IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, come modificato dal decreto-legge 5 agosto 1996, n. 410, come da ultimo modificato dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517; Visto l'art. 8 del citato decreto-legge che stabilisce che gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformita' alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione; Decreta: Art. 1. 1. E' consentita per gli autotreni ed i filotreni la lunghezza massima di 18,75 m, alle seguenti condizioni: a) la distanza misurata parallelamente all'asse longitudinale del veicolo combinato, tra l'estremita' anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremita' posteriore del rimorchio, non deve superare 16,40 m; b) la distanza sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale del veicolo combinato, tra l'estremita' anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremita' posteriore del rimorchio, meno la distanza tra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio stesso, non deve superare 15,65 m. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 1996 Il Ministro: BURLANDO