AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 marzo 1996, n. 162, e
27 maggio 1996, n. 292". I DD.LL.  n.  162/1996  e  n.  292/1996,  di
contenuto  pressoche'  analogo  al  presente  decreto, non sono stati
convertiti in legge per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i
relativi  comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella ((
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1996 e  n.
175 del 27 luglio 1996).
                               Art. 1.
   Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni
          Sicilia, Calabria e Molise, di prevenzione a fini
      di protezione civile e per opere dipendenti da calamita'
                              del 1995.
 
  1.  Per  fronteggiare interventi urgenti di emergenza idrogeologica
nella regione siciliana e' autorizzata la complessiva spesa  di  lire
250  miliardi  da  iscriversi  su  apposito  capitolo  dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  l'anno
1996.
  2.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  d'intesa  con  la
regione, definisce il programma degli  interventi  anche  sulla  base
degli  accertamenti  effettuati  dal  Gruppo  nazionale per la difesa
delle  catastrofi  idrogeologiche  del  Consiglio   nazionale   delle
ricerche.
(( 3. All'attuazione degli interventi si provvede, avvalendosi     ))
(( delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni       ))
(( statali e regionali, con ordinanze di cui all'articolo 5 della  ))
(( legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni         ))
(( disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali       ))
(( dell'ordinamento giuridico. I commissari individuati nelle      ))
(( ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli          ))
(( interventi con separate relazioni al competente ufficio della   ))
(( Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe     ))
(( poste in essere e dei relativi effetti.                         ))
  4.  All'onere  di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del
capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno     1996,     intendendosi     corrispondentemente     ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o  alla  ricostruzione
del patrimonio edilizio privato.
  5.  Per  fronteggiare  situazioni di emergenza e di risanamento del
suolo connesse a dissesti idrogeologici  e  alla  salvaguardia  delle
coste  nelle  regioni  Calabria,  Molise  e  Sicilia sulla base di un
programma all'uopo  predisposto  dal  Dipartimento  della  protezione
civile,  si provvede a ricomprendere prioritariamente tali interventi
nella   programmazione   delle   risorse   comunitarie,   provenienti
dall'utilizzo  del  deflattore  o  da  eventuali  riprogrammazioni di
interventi gia' finanziati  nell'ambito  del  quadro  comunitario  di
sostegno   1994-1999   obiettivo   1  e  in  ritardo  di  attuazione,
affidandone l'attuazione medesima allo stesso Dipartimento, (( che si
avvale delle  competenti  strutture  tecniche  delle  amministrazioni
statali  e  regionali. Nella programmazione delle risorse comunitarie
si dovranno altresi' ricomprendere prioritariamente, nell'ambito  del
medesimo  quadro  comunitario  di sostegno 1994-1999 obiettivo 1, gli
interventi  necessari  per  la  bonifica  dei  siti   degradati   per
l'emergenza   rifiuti   e   per  l'inquinamento  dei  sistemi  idrici
predisposti dal Ministero dell'ambiente. ))
 6. Per l'attuazione degli interventi del  comma  5  il  Dipartimento
della protezione civile e' autorizzato, nel rispetto della disciplina
comunitaria,  ad  adottare  ordinanze  finalizzate  all'accelerazione
delle procedure. (( I commissari  individuati  nelle  ordinanze  sono
tenuti   a   riferire   sull'attuazione  dei  singoli  interventi  ai
competenti uffici dell'Unione europea e della Corte dei conti,  dando
conto,   in   particolare,   dell'efficacia  delle  deroghe  relative
all'accelerazione delle procedure. ))
  7. Le regioni colpite dagli eventi calamitosi del 1993, del 1994  e
del  1995 possono utilizzare le economie derivanti da fondi gia' loro
assegnati con il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1995,  n.  22, con il
decreto-legge   19   dicembre   1994,   n.   691,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio 1995, n. 35, nonche' con il
decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  giugno  1995,  n.  265,  per opere dipendenti dalle
calamita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29  dicembre  1995,
n.  560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996,
n. 74, nonche' per interventi che abbiano  carattere  di  prevenzione
anche in connessione con i piani di protezione civile.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
          225, recante: "Istituzione  del  Servizio  nazionale  della
          protezione civile", e' il seguente:
             "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1.
          Al  verificarsi  degli  eventi  di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera c), il Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro  per  il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca dello stato di emergenza al venir meno dei  relativi
          presupposti.
