IL SUB-COMMISSARIO
            per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996
  (Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449
del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)
 Vista  l'ordinanza  della  Presidenza  dei  Consiglio  dei Ministri,
Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno  1996  con
la  quale  il  presidente  della  giunta  regionale e' stato nominato
commissario  delegato  per  gli  interventi  conseguenti  gli  eventi
alluvionali del 19 giugno 1996;
 Vista  l'ordinanza n. 4 del 28 giugno 1996 con il  quale l'assessore
alla presidenza Paolo Fontanelli e'  nominato  sub-commissario  della
gia'  citata  ordinanza  n. 2449/1996 attribuendo al medesimo tutti i
poteri amministrativi e tecnici concernente gli atti di  urgenza,  da
esercitare tramite proprie ordinanze;
 Visto  in particolare l'art. 3 dell'ordinanza del Dipartimento della
protezione civile n. 2449 del 25 giugno  1996,  che  prevede  che  il
commissario   predisponga   un   piano   di  interventi,  di  cui  il
Dipartimento della protezione civile prende atto  e  che  tale  piano
puo'  essere  rimodulato  in  conseguenza  di ulteriori accertamenti,
ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento protezione
civile;
 Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996
e' stato approvato il piano in questione e che,  in  data  17  luglio
1996,  il  Dipartimento  della  protezione  civile  ha  comunicato la
relativa presa d'atto;
 Considerato altresi' che con ordinanza commissariale n.  17  del  26
luglio   1996   e'   stata  approvata  una  integrazione  e  parziale
rimodulazione del piano, anche  in  adeguamento  a  quanto  richiesto
nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della
protezione civile;
 Considerato   che   il   Dipartimento  della  protezione  civile  ha
comunicato la propria presa d'atto in data 1 agosto 1996;
 Considerato che con ordinanza commissariale n. 61  del  9  settembre
1996  e'  stata  approvata  una  seconda  rimodulazione  del piano di
interventi;
 Rilevato che l'attuazione degli  interventi  previsti  nel  piano  e
nella  sua  integrazione  e parziale rimodulazione sono attuati dagli
enti ivi specificati, in conformita' al  disciplinare  approvato  con
ordinanza  commissariale  n.  14  del 19 luglio 1996, successivamente
integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;
 Visto in particolare il punto  2.8  del  suddetto  disciplinare  che
prevede   che  il  commissario  delegato  prenda  atto  dei  progetti
approvati dagli enti attuatori;
 Considerato che tale presa d'atto ha la finalita' di  verificare:
  l'inserimento delle  eventuali  direttive  tecniche  formulate  dal
commissario ai sensi del punto 2.2. dell'ordinanza n. 14/1996;
  il   rispetto   della  quota  massima  prevista  per  le  spese  di
progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilita' di  cui
al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996;
 Rilevato che nel piano e' stato incluso il seguente intervento:
  -  comune di Stazzema - Sistemazione Strada di Pruno, per l'importo
di lire 90.000.000;
 Visto il progetto presentato dal comune di Stazzema - ente attuatore
- approvato dalla giunta municipale  con  atto  n.  285  in  data  10
settembre 1996;
 Ritenuto di dover prendere atto del progetto in  questione; Ordina:
 1. Di prendere atto del progetto "Opere di sistemazione delle strade
comunali  di  Pruno"  predisposto  dal  comune  di  Stazzema  -  ente
attuatore - ai sensi e per  gli  effetti  di  cui  all'ordinanza  del
Dipartimento  della  protezione  civile  n. 2449/1996 e all'ordinanza
commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:
 A) Importo dei lavori a base d'asta                L.  66.164.000
 B) Somme a disposizione per:
  b.1) per IVA 19%                                  "   12.571.160
  b.2) per spese tecniche                           "   10.820.842
  b.3) per imprevisti ed arrotondamenti             "      443.998
                                                   _________________
                 Importo totale di progetto . . .    L. 90.000.000
 2. Il comune  provvedera',  in  sede  di  ridefinizione  del  quadro
economico,  a riportare le spese tecniche nel limite del 10% previsto
dal punto 2.3 dell'ordinanza n. 14/1996.
 3. La prosecuzione del procedimento di attuazione  del  progetto  e'
subordinata  alla  acquisizione  dei  pareri  favorevoli  degli  enti
previsti dal vigente ordinamento.
 4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza e'  effettuata  ai
fini delle verifiche specificate nelle premesse.
  Firenze, 13 settembre 1996 Il sub-commissario: Fontanelli