IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo  1966  con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata "Frascati" ed e' stato approvato il relativo disciplinare
di produzione;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 agosto  1983,  18
novembre  1987  e  5  dicembre  1990 con i quali sono state apportate
alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
  Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad  ottenere
la   modifica  dell'art.  5  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine controllata  di  che  trattasi  al  fine  di
prevedere   l'obbligatorieta'   dell'imbottigliamento   del  prodotto
nell'ambito di apposita zona di imbottigliamento;
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini con il quale la richiesta di  cui  sopra
viene   accolta   parzialmente   -  in  quanto  si  prevede  la  zona
d'imbottigliamento del vino in discorso ma non si  limita  alla  sola
zona  di  produzione, come richiesto, bensi' si fa corrispondere alla
zona di produzione relativa alla denominazione di origine controllata
"Castelli Romani" definita nei termini di cui al parere del  Comitato
medesimo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1996
- e la proposta di modifica sopra descritta pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1996;
  Viste  le  istanze  presentate  avverso  il parere e la proposta di
modifica sopra citati;
  Considerato che il citato Comitato ha  ritenuto  di  respingere  le
istanze suddette;
  Considerato   pertanto   necessario  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Frascati"  -  limitatamente al disposto dell'art. 5 del
disciplinare medesimo - in conformita' alla  proposta  formulata  dal
citato Comitato;
  Considerato  che  l'art.  4  del citato regolamento 20 aprile 1994,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede  che
le  denominazioni  di  origine  controllata  vengano  riconosciute  o
modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  5  del  disciplinare  di  produzione della denominazione di
orgine controllata "Frascati" - approvato con decreto del  Presidente
della  Repubblica  3  marzo  1996  e successivamente modificato con i
decreti del Presidente della Repubblica 1 agosto  1983,  18  novembre
1987  e  5 dicembre 1990 - e' sostituito per intero dal testo annesso
al presente decreto le cui norme entrano in vigore a decorrere  dalla
vendemmia  1997, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 2 con
riguardo all'imbottigliamento del prodotto.