AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Per far fronte all'insorgenza di malattie infettive e diffusive degli animali e per ogni emergenza che comporti rischi per la salute pubblica nel campo veterinario, alimentare e dei trattamenti fitosanitari (( o che comporti rischi per il benessere degli animali da allevamento, )) in adempimento anche ad obblighi comunitari ed internazionali, il Ministero della sanita': a) qualora non sia possibile provvedere con dipendenti di ruolo, utilizza veterinari, farmacisti e chimici con incarichi individuali a tempo determinato e revocabili, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, e successive modiflcazioni, e provvedendo con i compensi stabiliti dal decreto del Ministro della sanita' in data 7 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988, e successive modificazioni; b) organizza ed impiega le unita' di crisi, previste dalle norme nazionali e comunitarie, nonche' i centri nazionali di referenza; c) provvede alla specifica formazione del personale.
Riferimenti normativi: - Il D.P.R. n. 254/1985 reca: "Attuazione della direttiva (CEE), n. 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734". - Il D.M. 7 ottobre 1987 reca: "Determinazione della misura dei compensi spettanti ai veterinari coadiutori, di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, operanti negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna (principali e/o dipendenti)".