IL MINISTRO DELL'INTERNO
        DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio  1996  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il proprio decreto in  data  5  giugno  1996,  con  il  quale
vengono  delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225,  con  esclusione
del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 e 18 ottobre 1996, concernenti la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  nel  territorio  della  provincia di Crotone colpita dalle
avversita' atmosferiche  e  dagli  eventi  alluvionali  del  mese  di
ottobre 1996;
  Considerato  che  gli eventi alluvionali abbattutisi sul territorio
della  provincia  di  Crotone  hanno  assunto  i  connotati  di   una
catastrofe naturale di grandissima entita';
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre  l'attuazione immediata dei
primi   interventi   urgenti   ed   indifferibili   finalizzati    al
soddisfacimento  delle  esigenze della popolazione, alla tutela della
salute ed igiene pubblica, al recupero delle condizioni di agibilita'
e funzionalita' delle infrastrutture pubbliche e private nonche' alla
salvaguardia della incolumita' pubblica e privata;
  Sentiti il prefetto di Crotone e la regione Calabria;
  Su proposta del  Sottosegretario  di  Stato  prof.  Franco  Barberi
delegato al coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente  della  regione Calabria e' nominato commissario
delegato  agli  interventi  di  emergenza  urgenti  ed  indifferibili
finalizzati  al  soccorso  della  popolazione residente nel comune di
Crotone danneggiato dagli eventi alluvionali che si  sono  verificati
nell'ottobre  1996,  alle attivita' di assistenza, comprese quelle di
accoglienza e  refezione,  nonche'  agli  interventi  necessari  alla
salvaguardia  della  incolumita'  pubblica  e  privata finalizzati al
ripristino  dello  stato  dei  luoghi,  ove   possibile,   eliminando
situazioni   di  pericolo  preesistenti,  e  delle  condizioni  socio
economiche  ed  ambientali  essenziali  per  l'avvio  delle   normali
condizioni di vita delle popolazioni.
  2.   Restano   escluse  dalle  competenze  del  commissario  quelle
assegnate al prefetto di Crotone ai sensi del successivo art. 10.
  3. Il commissario delegato per  l'espletamento  dell'incarico  puo'
nominare  un  sub-commissario  e  si avvale, per la definizione degli
interventi da attuare e per la predisposizione del piano  di  cui  al
successivo  art.  2, di un comitato presieduto dal Sottosegretario di
Stato per il coordinamento della  protezione  civile,  o  da  un  suo
delegato,  e  composto  dal prefetto, dal presidente della provincia,
dal sindaco, dal  direttore  generale  della  difesa  del  suolo  del
Ministero  dei  lavori pubblici e dal direttore generale del servizio
per  la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento
del suolo e la prevenzione dell'inquinamento  di  natura  fisica  del
Ministero  dell'ambiente.  I  componenti  del  comitato  provvedono a
nominare un sostituto che li rappresenti alle  riunioni  in  caso  di
impedimento.
  4.   Per   l'espletamento   dell'attivita'   tecnico-amministrativa
connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato  si
avvale  degli uffici competenti e ove necessario di personale tecnico
e amministrativo delle amministrazioni statali,  regionali  e  locali
nella misura massima di dieci unita'.
  5. L'ufficio del commissario ha sede nei locali della prefettura di
Crotone.