Agli assessori alla sanita'  delle
                                  regioni    e   province   autonome,
                                  servizi veterinari
                                  Ai   responsabili    dei    servizi
                                  veterinari delle regioni e province
                                  autonome
                                  Ai   commissari  di  Governo  nelle
                                  regioni  a  statuto   ordinario   e
                                  speciale
                                  Ai    direttori    degli   istituti
                                  zooprofilattici sperimentali
                                  Agli    uffici    veterinari    del
                                  Ministero  della  sanita'  per  gli
                                  adempimenti CEE
                                  Agli uffici veterinari di  confine,
                                  porto, aeroporto e dogana interna
                                  Al   Comando   carabinieri  per  la
                                  sanita'
                                  Al    Ministero    delle    risorse
                                  agricole,  alimentari e forestali -
                                  Direzione generale delle  politiche
                                  comunitarie   e   internazionali  -
                                  Direzione generale delle  politiche
                                  agricole     ed     agroindustriali
                                  nazionali
                                  Al Ministero dell'interno
                                  Al Ministero delle finanze
                                  All'A.I.M.A.
                                  Alla   Confederazione   coltivatori
                                  diretti
                                  Alla Confagricoltori
                                  All'A.I.A.
                                  All'Uniceb
                                  Alla Copagri
                                  All'Assocarni
                                  All'Assalzoo
                                  All'Assica
                                  All'A.N.A.S.
                                  All'Associazione    italiana    dei
                                  mercati di bestiame
 Con il decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile  1996,  n.
317, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
138  del  14  giugno  1996,  viene  attuata  la  direttiva 92/102/CEE
relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.
  Il predetto decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  317/1996
introduce  una  identificazione  univoca  degli  animali della specie
bovina,  bufalina,  suina,  ovina  e  caprina  che  e'  il  punto  di
riferimento  per  l'espletamento  di piu' attivita' istituzionali, in
primo luogo quelle di carattere sanitario che  competono  ai  servizi
veterinari   ufficiali,  ma  anche  quelle  di  carattere  zootecnico
relative agli interventi di sostegno agli  allevatori,  e  quelle  di
repressione dei reati di frode ed abigeato.
  Cio'  comporta,  evidentemente,  la fruizione dei dati che derivano
dall'applicazione  del  regolamento   anche   da   parte   di   altre
amministrazioni,  ma  anche  la  necessita'  di  fornire  un servizio
qualificato ed efficiente agli allevatori.
  E' da sottolineare che  sull'anagrafe  del  patrimonio  zootecnico,
condotta  in modo efficiente e moderno, potranno essere innestate, in
quanto   vi   trovano   la   base   essenziale,   le   attivita'   di
epidemiosorveglianza   veterinaria   e  la  migliore  gestione  della
movimentazione degli animali.
  Di seguito vengono forniti gli elementi chiarificatori del disposto
legislativo e  gli  indirizzi  tecnici  per  la  pratica  e  uniforme
attuazione,  sul  territorio  nazionale,  del complesso sistema della
identificazione degli animali che, e' appena il  caso  di  ricordare,
deve essere avviato con la necessaria urgenza e priorita'.
                 IL CODICE IDENTIFICATIVO DI AZIENDA
  Per  tutte  le  strutture  che  rientrano  nella definizione di cui
all'art. 1, comma 5, lettera b (azienda) del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  aprile  1996,  n. 317, deve essere attivata la
procedura che consenta alle stesse l'attribuzione  di  un  numero  di
codice  identificativo  alfanumerico  composto  da  8 cifre (3 cifre:
codice ISTAT del comune ove e' ubicata l'azienda,  2  lettere:  sigla
della  provincia, 3 cifre: numero progressivo assegnato all'azienda).
L'attribuzione di tale codice avviene da parte dei servizi veterinari
della azienda U.S.L. competente per territorio.
  Il suddetto codice costituisce il mezzo attraverso il  quale  viene
istituito  presso  ogni  azienda  U.S.L.  il sistema di registrazione
(elenco)  delle  aziende  e  sul  quale  si  basa  la  procedura   di
identificazione  degli  animali (definizione art. 1, comma 5, lettera
a). Infatti il codice di azienda e' parte integrante  del  codice  di
identificazione  del  singolo  capo,  laddove previsto, e costituisce
l'elemento di connessione tra le  informazioni  di  cui  all'art.  2,
comma  1 (elenco delle aziende), depositate presso le aziende U.S.L.,
ed il Registro di azienda di cui all'art. 3.
