IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 61 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,
come  modificato  dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n.  360,
come modificato dal decreto-legge 5 agosto  1996,  n.  410,  come  da
ultimo modificato dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517;
  Visto  l'art.  8  del  citato  decreto-legge che stabilisce che gli
autotreni e filotreni non devono eccedere  la  lunghezza  massima  di
18,75  m  in  conformita'  alle  prescrizioni  tecniche stabilite dal
Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' consentita per gli autotreni  ed  i  filotreni  la  lunghezza
massima di 18,75 m, alle seguenti condizioni:
    a) la distanza misurata parallelamente all'asse longitudinale del
veicolo  combinato,  tra  l'estremita' anteriore della zona di carico
dietro l'abitacolo e l'estremita' posteriore del rimorchio, non  deve
superare 16,40 m;
    b)   la   distanza   sempre   misurata   parallelamente  all'asse
longitudinale del veicolo combinato, tra l'estremita' anteriore della
zona di carico  dietro  l'abitacolo  e  l'estremita'  posteriore  del
rimorchio,  meno  la  distanza  tra la parte posteriore del veicolo a
motore e la parte anteriore del rimorchio stesso, non  deve  superare
15,65 m.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 31 ottobre 1996
                                                Il Ministro: BURLANDO