IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata "Frascati" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983, 18 novembre 1987 e 5 dicembre 1990 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di che trattasi al fine di prevedere l'obbligatorieta' dell'imbottigliamento del prodotto nell'ambito di apposita zona di imbottigliamento; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con il quale la richiesta di cui sopra viene accolta parzialmente - in quanto si prevede la zona d'imbottigliamento del vino in discorso ma non si limita alla sola zona di produzione, come richiesto, bensi' si fa corrispondere alla zona di produzione relativa alla denominazione di origine controllata "Castelli Romani" definita nei termini di cui al parere del Comitato medesimo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1996 - e la proposta di modifica sopra descritta pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1996; Viste le istanze presentate avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Considerato che il citato Comitato ha ritenuto di respingere le istanze suddette; Considerato pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati" - limitatamente al disposto dell'art. 5 del disciplinare medesimo - in conformita' alla proposta formulata dal citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. L'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di orgine controllata "Frascati" - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1996 e successivamente modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983, 18 novembre 1987 e 5 dicembre 1990 - e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 2 con riguardo all'imbottigliamento del prodotto.