IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1995, con il quale sono stati sciolti gli organi di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ed e' stato nominato un commissario straordinario di Governo ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1996, con il quale e' stata prorogata la durata dell'incarico del suindicato commissario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996 con il quale l'on. Roberto Borroni e' stato nominato Sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali; Ritenuta l'opportunita' di delegare alcune attribuzioni al predetto Sottosegretario di Stato on. Roberto Borroni; Decreta: Art. 1. Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro: 1) gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica; 2) gli atti normativi e regolamentari; 3) le circolari contenenti direttive generali; 4) le risposte a quesiti su questioni di principio; 5) gli atti inerenti alla programmazione nazionale nel settore agricolo e forestale e l'assegnazione delle relative risorse finanziarie; 6) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; 7) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo; 8) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei Comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commisssioni interregionali; 9) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli Organismi internazionali e sovranazionali; 10) i provvedimenti interministeriali; 11) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto; 12) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica nonche' il potere di annullamento per motivi di legittimita' e di revoca o riforma per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti; 13) la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica; 14) i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti e societa' sottoposti alla vigilanza del Ministero; 15) i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari; 16) gli atti di organizzazione degli uffici e di conferimento delle funzioni dirigenziali; 17) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni; 18) i provvedimenti conseguenti ad ispezioni ed inchieste di particolare rilevanza; 19) ogni altro atto o provvedimento per i quali un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega. Restano salvi gli atti di gestione di competenza dei dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.