  Le aziende  U.S.L.  provvedono  ad  inviare  al  S.I.A.N.  (Sistema
informativo  agricolo  nazionale)  via  Sabatino  Gianni, 121 - 00156
Roma, l'elenco delle aziende entro il 15 ottobre 1996.
  Il codice di identificazione dell'azienda e' quindi attribuito alla
singola struttura  definita  dai  parametri  relativi  all'ubicazione
territoriale e dalle informazioni di cui all'art. 2, primo comma.
  Il  suddetto  codice  e' univoco e non ripetibile indipendentemente
dalle specie allevate o detenute presso le aziende.
  Nel caso si tratti di  azienda  che  effettua  la  transumanza,  la
registrazione  e  l'assegnazione  del codice di identificazione viene
effettuata dalla azienda U.S.L. che ha la competenza  sul  territorio
ove  e' ubicata la sede fissa dell'azienda (ovvero la sede in cui gli
animali trascorrono il periodo invernale o autunnale).  Nel  caso  di
aziende  che  effettuano  la  transumanza prive di una qualsiasi sede
fissa (pascolo vagante) o di  allevamento  costantemente  allo  stato
brado si fa riferimento al comune ove il responsabile dell'azienda ha
stabilito l'effettivo domicilio.
  In   particolare,   il   responsabile   dell'azienda,  inteso  come
proprietario  o  responsabile  di  qualsiasi  stabilimento  agricolo,
costruzione  allevamento  all'aria  aperta  (es.: allo stato brado) o
altro luogo, comprese stalle di sosta e mercati, in cui  gli  animali
sono  tenuti,  allevati  o  commercializzati,  dovra'  richiedere  ai
servizi veterinari  della  azienda  U.S.L.  competente,  entro  venti
giorni  dall'inizio  dell'attivita',  l'attribuzione  di un codice di
identificazione aziendale (art. 2, comma 2).
  Ai fini della registrazione  delle  aziende  i  servizi  veterinari
delle  aziende  U.S.L.  predispongono  un modello per la richiesta di
attribuzione del codice (vedasi il facsimile  allegato  1)  che  deve
contenere, oltre alle informazioni minime di cui all'art. 2, comma 1,
del regolamento n. 317/1996 anche le seguenti informazioni:
    a) qualora il responsabile di azienda di cui all'art. 2, comma 1,
lettera  e),  sia  diverso  dal  detentore  degli animali di cui alla
precedente lettera dello stesso comma dovranno essere raccolti i dati
relativi al domicilio, alla  residenza,  al  codice  fiscale  e  alla
partita I.V.A.;
    b)  le  coordinate  geografiche  dell'azienda:  tale  dato verra'
registrato, ove gia' disponibile, in particolare quando l'azienda  e'
situata in aree ove risultano in attivita' osservatori epidemiologici
regionali veterinari o ne e' prevista l'istituzione;
    c)  la  tipologia  prevalente  degli  animali presenti in azienda
(vedasi allegato  2  per  le  definizioni  applicabili  alle  diverse
categorie di animali) nonche' la consistenza numerica;
    d)  deve  essere  indicato  se  trattasi di azienda transumante o
stanziale oppure a pascolo vagante;
    e) nel caso di azienda suinicola deve essere indicato se trattasi
di azienda aderente ad un consorzio di tutela della denominazione  di
origine   dei   prosciutti,   ufficialmente  riconosciuto  e  il  cui
disciplinare preveda la marcatura delle cosce dei suini con il codice
di identificazione dell'azienda.
  Le informazioni  contenute  nella  richiesta  di  attribuzione  del
codice  aziendale  sono  le  medesime  che devono risultare anche sul
frontespizio del registro aziendale, pertanto il modello di richiesta
potra' essere realizzato in modo da costituire lo stesso frontespizio
del registro aziendale.
  Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 5, sono  esonerati
dalla  richiesta  di  attribuzione  del codice aziendale anche quelle
aziende  che  sono  gia'  attualmente  registrate  presso  i  servizi
veterinari  delle  aziende U.S.L. in funzione dei piani di profilassi
delle  malattie  infettive.  Anche  in  questo   caso   il   servizio
veterinario  provvede  all'attribuzione  d'ufficio di detto codice in
modo tale  che  il  codice  aziendale  sia  univoco  e  non  ripetuto
indipendentemente dalle specie allevate.
  Si  ricorda che il codice, precedentemente assegnato ad aziende che
hanno cessato l'attivita', potra' essere riutilizzato dopo  tre  anni
dalla comunicazione alla azienda U.S.L. di cessazione dell'attivita'.
