Ai  presidenti  delle  giunte delle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Ai presidenti  delle  giunte  delle
                                  regioni a statuto speciale
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  provinciale di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  provinciale di Trento
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Valle d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  commissario  di  Governo  nella
                                  regione Sardegna
                                  Al  commissario  di  Governo  nella
                                  regione Sicilia
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Alla Federazione medici
                                  Alla C.I.S.L. medici
                                  Alla U.M.U.S.
                                  Alla S.I.ME.T.
                                  Alla CONFSAL
                                  Alla F.IMM.G.
                                  Al S.U.MAI.
                                  Al S.U.M.I.
                                  Al F.I.M.P.
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  pediatri extraospedalieri
                                  Alla A.N.AA.O.
                                  Alla C.I.M.O.
                                  Alla A.N.P.O.
                                  Alla F.N.O.M.
                                  Alla S.N.A.M.I.
                                  Alla FEDERFARMA
                                  Alla FOFI
  L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  in oggetto,
segnatamente di quelle volte al contenimento della spesa farmaceutica
pubblica, dipende tra l'altro, dalla adozione da parte delle  aziende
sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere di idonee misure di
controllo sulla prescrizione di medicinali a carico dell'erario.
  Quanto sopra,  al  fine  di  assicurare,  in  particolare,  che  la
dispensazione  dei  predetti medicinali sia conforme alle limitazioni
ed alle condizioni dettate con le "Note" stabilite dalla  Commissione
unica  del  farmaco con proprio provvedimento del 30 dicembre 1993, e
successive integrazioni e modifiche.
  Tutto   cio'   non   puo'   ovviamente  prescindere  dalla  fattiva
collaborazione  dei  medici  prescrittori   e   dal   loro   costante
aggiornamento  da effettuarsi a cura delle aziende sanitarie locali e
di quelle ospedaliere ai sensi del comma 4, dell'art. 1, della  legge
di conversione in oggetto.
  Naturalmente  saranno conseguiti risultati tanto piu' soddisfacenti
quanto piu' incisivi ed appropriati saranno l'azione di  informazione
ed  i  controlli  posti  in  essere,  in  merito  ai quali le aziende
sanitarie in  argomento  dovranno  relazionare  trimestralmente  alle
regioni ed al Ministero della sanita'.
  Al  riguardo, e' importante che le predette aziende, nell'attivita'
di controllo sulla conformita' delle prescrizioni alle condizioni  ed
alle  limitazioni  previste  dalle  "NOTE  CUF",  provvedano  anche a
favorire comportamenti che non ingenerino negli assistiti  sensazioni
di  contraddittorieta'  - se non addirittura di conflittualita' - fra
medici convenzionati  e  medici  dipendenti  del  Servizio  sanitario
nazionale.
  E  cio',  soprattutto, all'atto della dimissione del paziente dalla
struttura  ospedaliera,  quando,  cioe',  dal  regime   di   ricovero
l'assistito viene restituito alla competenza professionale del medico
curante.
  In  tale delicata fase, qualora si ritenga consigliabile proseguire
- in tutto o in parte - la somministrazione  dei  farmaci  prescritti
nel  corso  della  degenza, il medico ospedaliero dovra' informare il
paziente circa il regime della loro concedibilita' sul territorio  da
parte del Servizio sanitario nazionale.
  Sara',  altresi', particolarmente utile uno scambio di informazioni
fra medico dipendente e medico curante, al fine  di  individuare,  in
caso  di  medicinali  soggetti  a  limitazioni, eventuali alternative
farmacologicamente   comparabili   che   consentano    la    corretta
prosecuzione  della  terapia  suggerita,  senza  oneri  economici per
l'assistito.
  Tutto quanto sopra esposto deve ritenersi valido anche in  caso  di
consulenze specialistiche.
  Le  autorita'  e  le  organizzazioni in indirizzo vorranno porre in
atto  ogni  utile  iniziativa  per  favorire   il   diffondersi   dei
comportamenti   sopra   descritti  che  certamente,  in  aggiunta  ai
risultati delle  misure  di  controllo  obbligatorio  previste  dalla
normativa   in  oggetto,  non  mancheranno  di  produrre  almeno  tre
ulteriori,  favorevoli  effetti:  promuovere  una  nuova  cultura  di
collaborazione   fra   medici   dipendenti  e  medici  convenzionati;
sottrarre il medico di base al non gratificante  compito  della  mera
trascrizione  sull'apposito  ricettario di terapie indicate da altri;
non turbare il rapporto di fiducia fra assistito e  medico  di  base,
evitando  l'abbassamento  nei  cittadini del livello di apprezzamento
per i servizi sanitari pubblici.
  Le autorita' e le  organizzazioni  in  indirizzo  sono  pregate  di
divulgare il contenuto della presente circolare.
                                                   Il Ministro: BINDI