             2.   Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1,  si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze  in  deroga  ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
             3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
          sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il  Ministro  per
          il  coordinamento  della  protezione  civile,  puo' emanare
          altresi' ordinanze finalizzate  ad  evitare  situazioni  di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze sono comunicate al Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
             4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
          sua  delega  ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per
          il coordinamento della protezione civile, per  l'attuazione
          degli  interventi  di  cui  ai  commi  2  e  3 del presente
          articolo,  puo'  avvalersi  di  commissari   delegati.   Il
          relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto
          della  delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo
          esercizio.
             5. Le ordinanze emanate in  deroga  alle  leggi  vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
             6.  Le  ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art.  47,  comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".
             -  Il  D.L.  24  novembre  1994, n. 646, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,  n.  22,  reca:
          "Interventi  urgenti  a  favore  delle  zone  colpite dalle
          eccezionali  avversita'   atmosferiche   e   dagli   eventi
          alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994".
             -  Il  D.L.  19  dicembre  1994, n. 691, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.  35,  reca:
          "Misure  urgenti  per  la  ricostruzione e la ripresa delle
          attivita' produttive nelle zone colpite  dalle  eccezionali
          avversita'  atmosferiche  e  dagli eventi alluvionali nella
          prima decade del mese di novembre 1994".
             - Il  D.L.  3  maggio  1995,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30 giugno 1995, n. 265, reca:
          "Ulteriori interventi  in  favore  delle  zone  alluvionate
          negli anni 1993-1994".
             -  Il  testo  dell'art.  1 del D.L. 29 dicembre 1995, n.
          560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1996, n. 74, recante: "Interventi urgenti  a  favore  delle
          zone  colpite  da  eccezionali eventi calamitosi del 1995 e
          ulteriori  disposizioni  riguardanti  precedenti  alluvioni
          nonche'   misure  urgenti  di  protezione  civile",  e'  il
          seguente:
             "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1.  Le  disposizioni
          del   presente   decreto   sono  volte  a  fronteggiare  le
          situazioni di emergenza verificatesi:
               a) a  seguito  degli  eccezionali  eventi  alluvionali
          nelle  regioni:    Basilicata  il  giorno  15  agosto 1995,
          Calabria dal 13 al 14 marzo 1995, Campania il 21  settembre
          1995, Friuli-Venezia Giulia il 19 settembre 1995, Lazio dal
          16  al  17  settembre  1995, Liguria dal 25 al 26 settembre
          1995 ed il giorno 16 novembre 1995 e dal  4  al  6  ottobre
          1995,  Lombardia  il 3 luglio 1995 e dal 12 al 14 settembre
          1995, Puglia nei mesi di agosto, settembre e dicembre 1995,
          Sicilia dal 13 al 14 marzo 1995, il 31 luglio  1995  e  nei
          giorni  13,  16  e  19  agosto  1995,  Toscana dal 18 al 19
          settembre 1995 e il 5 ottobre 1995 nonche'  il  2  novembre
          1995  e  dal  24  al  27 dicembre 1995, Umbria dal 13 al 14
          settembre 1995, Veneto dal 30 al 31 maggio  1995,  Piemonte
          dal  16  al  18  maggio 1994 e dal 19 al 20 settembre 1995,
          Emilia-Romagna dal  22  al  26  dicembre  1995;  nonche'  a
          seguito  degli  eccezionali eventi alluvionali verificatisi
          nell'Agro sarnese-nocerino nei  mesi  di  luglio  e  agosto
          1995;
               b)  a  seguito  degli  eventi sismici verificatisi nel
          giorno 10 ottobre 1995 nelle  province  di  Massa  Carrara,
          Lucca  e  La  Spezia  e  nel giorno 30 settembre 1995 nella
          regione Puglia;
               c) a seguito del dissesto  idrogeologico  verificatosi
          nei  giorni  14  e  15  ottobre 1995 nel comune di Camaiore
          (Lucca);
               c-bis)   a   seguito   del   dissesto    idrogeologico
          verificatosi  dal giorno 1 marzo 1995 e tuttora in atto nel
          comune di Civitacampomarano in provincia di Campobasso;
               c-ter)  a  seguito  della  situazione  di  eccezionale
          attivita'   di  aggressione  del  mare  e  del  conseguente
          fenomeno erosivo verificatosi  sulla  costa  abruzzese  nel
          dicembre 1995.
             2.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata   in   vigore   del  presente  decreto,  sentiti  i
          presidenti delle giunte  delle  regioni  interessate,  sono
          individuati  i  comuni  nel  cui  ambito  territoriale sono
          ricomprese  le  zone  colpite  dagli   eccezionali   eventi
          calamitosi   verificatisi  nel  1995,  anche  eventualmente
          indicando le parti di  territorio  comunale  effettivamente
          colpite".