IL DETENTORE DEGLI ANIMALI (art. 1, comma 5, lettera c) (qualsiasi
   persona  fisica  o  giuridica  responsabile  anche temporaneamente
   degli animali).
  Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.  317,
individua  nella  figura  del  detentore  degli  animali  la  persona
giuridicamente  responsabile  degli  adempimenti  previsti  ai   fini
dell'identificazione  e  della  registrazione  del  bestiame eccezion
fatta per i punti in cui viene specificatamente  indicata  la  figura
del  responsabile dell'azienda (ad esempio art. 2, comma 2: richiesta
di attribuzione del codice di identificazione aziendale).
  Al  detentore  fanno  riferimento  piu'  codici  aziendali  qualora
quest'ultimo risulti  responsabile  di  animali  tenuti,  allevati  o
commercializzati   in   strutture  che  hanno  differenti  ubicazioni
territoriali. Inoltre il detentore e' responsabile della compilazione
di piu' registri aziendali quando detiene,  alleva  o  commercializza
animali appartenenti a specie differenti.
  Ai    fini    dell'identificazione   del   detentore   al   momento
dell'assegnazione del codice di azienda, deve esserne registrata  sia
la partita I.V.A. sia il codice fiscale quando entrambi disponibili.
                        IL REGISTRO AZIENDALE
                              (Art. 3)
  Il  registro  di azienda, per essere valido ai fini del decreto del
Presidente della Repubblica n. 317/1996 deve  recare  sia  il  timbro
dell'A.S.L.  competente  sia  la  sigla del responsabile del servizio
veterinario o del veterinario ufficiale delegato.
  Nelle zone  geografiche  particolarmente  disagiate,  e'  cura  dei
servizi  veterinari  attuare  procedure  applicative che agevolino la
vidimazione dei registri  ivi  compresa  la  consegna  da  parte  del
detentore  degli  animali e la restituzione da parte dei servizi allo
stesso.
  Il registro deve contenere almeno le informazioni di cui ai modelli
allegati 3, 4 e 5 (e prevedere lo spazio per le eventuali annotazioni
da parte dei veterinari  ufficiali  e  di  altre  persone  incaricate
ufficialmente  dal  Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari e
forestali  (ad  esempio  per  il  controllo  del  regime  dei   premi
zootecnici).
  In particolare deve essere previsto lo spazio sufficiente per:
    a) la data dell'ispezione e la firma dell'esecutore del controllo
ufficiale;
    b) eventuali annotazioni.
  Il  registro  di  azienda  potra' integrarsi ed essere unificato ad
altri sistemi di registrazione anche  informatizzati  gia'  esistenti
nelle   aziende  a  condizione  che  vi  siano  riportate  almeno  le
informazioni previste dai modelli allegati alla presente circolare  e
dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.
  La  vidimazione  del registro non sara' necessaria qualora esistano
gia' dei registri  istituiti  per  altri  fini  ufficiali  sempreche'
contengano   le  informazioni  previste  negli  allegati.  I  servizi
veterinari delle A.S.L. avranno cura di tenere annotati il numero dei
registri via via vidimati ai singoli detentori e di cui  hanno  preso
visione,  nonche'  il numero delle pagine di cui sono costituiti e la
data della vidimazione.
  Qualora si tratti di registri informatizzati e con relativa  stampa
dei  dati  non  e'  necessaria la vidimazione da parte dei veterinari
della azienda U.S.L. competente di tutte le  pagine  stampate  quando
per  la  stampa  vengono  utilizzati  moduli continui preventivamente
timbrati e vidimati pagina per pagina da  altro  ente  ufficiale  (ad
esempio per fini fiscali).
  Ogni  detentore  e'  responsabile della registrazione degli animali
sul registro aziendale: le  informazioni  riportate  dovranno  essere
conformi  a  quanto  previsto  all'art.  3, commi 2, 3 e 4, a seconda
delle specie detenute.
  Il  tempo di tre giorni previsto per la registrazione delle nascite
o delle introduzioni di animali  della  specie  bovina  sul  registro
aziendale  viene  calcolato a decorrere dalla data di marchiatura del
capo. Si precisa inoltre che la marchiatura deve  avvenire  prima  di
qualsiasi  movimentazione dell'animale e comunque entro trenta giorni
dalla nascita per bovini e bufalini, settanta per i suini e  sessanta
per ovini e caprini.
  Per  quanto  riguarda gli ovini ed i caprini destinati direttamente
ad un impianto di macellazione prima dei  sessanta  giorni  di  eta',
l'esenzione   dall'identificazione  deve  intendersi  come  esenzione
dall'identificazione individuale ai sensi del decreto del  Presidente
della  Repubblica n. 317/1996; sono in ogni caso fatte salve le norme
relative all'identificazione ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.
