IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Visti in particolare l'art. 2, comma 1, lettera c), e l'art. 3, comma 2, lettera c), di detto testo unico, che demandano al Ministero della sanita' la determinazione degli indirizzi per la raccolta e la elaborazione dei dati relativi alle dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope, e in particolare il compito di provvedere alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonche' al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attivita' di recupero e prevenzione messe in atto; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 3 agosto 1993 "Linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di alcooldipendenza", in cui e' prevista, tra l'altro, la rilevazione dei dati statistici ed epidemiologici relativi alla attivita' delle equipes per l'alcooldipendenzada costituirsi nell'ambito dei diversi presidi o servizi delle unita' sanitarie locali; Considerato che in detto decreto viene altresi' stabilito che le regioni definiscano un sistema informativo di raccolta dati sull'andamento dell'alcooldipendenza nel proprio ambito territoriale, assicurando i flussi nazionali previsti dalla normativa vigente; Tenuto conto della documentazione elaborata nell'ambito di un gruppo di lavoro tecnico di funzionari ministeriali e regionali all'uopo costituito presso il competente ufficio del Ministero della sanita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984 relativo alla rilevazione dei dati di attivita' nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 luglio 1996; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dall'anno 1997 le regioni e le province autonome raccolgono entro il 31 gennaio di ciascun anno le informazioni rilevate, con riferimento all'anno precedente, dalle aziende U.S.L e aziende Ospedali secondo i modelli allegati denominati ALC. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 che formano parte integrante del presente decreto, conformemente alle modalita' di compilazione in calce agli stessi indicate. 2. A decorrere dalla stessa data le regioni e province autonome provvedono entro il 31 gennaio di ciascun anno alla rilevazione delle informazioni, con riferimento all'anno precedente, secondo il modello ALC. 08 A-B-C-D, che fa parte integrante del presente decreto. Le regioni provvedono altresi' a fornire le informazioni relative ai bacini di utenza di cui al modello ALC. 01.