IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante norme sulla "Disciplina della riproduzione animale"; Visto il decreto 13 gennaio 1994, n. 172, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero della sanita' con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 30/1991; Visto il decreto 26 luglio 1994, modificato ed integrato con decreto ministeriale 14 marzo 1996 concernente l'"istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine purosangue inglese e trottatore italiano" ed in particolare l'art. 6 che determina la quota delle spese di esame e di inserimento nel repertorio medesimo; Vista la circolare n. 1 del 24 febbraio 1994 con la quale sono state emanate le modalita' operative per il rilascio delle autorizzazioni a gestire stazioni di monta, stazioni di inseminazione artificiale e centri di produzione di materiale seminale; Visto, inoltre il punto 6 della suddetta circolare n. 1 dove e' determinata la quota da versare dai richiedenti per l'esame della domanda per il rilascio delle autorizzazioni in questione; Considerata la necessita' di adeguare al costo del servizio le spese di esame della domanda, necessarie, tra l'altro per eseguire il necessario sopralluogo tecnico, per il rilascio delle autorizzazioni a gestire una stazione di monta equina, una stazione di inseminazione artificiale con materiale seminale refrigerato e/o congelato e un centro di produzione di materiale seminale equino per stalloni di razza purosangue inglese e/o trottatore italiano; Considerato che si rende opportuno prevedere il rimborso delle spese per variazione alla iscrizione dello stallone al sopra citato repertorio degli stalloni e per il rilascio dei duplicati dei certificati di iscrizione al repertorio medesimo e dei duplicati delle autorizzazioni sopra richiamate; Decreta: Art. 1. Le quote di rimborso spese dovute dai richiedenti per il rilascio delle autorizzazioni a gestire stazioni di monta equina con stalloni di razza purosangue inglese e/o trottatore italiano, stazioni di inseminazione artificiale con materiale seminale refrigerato e/o congelato di stalloni di razza purosangue inglese e/o trottatore italiano e centri di materiale seminale equino di stalloni di razza purosangue inglese e/o trottatore italiano, e' determinata in: a) L. 500.000: per il rilascio, per la prima volta, delle suddette autorizzazioni ed in tutti i casi in cui si renda necessaria l'effettuazione di un ulteriore sopralluogo ed accertamento; b) L. 85.000: per il rinnovo delle suddette autorizzazioni, per il cambio gestione e/o ragione sociale e per il rilascio di duplicati, purche' non siano necessari ulteriori sopralluoghi ed accertamenti.