AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Per far fronte all'insorgenza di malattie infettive e diffusive
degli animali e per ogni emergenza che comporti rischi per la  salute
pubblica   nel   campo  veterinario,  alimentare  e  dei  trattamenti
fitosanitari (( o che comporti rischi per il benessere degli  animali
da  allevamento,  ))  in  adempimento anche ad obblighi comunitari ed
internazionali, il Ministero della sanita':
    a) qualora non sia possibile provvedere con dipendenti di  ruolo,
utilizza veterinari, farmacisti e chimici con incarichi individuali a
tempo  determinato  e  revocabili, secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 8  maggio  1985,  n.  254,  e
successive  modiflcazioni, e provvedendo con i compensi stabiliti dal
decreto del Ministro della sanita' in data 7 ottobre 1987, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del  25  gennaio  1988,  e  successive
modificazioni;
    b)  organizza ed impiega le unita' di crisi, previste dalle norme
nazionali e comunitarie, nonche' i centri nazionali di referenza;
    c) provvede alla specifica formazione del personale.
 
           Riferimenti normativi:
             -  Il  D.P.R.  n.  254/1985  reca:   "Attuazione   della
          direttiva  (CEE), n. 83/643, relativa alla agevolazione dei
          controlli fisici  e  delle  formalita'  amministrative  nei
          trasporti  di  merci  tra Stati membri previsto dall'art. 1
          della legge 29 ottobre 1984, n. 734".
             - Il D.M. 7 ottobre  1987  reca:  "Determinazione  della
          misura  dei compensi spettanti ai veterinari coadiutori, di
          cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
          8 maggio 1985, n. 254, operanti negli uffici veterinari  di
          confine,  porto, aeroporto e dogana interna (principali e/o
          dipendenti)".