286/1994.
  Qualora  il proprietario degli animali sia differente dal detentore
sara' necessario indicare sul registro aziendale  i  riferimenti  del
primo (estremi anagrafici).
  Nei  mercati il responsabile, che e' solo temporaneamente detentore
degli animali, puo' utilizzare copia del documento di identificazione
di cui all'allegato 7, o del certificato  sanitario  che  scorta  gli
animali  durante  la  loro  movimentazione e del modello 4 come parte
integrante del  registro  aziendale  (decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 317/1996, art. 3, commi 8 e 9).
  Si  noti che l'utilizzo dei documenti di accompagnamento citati, in
sostituzione della compilazione del registro di azienda, e' possibile
esclusivamente nei mercati (decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 317/1996, art. 3, comma 9).
  Per  quanto  riguarda  le  stalle di sosta dei commercianti, il cui
esercizio e la cui vigilanza devono essere conformi a quanto previsto
all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.  320/1954,
non  e' possibile ricorrere alla suddetta procedura di registrazione:
la registrazione degli animali deve quindi avvenire  conformemente  a
quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
317/1996 come per tutte le altre tipologie di azienda.
  In ogni  tipologia  di  azienda  comunque  (stabilimenti  agricoli,
allevamenti  all'aria  aperta,  stalle  di  sosta,  mercati  ecc.)  i
documenti ufficiali di identificazione degli animali o i documenti di
scorta utilizzati per la loro movimentazione devono essere conservati
insieme  al  registro  di  azienda  per  un  periodo  di  5  anni   a
disposizione dell'autorita' competente (art. 3, comma 10).
  Il  registro  deve  essere  tenuto  presso  l'azienda.  Per  quanto
riguarda le aziende prive di qualsiasi sede fissa o alla stato brado,
il registro e' tenuto presso la  sede  dell'effettivo  domicilio  del
detentore degli animali.
  Per   la   registrazione   di   bovini  da  ingrasso,  identificati
individualmente con numeri di identificazione in ordine  progressivo,
potra'  essere  consentita  la  registrazione per gruppo indicando il
primo e l'ultimo  numero  della  partita,  facendo  riferimento  alla
documentazione  di  scorta.  L'utilizzo di tale procedura deve essere
concordato con il servizio veterinario competente per  territorio  ed
in  tale  caso  sul  registro  deve  essere  mantenuta  una  evidente
connessione tra le informazioni del carico e dello scarico  dei  capi
di bestiame appartenenti alla medesima partita.
  Inoltre  la  registrazione  dei  bovini deve avvenire mantenendo un
riferimento con i modelli  4  con  cui  sono  stati  movimentati  gli
animali e con i certificati di origine.
  Il  commercio  di  vitelli e di suini in forma di "tentata vendita"
ove consentito, comporta in ogni caso la presenza di un registro  con
tutti  gli  obblighi  che  ne  conseguono  ai  sensi  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 317/1996.
  I servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie  locali  devono
acquisire  i dati identificativi degli animali presenti in azienda al
momento  della  prima  applicazione   del   regolamento   (situazione
precedente) entro il 15 novembre 1996.
  Tali  dati  verranno trasmessi, su specifica richiesta, al S.I.A.N.
(Sistema informativo agricolo nazionale) via Sabatino Gianni,  121  -
00156 Roma.
  I   servizi  veterinari  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali,
recandosi presso le aziende nell'ambito delle attivita' di competenza
e comunque almeno con periodicita' semestrale, verificano la corretta
tenuta del registro di azienda; almeno una volta all'anno deve essere
effettuato un controllo della consistenza dell'allevamento che  sara'
utilizzata  ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe aziendale presso
l'azienda unita' sanitaria locale.
  Tali  adempimenti  sostituiscono  quelli  previsti  dalle  seguenti
norme:  decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, art. 3, commi 3 e
4, decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, art. 3, commi 4 e  5,
decreto  ministeriale  15 dicembre 1995, n. 592, art. 3, commi 4 e 5,
decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, art. 3, commi 6 e 7; dato
che nella sostanza trattasi di obblighi e disposizioni analoghe.
  Si ribadisce che la registrazione degli animali  deve  avvenire  su
registri  diversi  in  funzione delle specie allevate e quindi questo
adempimento puo' comportare la presenza di piu' registri  di  azienda
identificati con lo stesso numero di codice aziendale in relazione al
numero delle specie allevate.