Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta A tutte le amministrazioni provinciali A tutti i comuni A tutte le comunita' montane e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Cassa depositi e prestiti Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'Amministrazione civile dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica 1. Premessa. L'art. 15 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, ha previsto l'assegnazione ai comuni alle province ed alle comunita' montane di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dal 1993 e per gli anni successivi dagli enti stessi per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. Cio' con riferimento alla disciplina sulle aspettative sindacali contenuta all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333. E' previsto che alla copertura della spesa si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. E', infine, stabilito che in caso di insufficienza della citata quota d'imposta il contributo e' ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Il citato sistema di finanziamento della spesa sostituisce integralmente quello precedente basato sull'utilizzazione del fondo annuale di solidarieta' alimentato dalle quote a carico di ciascun ente. 2. Criteri e modalita' di concessione del contributo erariale. La nuova normativa prevede che l'onere in questione e' finanziato con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali. Detta quota, versata dalle amministrazioni provinciali in un conto aperto presso il Ministero del tesoro viene annualmente accreditata dal citato dicastero sul capitolo 1601 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero relativo alla competenza dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro il corrente esercizio finanziario, pertanto, sara' accreditata sul cennato capitolo la quota della citata imposta relativa al 1995. Sulla base della quota gia' accreditata lo scorso anno, relativa al 1994 - gia' distribuita agli enti locali con criteri perequativi a norma del comma 2 del citato art. 6 del decreto-legge n. 66, del 1989 - puo' prevedersi che l'ammontare della somma da accreditare si aggirera' intorno ai 60 miliardi. Al momento, lo scrivente non e' in grado di conoscere se tale stanziamento sara' sufficiente per provvedere al finanziamento della intera spesa relativa alla concessione delle aspettative sindacali degli anni 1993, 1994 e 1995 o se potra' provvedersi in una prima fase in proporzione alla somma disponibile. Poiche' e' indispensabile impegnare i fondi sul citato capitolo 1601 entro il corrente esercizio per poter provvedere al relativo pagamento nell'anno 1997, e' necessario conoscere con urgenza gli importi da impegnare in favore di ciascun ente che dovranno, pertanto essere tempestivamente comunicati dagli enti stessi distinti per esercizio finanziario a partire dal 1993 e fino al 1995. E' stato, pertanto, predisposto l'unito modello di certificato per la richiesta del contributo da parte di tutti gli enti locali interessati compresi quelli che in varie forme hanno gia' prodotto richiesta di finanziamento dell'onere con l'utilizzazione del fondo di solidarieta' di cui sopra. 3. Certificazione da produrre per ottenere il contributo. Nel certificato gli enti debbono indicare gli elementi informativi del personale interessato, l'ammontare del trattamento economico annuo spettante a ciascun dipendente cui e' stata concessa l'aspettativa sindacale comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente, il periodo relativo all'anno di riferimento della richiesta per il quale e' stata concessa l'aspettativa sindacale nonche' l'ammontare del contributo richiesto. Dovra' compilarsi un certificato per ciascun esercizio finanziario dal 1993 al 1995. I certificati dovranno essere trasmessi con urgenza perche' come gia' precisato, questo Ministero dovra' impegnare i fondi entro il corrente esercizio finanziario, indicando per ciascun ente locale la somma dovuta. E', pertanto, necessario che gli enti provvedano a trasmettere i certificati alla prefettura competente per territorio entro il termine del 31 ottobre 1996. E' il caso di precisare che eventuali ritardi nella trasmissione dei certificati possono comportare l'esclusione dell'ente dal pagamento del contributo in quanto sara' possibile l'erogazione dei fondi solo in favore degli enti elencati nel decreto di impegno dei fondi sul competente capitolo del bilancio dello Stato. 4. Adempimenti delle prefetture. Le prefetture dovranno consegnare agli enti locali copia della presente circolare e dell'allegato modello preferibilmente a seguito di una riunione di servizio con invito a provvedere all'invio dei certificati entro il termine del 31 ottobre 1996. Le prefetture stesse provvederanno a trasmettere a questo Ministero i certificati stessi in un unico plico entro il 10 novembre 1996. Sara' gradito un cenno di riscontro e di adempimento. Il direttore generale dell'Amministrazione civile GELATI