IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990, n. 341, relativa alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  10  giugno  1995,   relativo
all'ordinamento    didattico    universitario    delle    scuole   di
specializzazione nel settore ingegneria civile ed architettura;
  Visto l'art. 13 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre   1995,  relativo  al  piano  triennale  di  sviluppo  delle
universita' per il triennio 1994/96;
  Viste le proposte di istituzione della scuola  di  specializzazione
in "Pianificazione urbanistica" formulate dalle autorita' accademiche
di  questo  Ateneo  di  cui  alle  deliberazioni  del consiglio della
facolta' di architettura del 25 marzo 1996; del senato accademico del
17 maggio 1996 e del  consiglio  di  amministrazione  dell'11  giugno
1996;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 19 settembre 1996;
  Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 1996, con  il  quale
il   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica ha autorizzato questo Ateneo ad istituire  la  scuola  di
specializzazione in "Pianificazione urbanistica";
  Visto  che  lo  statuto  di  autonomia dell'Universita' degli studi
"Federico II" di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18
ottobre 1995, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  233  del  5
ottobre  1995,  non  contiene gli ordinamenti didattici e che il loro
inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione  del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi  dei  corsi  di  laurea,  di  diploma  e delle scuole di
specializzazione vengono operate  sul  vecchio  statuto,  emanato  ai
sensi  dell'art.  17  del  sopracitato  testo unico, ed approvato con
regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei  corsi  di  laurea,
dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi "Federico II" di Napoli,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente  modificato  come appresso: nella sezione relativa alle
scuole di specializzazione afferenti alla facolta'  di  architettura,
dopo la scuola di specializzazione in disegno industriale e' inserita
la seguente nuova scuola di specializzazione:
                     SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
                    IN PIANIFICAZIONE URBANISTICA
  Art.   1.   -   E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
pianificazione urbanistica presso l'Universita' degli studi "Federico
II" di Napoli.
  La scuola  ha  lo  scopo  di  conferire  una  specifica  formazione
professionale,  integrativa di quella universitaria, ad architetti ed
ingegneri  operatori  nel  campo  della   pianificazione   urbana   e
territoriale.
  Essa  cura  in  modo  approfondito  la  formazione disciplinare dei
tecnici con particolare riferimento a: l'organizzazione  di  processi
di  piano;  l'elaborazione  degli  strumenti  urbanistici generali ed
attuativi; i metodi del progetto urbanistico; l'impiego dei metodi  e
delle   tecniche   di   valutazione,   controllo   e  gestione  delle
trasformazioni  urbane  e  territoriali  e   dei   connessi   sistemi
decisionali.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di specialista in "Pianificazione
urbanistica".
  Art. 2. - Il corso degli studi ha la durata di due anni  e  prevede
800 ore di insegnamento.
  Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della
scuola la facolta' di architettura ed il dipartimento di urbanistica.
  Art.   3.   -   Tenendo   presente   i   criteri  generali  per  la
regolamentazione dell'accesso, di cui al comma 4  dell'art.  9  della
legge  n. 341/1990 ed in base alle risorse umane e finanziarie e alle
strutture ed attrezzature  disponibili,  ai  sensi  dell'art.  2  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, la
scuola di specializzazione  in  "Pianificazione  urbanistica"  e'  in
grado  di  accettare  un numero massimo di iscritti determinato in 24
per ciascun anno di corso per un totale di 48 specializzandi.
  Art. 4. - Sono ammessi al concorso per ottenere  l'iscrizione  alla
scuola  i  laureati  della  facolta' di architettura e i laureati dei
corsi di laurea in ingegneria  edile,  in  ingegneria  civile  ed  in
ingegneria per l'ambiente e il territorio.
  Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola coloro che siano
in  possesso  del  titolo  di  studio  conseguito  presso universita'
straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art.  337  del  testo
unico  31  agosto  1933,  n.  1592,  a  quelli  richiesti  dal  comma
precedente.
  Art. 5.  -  Il  consiglio  della  scuola  determina,  con  apposito
regolamento,  in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Determina, pertanto:
   gli  insegnamenti  fondamentali  obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli
didattici;
   la  tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
   la suddivisione nei successivi  periodi  temporali  dell'attivita'
didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti;
   le modalita' di accertamento dell'attivita' svolta.
  Art.  6.  -  Nel  determinare  il  piano degli studi secondo quanto
previsto al precedente art.  5,  il  consiglio  della  scuola  dovra'
comprendere  nell'ordinamento  le  seguenti  aree alle quali dovranno
essere dedicate 800 ore complessive di insegnamento,  di  cui  almeno
400  di  lezione,  e  le rimanenti di attivita' pratiche guidate e di
progettazione per un modulo minimo di quaranta ore per ciascuna area:
Area 1 - Metodi e strumenti del progetto.
  Settori:
   H10B - Architettura del paesaggio e del territorio;
   H14B - Urbanistica.
Area 2 - Metodi e tecniche delle analisi e delle valutazioni.
  Settori:
   A04B - Ricerca operativa;
   H04X - Trasporti;
   H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica.
Area 3 - Rappresentazione e interpretazione.
  Settori:
   H11X - Rappresentazione;
   M06A - Geografia.
Area 4 - Teorie e storia della citta e del piano.
  Settori:
   H12X - Storia dell'architettura.
Area 5 - Teorie e metodi economico-estimativi.
  Settori:
   H15X - Estimo;
   P01J - Economia regionale.
Area 6 - Le istituzioni e la gestione del piano.
  Settori:
   N10X - Diritto amministrativo.
  Art. 7. - All'inizio di ciascun corso gli  specializzandi  dovranno
concordare  con  il  consiglio della scuola la scelta degli eventuali
corsi opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno
della  specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal
consiglio della scuola.
  Ai fini della frequenza alle lezioni  teoriche  ed  alle  attivita'
pratiche  il  consiglio  della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione   svolta   in  Italia  e  all'estero  in  laboratori
universitari o extra universitari.
  Art. 8. - L'Universita', su proposta del  consiglio  della  scuola,
stabilisce  convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra  universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382, e del decreto del Presidente della  Repubblica  del  10
marzo 1982, n. 162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 30 ottobre 1996
                                                Il rettore: TESSITORE