Agli assessori alla sanita' delle regioni e province autonome, servizi veterinari Ai responsabili dei servizi veterinari delle regioni e province autonome Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario e speciale Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali Agli uffici veterinari del Ministero della sanita' per gli adempimenti CEE Agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna Al Comando carabinieri per la sanita' Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Al Ministero dell'interno Al Ministero delle finanze All'A.I.M.A. Alla Confederazione coltivatori diretti Alla Confagricoltori All'A.I.A. All'Uniceb Alla Copagri All'Assocarni All'Assalzoo All'Assica All'A.N.A.S. All'Associazione italiana dei mercati di bestiame Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 14 giugno 1996, viene attuata la direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali. Il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 introduce una identificazione univoca degli animali della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina che e' il punto di riferimento per l'espletamento di piu' attivita' istituzionali, in primo luogo quelle di carattere sanitario che competono ai servizi veterinari ufficiali, ma anche quelle di carattere zootecnico relative agli interventi di sostegno agli allevatori, e quelle di repressione dei reati di frode ed abigeato. Cio' comporta, evidentemente, la fruizione dei dati che derivano dall'applicazione del regolamento anche da parte di altre amministrazioni, ma anche la necessita' di fornire un servizio qualificato ed efficiente agli allevatori. E' da sottolineare che sull'anagrafe del patrimonio zootecnico, condotta in modo efficiente e moderno, potranno essere innestate, in quanto vi trovano la base essenziale, le attivita' di epidemiosorveglianza veterinaria e la migliore gestione della movimentazione degli animali. Di seguito vengono forniti gli elementi chiarificatori del disposto legislativo e gli indirizzi tecnici per la pratica e uniforme attuazione, sul territorio nazionale, del complesso sistema della identificazione degli animali che, e' appena il caso di ricordare, deve essere avviato con la necessaria urgenza e priorita'. IL CODICE IDENTIFICATIVO DI AZIENDA Per tutte le strutture che rientrano nella definizione di cui all'art. 1, comma 5, lettera b (azienda) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, deve essere attivata la procedura che consenta alle stesse l'attribuzione di un numero di codice identificativo alfanumerico composto da 8 cifre (3 cifre: codice ISTAT del comune ove e' ubicata l'azienda, 2 lettere: sigla della provincia, 3 cifre: numero progressivo assegnato all'azienda). L'attribuzione di tale codice avviene da parte dei servizi veterinari della azienda U.S.L. competente per territorio. Il suddetto codice costituisce il mezzo attraverso il quale viene istituito presso ogni azienda U.S.L. il sistema di registrazione (elenco) delle aziende e sul quale si basa la procedura di identificazione degli animali (definizione art. 1, comma 5, lettera a). Infatti il codice di azienda e' parte integrante del codice di identificazione del singolo capo, laddove previsto, e costituisce l'elemento di connessione tra le informazioni di cui all'art. 2, comma 1 (elenco delle aziende), depositate presso le aziende U.S.L., ed il Registro di azienda di cui all'art. 3. Le aziende U.S.L. provvedono ad inviare al S.I.A.N. (Sistema informativo agricolo nazionale) via Sabatino Gianni, 121 - 00156 Roma, l'elenco delle aziende entro il 15 ottobre 1996. Il codice di identificazione dell'azienda e' quindi attribuito alla singola struttura definita dai parametri relativi all'ubicazione territoriale e dalle informazioni di cui all'art. 2, primo comma. Il suddetto codice e' univoco e non ripetibile indipendentemente dalle specie allevate o detenute presso le aziende. Nel caso si tratti di azienda che effettua la transumanza, la registrazione e l'assegnazione del codice di identificazione viene effettuata dalla azienda U.S.L. che ha la competenza sul territorio ove e' ubicata la sede fissa dell'azienda (ovvero la sede in cui gli animali trascorrono il periodo invernale o autunnale). Nel caso di aziende che effettuano la transumanza prive di una qualsiasi sede fissa (pascolo vagante) o di allevamento costantemente allo stato brado si fa riferimento al comune ove il responsabile dell'azienda ha stabilito l'effettivo domicilio. In particolare, il responsabile dell'azienda, inteso come proprietario o responsabile di qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione allevamento all'aria aperta (es.: allo stato brado) o altro luogo, comprese stalle di sosta e mercati, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, dovra' richiedere ai servizi veterinari della azienda U.S.L. competente, entro venti giorni dall'inizio dell'attivita', l'attribuzione di un codice di identificazione aziendale (art. 2, comma 2). Ai fini della registrazione delle aziende i servizi veterinari delle aziende U.S.L. predispongono un modello per la richiesta di attribuzione del codice (vedasi il facsimile allegato 1) che deve contenere, oltre alle informazioni minime di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento n. 317/1996 anche le seguenti informazioni: a) qualora il responsabile di azienda