IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  D'intesa con il Ministro dell'ambiente;
  Vista  la  legge  5  gennaio  1994,  n. 36, recante disposizioni in
materia di risorse idriche;
  Visto, tra l'altro, il capo II della stessa  legge  che  disciplina
l'organizzazione,  le  forme  e le modalita' di gestione del servizio
idrico integrato;
  Visto, in particolare,  l'art.  13  della  citata  legge  che,  nel
fissare  i  parametri  per  la  determinazione  della  tariffa, quale
corrispettivo del servizio idrico integrato, dispone che il  Ministro
dei  lavori  pubblici,  d'intesa  con  il  Ministro dell'ambiente, su
proposta del Comitato di vigilanza di cui  all'art.  21,  sentite  le
autorita'  di  bacino  di  rilievo  nazionale  nonche'  la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  elabori un metodo normalizzato per
definire  le  componenti  di  costo  e  determinare  la  tariffa   di
riferimento;
  Considerato, altresi', che:
   la   tariffa   di   riferimento   costituisce   la   base  per  la
determinazione della tariffa nonche' per  orientare  e  graduare  nel
tempo  gli  adeguamenti  tariffari  derivanti dall'applicazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36 e che per  le  successive  determinazioni
della tariffa stessa si terra' conto degli obiettivi di miglioramento
della  produttivita',  della  qualita'  del  servizio  e del tasso di
inflazione programmato;
   la tariffa e' determinata dagli enti locali ed  e'  applicata  dai
soggetti  gestori  nel  rispetto  della  convenzione  e  del relativo
disciplinare;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4  marzo
1996  con  il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1,
della legge n. 36/1994, sono stati, tra l'altro, fissati:
   i  criteri  per  la  gestione  del  servizio   idrico   integrato,
costituito   dall'insieme   dei   servizi   pubblici  di  captazione,
adduzione, distribuzione di acqua, ad usi civili, di fognatura  e  di
depurazione delle acque reflue;
   i  livelli  minimi  dei  servizi  che  devono  essere garantiti in
ciascun ambito territoriale ottimale di  cui  all'art.  8,  comma  1,
della  legge n. 36 del 1994, nonche' i criteri e gli indirizzi per la
gestione dei  servizi  di  approvvigionamento,  di  captazione  e  di
accumulo per usi diversi da quello potabile;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 27
gennaio  1994,  recante  principi  sull'erogazione  dei  servizi   di
pubblica utilita';
  Vista  la  proposta  31  luglio  1995 del Comitato per la vigilanza
sull'uso delle risorse idriche;
  Viste le indicazioni in materia di  politica  tariffaria  contenute
nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1996;
  Visti  i  pareri  espressi  dalle  autorita'  di  bacino di rilievo
nazionale    con    deliberazioni    dei    comitati    istituzionali
rispettivamente in data 23 gennaio 1996 per l'Autorita' di bacino del
Tevere,   in  data  29  gennaio  1996  per  le  Autorita'  di  bacino
dell'Isonzo-Tagliamento-Livenza-Piave-Brenta-Bacchiglione, dell'Arno,
dell'Adige,  del  Liri-Garigliano-Volturno ed in data 5 febbraio 1996
per l'Autorita' di bacino del Po;
  Considerato che, in  vista  dell'esame  della  proposta  di  metodo
tariffario da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
regione Piemonte, quale  capofila  delle  regioni  e  delle  province
autonome, ha espresso osservazioni e proposto emendamenti con nota 23
aprile 1996, n. 378, in ordine alla predetta proposta;
  Considerato che il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche,  con  delibera  del  3  luglio  1996,  ha  ritenuto di dover
esprimere le  proprie  valutazioni  sulle  proposte  di  modifica  ed
integrazioni  contenute  nei  pareri  sopra  descritti e di suggerire
ulteriori perfezionamenti al metodo a suo tempo presentato;
  Viste le osservazioni, formulate dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici con voto n. 238 reso nell'adunanza  dell'assemblea  generale
del  19  luglio  1996,  parzialmente  recepite  in  sede  di riunioni
tecniche tenutesi presso la segreteria  delle  Conferenza  permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano;
  Vista l'intesa con il Ministro dell'ambiente espressa con  nota  31
luglio 1996, prot. n. GAB/96/11451;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, espresso nella riunione del 1 agosto 1996;
  Ritenuto   che   la   proposta   di   metodo  normalizzato  per  la
determinazione della  tariffa  di  riferimento  del  servizio  idrico
integrato  elaborata  dal  Comitato  per  la vigilanza sull'uso delle
risorse  idriche  possa  essere  approvata  con   le   modifiche   ed
integrazioni  di  cui  al parere espresso dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano nella riunione del 1 agosto 1996;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  E'  approvato  il  metodo  normalizzato  per  la  definizione delle
componenti di costo e la determinazione della tariffa di  riferimento
del  servizio  idrico integrato che, allegato al presente decreto, ne
costituisce parte integrante.
   Roma, 1 agosto 1996
                                               Il Ministro: DI PIETRO
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1996
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 79