IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  15  gennaio  1991,  n.  30,  recante  norme sulla
"Disciplina della riproduzione animale";
  Visto il decreto 13 gennaio  1994,  n.  172,  del  Ministero  delle
risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero
della  sanita'  con  il  quale  e'  stato approvato il regolamento di
esecuzione della predetta legge n. 30/1991;
  Visto il decreto  26  luglio  1994,  modificato  ed  integrato  con
decreto  ministeriale  14  marzo  1996 concernente l'"istituzione del
repertorio degli stalloni delle razze  equine  purosangue  inglese  e
trottatore  italiano"  ed  in  particolare  l'art. 6 che determina la
quota delle spese di esame e di inserimento nel repertorio medesimo;
  Vista la circolare n. 1 del 24 febbraio  1994  con  la  quale  sono
state   emanate   le   modalita'  operative  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni a gestire stazioni di monta, stazioni di inseminazione
artificiale e centri di produzione di materiale seminale;
  Visto, inoltre il punto 6 della suddetta circolare  n.  1  dove  e'
determinata  la  quota  da  versare dai richiedenti per l'esame della
domanda per il rilascio delle autorizzazioni in questione;
  Considerata la necessita' di adeguare  al  costo  del  servizio  le
spese di esame della domanda, necessarie, tra l'altro per eseguire il
necessario  sopralluogo tecnico, per il rilascio delle autorizzazioni
a gestire una stazione di monta equina, una stazione di inseminazione
artificiale con materiale seminale refrigerato  e/o  congelato  e  un
centro  di  produzione  di  materiale seminale equino per stalloni di
razza purosangue inglese e/o trottatore italiano;
  Considerato che si rende  opportuno  prevedere  il  rimborso  delle
spese  per  variazione alla iscrizione dello stallone al sopra citato
repertorio degli  stalloni  e  per  il  rilascio  dei  duplicati  dei
certificati  di  iscrizione  al  repertorio  medesimo e dei duplicati
delle autorizzazioni sopra richiamate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le quote di rimborso spese dovute dai richiedenti per  il  rilascio
delle  autorizzazioni a gestire stazioni di monta equina con stalloni
di razza purosangue inglese  e/o  trottatore  italiano,  stazioni  di
inseminazione  artificiale  con  materiale  seminale  refrigerato e/o
congelato di stalloni di  razza  purosangue  inglese  e/o  trottatore
italiano  e  centri di materiale seminale equino di stalloni di razza
purosangue inglese e/o trottatore italiano, e' determinata in:
    a) L. 500.000:  per  il  rilascio,  per  la  prima  volta,  delle
suddette autorizzazioni ed in tutti i casi in cui si renda necessaria
l'effettuazione di un ulteriore sopralluogo ed accertamento;
    b)  L.  85.000: per il rinnovo delle suddette autorizzazioni, per
il  cambio  gestione  e/o  ragione  sociale  e  per  il  rilascio  di
duplicati,  purche'  non  siano  necessari  ulteriori sopralluoghi ed
accertamenti.