IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto-legge 25 marzo 1996, n. 160, reiterato con decreto-legge 27 maggio 1996, n. 290; Visto l'art. 26 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478; Viste le domande trasmesse dalle aziende farmaceutiche ai sensi dell'art. 1, comma 1, dei decreti-legge citati; Visti gli atti istruttori posti in essere dal competente ufficio del Ministero della sanita'; Visti i pareri espressi dalla Commissione unica del farmaco, assunte nelle sedute del 22 luglio 1996, 31 luglio 1996 e 7 ottobre 1996 e 28 ottobre 1996; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425; Ritenuto, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 26, comma 5, del predetto decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, di determinare l'elenco delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio recante l'ordine di trattazione da parte del competente ufficio del Ministero della sanita'; Decreta: Art. 1. 1. Il Ministero della sanita' e' tenuto a rilasciare le autorizzazioni relative alle domande di autorizzazione all'immissione in commercio presentate anteriormente al 30 giugno 1995, e gia' reiterate, secondo l'ordine di priorita' approvata dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 31 luglio 1996 di cui all'allegato, che e' parte integrante del presente decreto. 2. Le aziende interessate hanno facolta' di far pervenire eventuali osservazioni nel merito dell'elenco di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.