IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309,  con  il  quale e' stato approvato il testo unico delle leggi in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza;
  Visti in particolare l'art. 2, comma 1, lettera  c),  e  l'art.  3,
comma 2, lettera c), di detto testo unico, che demandano al Ministero
della  sanita' la determinazione degli indirizzi per la raccolta e la
elaborazione dei dati relativi alle dipendenze da alcool  e  sostanze
stupefacenti  e psicotrope, e in particolare il compito di provvedere
alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al numero dei servizi
pubblici e privati attivi nel settore dell'alcool, ai  contributi  ad
essi  singolarmente erogati, nonche' al numero degli utenti assistiti
ed ai risultati conseguiti nelle attivita' di recupero e  prevenzione
messe in atto;
  Visto  il  decreto del Ministro della sanita' in data 3 agosto 1993
"Linee di indirizzo per la prevenzione,  la  cura,  il  reinserimento
sociale    e    il   rilevamento   epidemiologico   in   materia   di
alcooldipendenza", in cui e' prevista, tra  l'altro,  la  rilevazione
dei  dati  statistici ed epidemiologici relativi alla attivita' delle
equipes per l'alcooldipendenzada costituirsi nell'ambito dei  diversi
presidi o servizi delle unita' sanitarie locali;
  Considerato  che  in  detto decreto viene altresi' stabilito che le
regioni  definiscano  un  sistema  informativo   di   raccolta   dati
sull'andamento dell'alcooldipendenza nel proprio ambito territoriale,
assicurando i flussi nazionali previsti dalla normativa vigente;
  Tenuto  conto  della  documentazione  elaborata  nell'ambito  di un
gruppo di lavoro  tecnico  di  funzionari  ministeriali  e  regionali
all'uopo  costituito presso il competente ufficio del Ministero della
sanita';
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  17
maggio   1984   relativo  alla  rilevazione  dei  dati  di  attivita'
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
16 luglio 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dall'anno 1997 le regioni  e  le  province  autonome
raccolgono  entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno le informazioni
rilevate, con riferimento all'anno precedente, dalle aziende U.S.L  e
aziende  Ospedali  secondo i modelli allegati denominati ALC. 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07 che formano parte integrante del presente decreto,
conformemente alle modalita' di compilazione  in  calce  agli  stessi
indicate.
  2.  A  decorrere  dalla  stessa data le regioni e province autonome
provvedono entro il 31 gennaio di ciascun anno alla rilevazione delle
informazioni, con riferimento all'anno precedente, secondo il modello
ALC. 08 A-B-C-D, che fa parte integrante del presente decreto.
  Le regioni provvedono altresi' a fornire le  informazioni  relative
ai bacini di utenza di cui al modello ALC. 01.