 3 primo comma n.
1: 'chiunque, trascorso il termine indicato  nell'art.  2,  abbia  la
proprieta'  o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa
di prostituzione, o comunque la controlli, o  diriga,  o  amministri,
ovvero    partecipi   alla   proprieta',   esercizio,   direzione   o
amministrazione di essa;', art. 3 primo comma n. 2: 'chiunque, avendo
la  proprieta'  o  l'amministrazione  di una casa od altro locale, li
conceda  in  locazione  a  scopo  di  esercizio  di   una   casa   di
prostituzione;',   art.  3  primo  comma  n.  3:  'chiunque,  essendo
proprietario, gerente, o  preposto  a  un  albergo,  casa  mobiliata,
pensione,  spaccio  di  bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di
spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al
pubblico od utilizzato  dal  pubblico,  vi  tollera  abitualmente  la
presenza di una o piu' persone che, all'interno del locale stesso, si
danno  alla  prostituzione;',  art. 3 secondo comma: 'In tutti i casi
previsti nel numero 3) del  presente  articolo,  alle  pene  in  essi
comminate  sara'  aggiunta  la  perdita  della  licenza d'esercizio e
potra' anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.',
art. 5 secondo e terzo comma: 'Le persone  colte  in  contravvenzione
alle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), qualora siano in possesso
di   regolari   documenti  di  identificazione,  non  possono  essere
accompagnate  all'Ufficio   di   pubblica   sicurezza.   Le   persone
accompagnate  all'ufficio  di  pubblica sicurezza per infrazioni alle
disposizioni della presente legge non  possono  essere  sottoposte  a
visita  sanitaria.',  art. 7: 'Le autorita' di pubblica sicurezza, le
autorita' sanitarie e qualsiasi altra  autorita'  amministrativa  non
possono   procedere   ad   alcuna   forma  diretta  od  indiretta  di
registrazione, neanche mediante rilascio  di  tessere  sanitarie,  di
donne   che   esercitano   o   siano   sospettate  di  esercitare  la
prostituzione, ne' obbligarle a presentarsi  periodicamente  ai  loro
uffici;  E'  del  pari  vietato  di  munire  dette donne di documenti
speciali.', art. 13 secondo comma:  'E'  vietato  ai  proprietari  di
immobili  di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone
sopra indicate.'?".
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il  sig.  Marco
Rossi  in  Roma, via Valdarno n. 3 - recapito in Udine presso il sig.
Diego Volpe Pasini - S.O.S. Italia - Piazza Matteotti n.  18  -  Tel.
0432/506341-512142.