IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto-legge  25  marzo  1996,  n.  160,  reiterato con
decreto-legge 27 maggio 1996, n. 290;
  Visto l'art. 26 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478;
  Viste le domande trasmesse dalle  aziende  farmaceutiche  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, dei decreti-legge citati;
  Visti  gli  atti  istruttori posti in essere dal competente ufficio
del Ministero della sanita';
  Visti i  pareri  espressi  dalla  Commissione  unica  del  farmaco,
assunte  nelle  sedute del 22 luglio 1996, 31 luglio 1996 e 7 ottobre
1996 e 28 ottobre 1996;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;
  Ritenuto,  in  applicazione  delle disposizioni contenute nell'art.
26, comma 5, del predetto decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, di
determinare l'elenco delle domande di  autorizzazione  all'immissione
in  commercio recante l'ordine di trattazione da parte del competente
ufficio del Ministero della sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  Ministero  della  sanita'  e'  tenuto   a   rilasciare   le
autorizzazioni relative alle domande di autorizzazione all'immissione
in  commercio  presentate  anteriormente  al  30  giugno 1995, e gia'
reiterate, secondo l'ordine di priorita' approvata dalla  Commissione
unica   del   farmaco   nella  seduta  del  31  luglio  1996  di  cui
all'allegato, che e' parte integrante del presente decreto.
  2. Le aziende interessate hanno facolta' di far pervenire eventuali
osservazioni nel merito dell'elenco  di  cui  al  comma  1  entro  il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.