di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), sia diverso dal detentore degli animali di cui alla precedente lettera dello stesso comma dovranno essere raccolti i dati relativi al domicilio, alla residenza, al codice fiscale e alla partita I.V.A.; b) le coordinate geografiche dell'azienda: tale dato verra' registrato, ove gia' disponibile, in particolare quando l'azienda e' situata in aree ove risultano in attivita' osservatori epidemiologici regionali veterinari o ne e' prevista l'istituzione; c) la tipologia prevalente degli animali presenti in azienda (vedasi allegato 2 per le definizioni applicabili alle diverse categorie di animali) nonche' la consistenza numerica; d) deve essere indicato se trattasi di azienda transumante o stanziale oppure a pascolo vagante; e) nel caso di azienda suinicola deve essere indicato se trattasi di azienda aderente ad un consorzio di tutela della denominazione di origine dei prosciutti, ufficialmente riconosciuto e il cui disciplinare preveda la marcatura delle cosce dei suini con il codice di identificazione dell'azienda. Le informazioni contenute nella richiesta di attribuzione del codice aziendale sono le medesime che devono risultare anche sul frontespizio del registro aziendale, pertanto il modello di richiesta potra' essere realizzato in modo da costituire lo stesso frontespizio del registro aziendale. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 5, sono esonerati dalla richiesta di attribuzione del codice aziendale anche quelle aziende che sono gia' attualmente registrate presso i servizi veterinari delle aziende U.S.L. in funzione dei piani di profilassi delle malattie infettive. Anche in questo caso il servizio veterinario provvede all'attribuzione d'ufficio di detto codice in modo tale che il codice aziendale sia univoco e non ripetuto indipendentemente dalle specie allevate. Si ricorda che il codice, precedentemente assegnato ad aziende che hanno cessato l'attivita', potra' essere riutilizzato dopo tre anni dalla comunicazione alla azienda U.S.L. di cessazione dell'attivita'. IL DETENTORE DEGLI ANIMALI (art. 1, comma 5, lettera c) (qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali). Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, individua nella figura del detentore degli animali la persona giuridicamente responsabile degli adempimenti previsti ai fini dell'identificazione e della registrazione del bestiame eccezion fatta per i punti in cui viene specificatamente indicata la figura del responsabile dell'azienda (ad esempio art. 2, comma 2: richiesta di attribuzione del codice di identificazione aziendale). Al detentore fanno riferimento piu' codici aziendali qualora quest'ultimo risulti responsabile di animali tenuti, allevati o commercializzati in strutture che hanno differenti ubicazioni territoriali. Inoltre il detentore e' responsabile della compilazione di piu' registri aziendali quando detiene, alleva o commercializza animali appartenenti a specie differenti. Ai fini dell'identificazione del detentore al momento dell'assegnazione del codice di azienda, deve esserne registrata sia la partita I.V.A. sia il codice fiscale quando entrambi disponibili. IL REGISTRO AZIENDALE (Art. 3) Il registro di azienda, per essere valido ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 deve recare sia il timbro dell'A.S.L. competente sia la sigla del responsabile del servizio veterinario o del veterinario ufficiale delegato. Nelle zone geografiche particolarmente disagiate, e' cura dei servizi veterinari attuare procedure applicative che agevolino la vidimazione dei registri ivi compresa la consegna da parte del detentore degli animali e la restituzione da parte dei servizi allo stesso. Il registro deve contenere almeno le informazioni di cui ai modelli allegati 3, 4 e 5 (e prevedere lo spazio per le eventuali annotazioni da parte dei veterinari ufficiali e di altre persone incaricate ufficialmente dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (ad esempio per il controllo del regime dei premi zootecnici). In particolare deve essere previsto lo spazio sufficiente per: a) la data dell'ispezione e la firma dell'esecutore del controllo ufficiale; b) eventuali annotazioni. Il registro di azienda potra' integrarsi ed essere unificato ad altri sistemi di registrazione anche informatizzati gia' esistenti nelle aziende a condizione che vi siano riportate almeno le informazioni previste dai modelli allegati alla presente circolare e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317. La vidimazione del registro non sara' necessaria qualora esistano gia' dei registri istituiti per altri fini ufficiali sempreche' contengano le informazioni previste negli allegati. I servizi veterinari delle A.S.L. avranno cura di tenere annotati il numero dei registri via via vidimati ai singoli detentori e di cui hanno preso visione, nonche' il numero delle pagine di cui sono costituiti e la data della vidimazione. Qualora si tratti di registri informatizzati e con relativa stampa dei dati non e' necessaria la vidimazione da parte dei veterinari della azienda U.S.L. competente di tutte le pagine stampate quando per la stampa vengono utilizzati moduli continui preventivamente timbrati e vidimati pagina per pagina da altro ente ufficiale (ad esempio per fini fiscali). Ogni detentore e' responsabile della registrazione degli animali sul registro aziendale: le informazioni riportate dovranno essere conformi a quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, a seconda delle specie detenute. Il tempo di tre giorni previsto per la registrazione delle nascite o delle introduzioni di animali della specie bovina sul registro aziendale viene calcolato a decorrere dalla data di marchiatura del capo. Si precisa inoltre che la marchiatura deve avvenire prima di qualsiasi movimentazione dell'animale e comunque entro trenta giorni dalla nascita per bovini e bufalini, settanta per i suini e sessanta per ovini e caprini. Per quanto riguarda gli ovini ed i caprini destinati direttamente ad un impianto di macellazione prima dei sessanta giorni di eta', l'esenzione dall'identificazione deve intendersi come esenzione dall'identificazione individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996; sono in ogni caso fatte salve le norme relative all'identificazione ai sensi del decreto legislativo n. 286/1994. Qualora il proprietario degli animali sia differente dal detentore sara' necessario indicare sul registro aziendale i riferimenti del primo (estremi anagrafici). Nei mercati il responsabile, che e' solo temporaneamente detentore degli animali, puo' utilizzare copia del documento di identificazione di cui all'allegato 7, o del certificato sanitario che scorta gli animali durante la loro movimentazione e del modello 4 come parte integrante del registro aziendale (decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, art. 3, commi 8 e 9). Si noti che l'utilizzo dei documenti di accompagnamento citati, in sostituzione della compilazione del registro di azienda, e' possibile esclusivamente nei mercati (decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, art. 3, comma 9). Per quanto riguarda le stalle di sosta dei commercianti, il cui esercizio e la cui vigilanza devono essere conformi a quanto previsto all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, non e' possibile ricorrere alla suddetta procedura di registrazione: la registrazione degli animali deve quindi avvenire conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 come per tutte le altre tipologie di azienda. In ogni tipologia di azienda comunque (stabilimenti agricoli, allevamenti all'aria aperta, stalle di sosta, mercati ecc.) i documenti ufficiali di identificazione degli animali o i documenti di scorta utilizzati per la loro movimentazione devono essere conservati insieme al registro di azienda per un periodo di 5 anni a disposizione dell'autorita' competente (art. 3, comma 10). Il registro deve essere tenuto presso l'azienda. Per quanto riguarda le aziende prive di qualsiasi sede fissa o alla stato brado, il registro e' tenuto presso la sede dell'effettivo domicilio del detentore degli animali. Per la registrazione di bovini da ingrasso, identificati individualmente con numeri di identificazione in ordine progressivo, potra' essere consentita la registrazione per gruppo indicando il primo e l'ultimo numero della partita, facendo riferimento alla documentazione di scorta. L'utilizzo di tale procedura deve essere concordato con il servizio veterinario competente per territorio ed in tale caso sul registro deve essere mantenuta una evidente connessione tra le informazioni del carico e dello scarico dei capi di bestiame appartenenti alla medesima partita. Inoltre la registrazione dei bovini deve avvenire mantenendo un riferimento con i modelli 4 con cui sono stati movimentati gli animali e con i certificati di origine. Il commercio di vitelli e di suini in forma di "tentata vendita" ove consentito, comporta in ogni caso la presenza di un registro con tutti gli obblighi che ne conseguono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996. I servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali devono acquisire i dati identificativi degli animali presenti in azienda al momento della prima applicazione del regolamento (situazione precedente) entro il 15 novembre 1996. Tali dati verranno trasmessi, su specifica richiesta, al S.I.A.N. (Sistema informativo agricolo nazionale) via Sabatino Gianni, 121 - 00156 Roma. I servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali, recandosi presso le aziende nell'ambito delle attivita' di competenza e comunque almeno con periodicita' semestrale, verificano la corretta tenuta del registro di azienda; almeno una volta all'anno deve essere effettuato un controllo della consistenza dell'allevamento che sara' utilizzata ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe aziendale presso l'azienda unita' sanitaria locale. Tali adempimenti sostituiscono quelli previsti dalle seguenti norme: decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, art. 3, commi 3 e 4, decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, art. 3, commi 4 e 5, decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, art. 3, commi 4 e 5, decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, art. 3, commi 6 e 7; dato che nella sostanza trattasi di obblighi e disposizioni analoghe. Si ribadisce che la registrazione degli animali deve avvenire su registri diversi in funzione delle specie allevate e quindi questo adempimento puo' comportare la presenza di piu' registri di azienda identificati con lo stesso numero di codice aziendale in relazione al numero delle specie allevate.