AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 marzo 1996, n. 162, e 27 maggio 1996, n. 292". I DD.LL. n. 162/1996 e n. 292/1996, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella (( Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1996 e n. 175 del 27 luglio 1996). Art. 1. Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise, di prevenzione a fini di protezione civile e per opere dipendenti da calamita' del 1995. 1. Per fronteggiare interventi urgenti di emergenza idrogeologica nella regione siciliana e' autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996. 2. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione, definisce il programma degli interventi anche sulla base degli accertamenti effettuati dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. (( 3. All'attuazione degli interventi si provvede, avvalendosi )) (( delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni )) (( statali e regionali, con ordinanze di cui all'articolo 5 della )) (( legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni )) (( disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali )) (( dell'ordinamento giuridico. I commissari individuati nelle )) (( ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli )) (( interventi con separate relazioni al competente ufficio della )) (( Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe )) (( poste in essere e dei relativi effetti. )) 4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato. 5. Per fronteggiare situazioni di emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia sulla base di un programma all'uopo predisposto dal Dipartimento della protezione civile, si provvede a ricomprendere prioritariamente tali interventi nella programmazione delle risorse comunitarie, provenienti dall'utilizzo del deflattore o da eventuali riprogrammazioni di interventi gia' finanziati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1 e in ritardo di attuazione, affidandone l'attuazione medesima allo stesso Dipartimento, (( che si avvale delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali. Nella programmazione delle risorse comunitarie si dovranno altresi' ricomprendere prioritariamente, nell'ambito del medesimo quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1, gli interventi necessari per la bonifica dei siti degradati per l'emergenza rifiuti e per l'inquinamento dei sistemi idrici predisposti dal Ministero dell'ambiente. )) 6. Per l'attuazione degli interventi del comma 5 il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, nel rispetto della disciplina comunitaria, ad adottare ordinanze finalizzate all'accelerazione delle procedure. (( I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione dei singoli interventi ai competenti uffici dell'Unione europea e della Corte dei conti, dando conto, in particolare, dell'efficacia delle deroghe relative all'accelerazione delle procedure. )) 7. Le regioni colpite dagli eventi calamitosi del 1993, del 1994 e del 1995 possono utilizzare le economie derivanti da fondi gia' loro assegnati con il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, con il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' con il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, per opere dipendenti dalle calamita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, nonche' per interventi che abbiano carattere di prevenzione anche in connessione con i piani di protezione civile.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", e' il seguente: "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142". - Il D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, reca: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994". - Il D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, reca: "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994". - Il D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, reca: "Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994". - Il testo dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni nonche' misure urgenti di protezione civile", e' il seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi: a) a seguito degli eccezionali eventi alluvionali nelle regioni: Basilicata il giorno 15 agosto 1995, Calabria dal 13 al 14 marzo 1995, Campania il 21 settembre 1995, Friuli-Venezia Giulia il 19 settembre 1995, Lazio dal 16 al 17 settembre 1995, Liguria dal 25 al 26 settembre 1995 ed il giorno 16 novembre 1995 e dal 4 al 6 ottobre 1995, Lombardia il 3 luglio 1995 e dal 12 al 14 settembre 1995, Puglia nei mesi di agosto, settembre e dicembre 1995, Sicilia dal 13 al 14 marzo 1995, il 31 luglio 1995 e nei giorni 13, 16 e 19 agosto 1995, Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e il 5 ottobre 1995 nonche' il 2 novembre 1995 e dal 24 al 27 dicembre 1995, Umbria dal 13 al 14 settembre 1995, Veneto dal 30 al 31 maggio 1995, Piemonte dal 16 al 18 maggio 1994 e dal 19 al 20 settembre 1995, Emilia-Romagna dal 22 al 26 dicembre 1995; nonche' a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nell'Agro sarnese-nocerino nei mesi di luglio e agosto 1995; b) a seguito degli eventi sismici verificatisi nel giorno 10 ottobre 1995 nelle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia e nel giorno 30 settembre 1995 nella regione Puglia; c) a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nei giorni 14 e 15 ottobre 1995 nel comune di Camaiore (Lucca); c-bis) a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi dal giorno 1 marzo 1995 e tuttora in atto nel comune di Civitacampomarano in provincia di Campobasso; c-ter) a seguito della situazione di eccezionale attivita' di aggressione del mare e del conseguente fenomeno erosivo verificatosi sulla costa abruzzese nel dicembre 1995. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel 1995, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite".