IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16
marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni  climatiche  in
talune   zone   viticole  lo  rendano  necessario  gli  Stati  membri
interessati possono autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico
volumico  naturale  (effettivo  o  potenziale) delle uve fresche, del
mosto di uve, del mosto di  uve  parzialmente  fermentato,  del  vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;
  Visto  l'art.  8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole in cui  all'art.
7  del  regolamento  medesimo,  gli  Stati membri interessati possono
autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
(effettivo  o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del  13
luglio  1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare,
quando le condizioni climatiche nel suo territorio  lo  abbiano  reso
necessario,  l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione
dei  vini  spumanti  definiti  al  punto  15  dell'allegato   1   del
regolamento CEE n. 822/87;
  Visto  il decrto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della
regione Campania, con il quale l'organo medesimo ha  certificato  che
nel  proprio  territorio si sono verificate, per la vendemmia 1996, e
nella provincia di Avellino condizioni climatiche sfavorevoli  ed  ha
chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di
arricchimento anzidette;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Nella  campagna vitivinicola 1996-97 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati   in
premessa,  ottenuti  da uve raccolte nell'area viticola della regione
Campania limitatamente alla provincia di Avellino.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita' previste dai regolamenti comunitari  sopracitati  e  nel
limite massimo di due gradi.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
   Roma, 24 ottobre 1996
                                                   Il Ministro: PINTO