IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art.  2  del  regio  decreto  10  luglio  1924,  n.  1100,
concernente l'attribuzione ai Sottosegretari  di  Stato  di  funzioni
loro delegate dal Ministro;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista   la   legge   4   dicembre  1993,  n.  491,  concernente  il
riordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali  in   materia
agricola  e  forestale  e  l'istituzione  del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994,  n.
197,  concernente  il  regolamento recante norme per l'organizzazione
degli uffici del  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 giugno
1995, con il quale sono stati sciolti gli organi  di  amministrazione
dell'Azienda  di  Stato per gli interventi nel mercato agricolo ed e'
stato  nominato  un  commissario  straordinario  di  Governo  ed   il
successivo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 5 gennaio
1996, con il quale e' stata prorogata  la  durata  dell'incarico  del
suindicato commissario;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio
1996  con  il  quale  l'on.  Roberto  Borroni   e'   stato   nominato
Sottosegretario   di   Stato  alle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali;
  Ritenuta l'opportunita' di delegare alcune attribuzioni al predetto
Sottosegretario di Stato on. Roberto Borroni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:
   1) gli atti di particolare rilevanza politica,  amministrativa  ed
economica;
   2) gli atti normativi e regolamentari;
   3) le circolari contenenti direttive generali;
   4) le risposte a quesiti su questioni di principio;
   5)  gli  atti  inerenti  alla programmazione nazionale nel settore
agricolo  e  forestale  e  l'assegnazione  delle   relative   risorse
finanziarie;
   6)  la  controfirma  dei decreti del Presidente della Repubblica e
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   7) i rapporti  con  gli  organi  costituzionali  o  ausiliari  del
Governo;
   8)  gli  atti  che  devono  essere  sottoposti  alle decisioni del
Consiglio   dei   Ministri,   dei   Comitati   interministeriali   di
programmazione  economica  generale  o settoriale, delle commisssioni
interregionali;
   9) gli atti relativi ai rapporti  con  le  regioni,  con  l'Unione
europea e con gli Organismi internazionali e sovranazionali;
   10) i provvedimenti interministeriali;
   11)  i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega
il concerto;
   12)  gli  altri  atti  inerenti  la funzione di direzione politica
nonche' il potere di annullamento per motivi  di  legittimita'  e  di
revoca  o  riforma  per  motivi  di  merito  degli  atti  emanati dai
dirigenti;
   13) la dichiarazione di esistenza  dei  caratteri  di  eccezionale
calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica;
   14)  i  provvedimenti  di  designazione  e  nomina degli organi di
amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo  degli  enti,
istituti e societa' sottoposti alla vigilanza del Ministero;
   15)  i  provvedimenti  di  liquidazione  coatta amministrativa dei
consorzi agrari;
   16) gli atti di organizzazione  degli  uffici  e  di  conferimento
delle funzioni dirigenziali;
   17)  gli  atti  relativi  a  designazioni  di  rappresentanti  del
Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;
   18) i provvedimenti  conseguenti  ad  ispezioni  ed  inchieste  di
particolare rilevanza;
   19)  ogni  altro  atto  o  provvedimento  per  i quali un'espressa
disposizione di legge o di regolamento  escluda  la  possibilita'  di
delega.
  Restano  salvi gli atti di gestione di competenza dei dirigenti, ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.